Common use of Categorie assicurate Clause in Contracts

Categorie assicurate. L’Assicurazione è prestata a favore del personale in servizio presso una sede in Italia con contrattualistica italiana del Gruppo UniCredit, purché detto personale sia iscritto a Uni.C.A. L’Assicurazione opera anche nei confronti dei familiari di seguito specificati: - gratuitamente, per il coniuge e i figli fiscalmente a carico; - con versamento del relativo premio per: 1) il coniuge non fiscalmente a carico o il convivente “more uxorio” (quest’ultimo purché risultante dallo stato di famiglia); 2 G.U. 255 del 2 novembre 2007 3 Art. 2952 “Prescrizione in materia di Assicurazione” del Codice civile 2) i figli non fiscalmente a carico risultanti dallo stato di famiglia, a cui sono equiparati i figli non fiscalmente a carico risultanti sullo stato di famiglia dell’altro genitore separato o divorziato; 3) gli altri familiari risultanti dallo stato di famiglia compresi i figli del solo coniuge/convivente more uxorio; 4) i figli fiscalmente non a carico e non conviventi che non abbiano compiuto 35 anni alla data di inserimento in copertura, non coniugati e non conviventi more uxorio (con limite di reddito complessivo di € 26.000 annui lordi); 5) i genitori ultrasessantenni non conviventi (con limite di reddito complessivo di € 26.000 annui lordi). Nei casi 1), 2) e 3) l’inclusione dovrà riguardare tutti i soggetti risultanti dallo stato di famiglia (salvo i soggetti già fruenti di altra forma di assistenza sanitaria predisposta dal proprio datore di lavoro per i quali venga chiesta l’esenzione dal predetto obbligo). Qualora, in caso di assegnazione a nuova sede di lavoro fuori dall’Italia, il dipendente in servizio assicurato si trasferisca nella nuova sede senza l’intero nucleo familiare, l’Assicurazione resterà comunque operante per le persone assicurate non trasferitesi. Il coniuge, anche legalmente ed effettivamente separato, può essere sempre incluso in garanzia, pur se con domicilio e/o residenza diversi dal dipendente in servizio assicurato. Nel caso in cui gli Assicurati aderiscano alla presente assicurazione in corso di validità del contratto - purchè espressamente consentito dalle Condizioni di Assicurazione (ad esempio: matrimonio, nuove nascite, ecc.) - è operante il massimale annuo previsto per ciascun nucleo familiare. L’Assicurazione è operante: - indipendentemente dalle condizioni fisiche dell’Assicurato; - senza limitazioni territoriali; - sino al termine dell’annualità (31 dicembre) in cui è avvenuto il compimento del 85° anno di età dell’Assicurato, salvo quanto stabilito dall’Art. 19 “Persone non assicurabili”.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Categorie assicurate. L’Assicurazione L’assicurazione è prestata a favore del personale in servizio presso una sede in Italia con contrattualistica italiana del Gruppo UniCredit, purché detto personale sia iscritto a Uni.C.A. L’Assicurazione opera anche nei confronti dei familiari di seguito specificati: - gratuitamente, per il coniuge e i figli fiscalmente a carico; - con versamento del relativo premio per: 1) il coniuge non fiscalmente a carico o il convivente “more uxorio” (quest’ultimo purché risultante dallo stato di famiglia); 2 G.U. 255 del 2 novembre 2007 3 Art. 2952 “Prescrizione in materia di Assicurazione” del Codice civile 2) i figli non fiscalmente a carico risultanti dallo stato di famiglia, a cui sono equiparati i figli non fiscalmente a carico risultanti sullo stato di famiglia dell’altro genitore separato o divorziato; 3) gli altri familiari risultanti dallo stato di famiglia compresi i figli del solo coniuge/convivente more uxorio; 4) i figli fiscalmente non a carico e non conviventi che non abbiano compiuto 35 anni alla data di inserimento in copertura, non coniugati e non conviventi more uxorio (con limite di reddito complessivo di € 26.000 annui lordi); 5) i genitori ultrasessantenni non conviventi (con limite di reddito complessivo di € 26.000 annui lordi). Nei casi 1), 2) e 3) l’inclusione dovrà riguardare tutti i soggetti risultanti dallo stato di famiglia (salvo i soggetti già fruenti di altra forma di assistenza sanitaria predisposta dal proprio datore di lavoro per i quali venga chiesta l’esenzione dal predetto obbligo). Qualora, in caso di assegnazione a nuova sede di lavoro fuori dall’Italia, il dipendente in servizio assicurato si trasferisca nella nuova sede senza l’intero nucleo familiare, l’Assicurazione resterà comunque operante alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per i rischi, le garanzie, somme assicurate e massimali specificamente indicati. Si conviene che per l’identificazione degli Assicurati e della loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede gli apposti atti del Contraente. CATEGORIA 1 – STUDENTI DELL’ATENEO – NR. 110.000 A titolo esemplificativo e non trasferitesi. Il coniugeesaustivo: Studenti dell’Ateneo, anche legalmente ed effettivamente separatose fuori corso, può essere sempre incluso in garanziaiscritti a corsi di laurea vecchio ordinamento, pur se I°, II°, III° livello, Studenti part time, Master di qualsiasi livello, Diploma universitario, specialistica a ciclo unico (5 anni o più), studenti ▇▇▇▇▇