CATEGORIA DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVI. Sulla base della spesa storica sostenuta dall’Amministrazione negli anni precedenti per interventi di sostituzione, manutenzione e installazione di barriere di sicurezza, è stato stimato che le lavorazioni da eseguire nel corso dell’Accordo Quadro, sono ascrivibili alle seguenti Categorie: Categoria Importo [euro] Tipo OS12 – A - Barriere stradali di sicurezza Importo massimo eseguibile stimato pari ad euro 309.000,00 (euro trecentonovemila/00) (importo lavori massimo pagabile) Prevalente Dall’analisi storica degli interventi di sostituzione, manutenzione e installazione di barriere di sicurezza eseguiti sulle strade di competenza provinciale è emerso che l’operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro dovrà possedere i seguenti requisiti di qualificazione: l’intero importo finanziato dei lavori al netto dell’IVA pari ad euro 309.000,00) quale categoria prevalente; Si rammenta inoltre che l’art. 89 comma 11 del Codice dei Contratti – Dlgs 50/2016 definisce che “Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15. (il decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017). Nel predetto decreto Ministeriale la Categoria OS12 – A è indicata quale Categoria afferente a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. L’importo della categoria di cui sopra deve intendersi puramente indicativo, non impegnativo per la Stazione Appaltante e potrà variare in più o in meno senza che l’Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi di sorta. Per la categoria ad alto contenuto specialistico OS12 – A , l’art. 105 comma 5 del Codice dei Contratti prevede che “Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.”
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Samples: Interventi Di Sostituzione, Manutenzione Installazione Di Barriere Di Sicurezza, Interventi Di Sostituzione, Manutenzione Installazione Di Barriere Di Sicurezza, Capitolato Speciale Di Appalto
CATEGORIA DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVI. Sulla base della spesa storica sostenuta dall’Amministrazione negli anni precedenti per interventi di sostituzione, manutenzione e installazione di barriere di sicurezza, è stato stimato che le lavorazioni da eseguire nel corso dell’Accordo Quadro, sono ascrivibili alle seguenti Categorie: Categoria Importo [euro] Tipo OS12 – A - Barriere stradali di sicurezza Importo massimo eseguibile stimato pari ad euro 309.000,00 (euro trecentonovemila/00) (importo lavori massimo pagabile) 460.000,00 Prevalente Dall’analisi storica degli interventi di sostituzione, manutenzione e installazione di barriere di sicurezza eseguiti sulle strade di competenza provinciale è emerso che l’operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro dovrà possedere i seguenti requisiti di qualificazione: l’intero importo finanziato dei lavori al netto dell’IVA pari ad euro 309.000,00460.000,00) quale categoria prevalente; Si rammenta inoltre che l’art. 89 comma 11 del Codice dei Contratti – Dlgs 50/2016 definisce che “Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15. (il decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017). Nel predetto decreto Ministeriale la Categoria OS12 – A è indicata quale Categoria afferente a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. L’importo della categoria di cui sopra deve intendersi puramente indicativo, non impegnativo per la Stazione Appaltante e potrà variare in più o in meno senza che l’Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi di sorta. Per la categoria ad alto contenuto specialistico OS12 – A , l’art. 105 comma 5 del Codice dei Contratti prevede che “Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.”
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Samples: Accordo Quadro
CATEGORIA DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVI. Sulla base della spesa storica sostenuta dall’Amministrazione negli anni precedenti dall’Amministrazione, per interventi di sostituzioneciascun Lotto e per l’intera durata dell’Accordo quadro, manutenzione e installazione di barriere di sicurezza, l’importo dello stesso è stato stimato che le lavorazioni da eseguire nel corso dell’Accordo Quadro, sono ascrivibili alle seguenti Categorieintendersi così suddiviso: Categoria Importo [euro] Tipo OS12 – A - Barriere stradali di sicurezza Importo massimo eseguibile stimato pari ad euro 309.000,00 (euro trecentonovemila/00) (importo lavori massimo pagabile) Prevalente Dall’analisi storica degli interventi di sostituzione, manutenzione e installazione di barriere di sicurezza eseguiti sulle strade di competenza provinciale è emerso che l’operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro dovrà possedere i seguenti requisiti di qualificazione: l’intero importo finanziato dei lavori al netto dell’IVA pari ad euro 309.000,00) quale categoria prevalente; Si rammenta inoltre che l’art. 89 comma 11 del Codice dei Contratti – Dlgs 50/2016 definisce che “Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, Dpr 207/2010 qualificazione obbli % sul totale indicazioni speciali ai fini della sussistenza dei presupposti gara gatoria (si/no) importo (euro) base di gara prevalente subap. (si/no) OS6 SI cl III 700.000,00 71,00 Prevalente SI (30% dell’importo complessivo) OG2 SI 200.000,00 20,00 OG1 NO 95.000,00 9,00 995.000,00 100 L’offerente ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, (ex 40/163-2016) ai fini dell’ammissione alla gara, deve obbligato riamente possedere, a pena di esclusione: • attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al primo periodoDPR 207/2010, che in corso di validità, nella ca tegoria OS6 classifica III o superiore. Le lavorazioni relative alla categoria OG2, a «qualificazione obbligatoria», ai sensi dell’art. 79, comma 16, del DPR 207/2010, possono essere realizzate dall’appaltatore anche mediante il valore dell'opera superi possesso della qualificazione tramite SOA Cl I o superiore . • le lavorazioni relative alla categoria OG1 a «qualificazione non obbligatoria» possono essere realizzate alla categoria OG1 va a sommarsi all’importo delle lavorazioni della categoria prevalente. Alternativamente il dieci con corrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappalta re a soggetti con adeguata qualificazione. Per le categorie di importo inferiore a € 150.000,00, in alternativa al possesso di attestato qualificazione rilasciato da apposita SOA, l’appaltatore potrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti (art. 90 del DPR 207/10):
a) importo dei lavori (analoghi a quelli oggetto dell’appalto) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta dell’appalto non inferiore all’importo del contratto da stipulare. Per tale requisito potranno essere presentati:
a.1) per cento dell'importo totale i lavori eseguiti per committenti pubblici: certificato di esecuzione rilasciato dal committente e, per esso, dal responsabile del procedimento, in conformità allo schema allegato B al DPR 207/10;
a.2) per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio: dichiarazioni del committente, ovvero dell'esecutore nel caso di lavori in proprio, munite di visto di conferma da parte del Nucleo Operativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche competente in ragione del luogo di esecuzione dei lavori. Con decreto Nel caso di assenza del Ministro predetto visto di conferma, le dichiarazioni dovranno essere corredate da: - copia del contratto stipulato (solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d'ordine); - copia delle infrastrutture fatture corrispondenti ai lavori eseguiti (solo nel caso di lavori in committenza); - attestazione, rilasciata dal direttore dei lavori, che i lavori sono stati realizzati regolarmente e trasporticon buon esito, sul modello di quanto previsto per i lavori pubblici;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta dell’appalto. Esso è comprovato: - per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: dalle dichiarazioni annuali dei redditi, Modello Unico, con la prova dell’avvenuta presentazione. Qualora dalle suddette dichiarazioni non risulti il costo del personale, esso è comprovato da autocertificazione resa dal Presidente del Consiglio Sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da adottare entro novanta giorni un consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga; - per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla data relativa nota di entrata deposito. In particolare il costo in vigore questione risulterà dalla voce “costi del presente codicepersonale” del conto economico redatto ai sensi di legge.
c) adeguata attrezzatura tecnica in relazione ai lavori da eseguire, sentito requisito da dimostrare con la presentazione di una dichiarazione nella quale sia indicata l’attrezzatura tecnica posseduta o disponibile. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, (fermo restando il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere limite del 30 % dell’importo complessivo di cui al presente commaall’art 105 c. 2 del D.lgs 50/2016) per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non pos sedute dal partecipante, nonché i requisiti comporta l’esclusione dalla gara. Le quantità e gli importi dedotti dalla spesa storica sostenuta dall’Amministrazione e di specializzazione richiesti conseguenza gCATEGORIA OG 1 Classifica I categoria prevalente subappaltabile 20% Euro 125.000,00 CATEGORIA OS 3 Classifica I categoria scorporabile /subappaltabile 100% Euro 52.000,00 CATEGORIA OS 6 Classifica I categoria scorporabile/subappaltabile 100% Euro 32.500,00 Oneri per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15. (il decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017). Nel predetto decreto Ministeriale la Categoria OS12 – A è indicata quale Categoria afferente sicurezza non soggetti a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. L’importo della categoria ribasso Euro 10.500,00 Gli importi delle categorie di cui sopra deve devono intendersi puramente indicativoindicativi, non impegnativo impegnativi per la Stazione Appaltante Città Metropolitana e potrà potranno variare in più o in meno senza che l’Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi di sorta. Per partecipare alla procedura di gara l’impresa invitata, a pena di esclusione, per i lavori ascrivibili alla categoria OS 3 e OS 6, l’impresa invitata in possesso di qualificazione SOA per i lavori della categoria prevalente OG 1, di Classifica I o superiore, può in alternativa: • assumere l’esecuzione dei lavori direttamente perché in possesso della relativa qualificazione OS 6 e OS 3. In tal caso il subappalto è ammesso per la quota del 20%. • assumere i lavori della categoria, anche se non in possesso della qualificazione SOA OS3 e OS6, avvalendosi della qualificazione della categoria prevalente OG 1: il subappalto è ammesso al 20% dell’importo complessivo dei lavori riconducibili a detta categoria • dichiarare di voler subappaltare i lavori della categoria al 100% ad alto contenuto specialistico OS12 – A , l’artimprese qualificate OS3 e/o OS 6 • in raggruppamento di tipo verticale con imprese mandanti in possesso delle qualificazioni OS3 e/o OS 6. In tal caso il subappalto è ammesso per la quota del 20%. Come previsto all’art. 9 del presente Capitolato la Città Metropolitana provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore delle prestazioni eseguite dallo stesso nei casi previsti dall’art. 105 comma 5 c. 13 del Codice dei Contratti prevede Dlgs 50/2016 ovvero:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente: E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D,Lgs. n. 50/2016. L’Impresa invitata potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Non è ammesso che “Per le opere più di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddivisoun’Impresa invitata si avvalga della stessa impresa ausiliaria.”
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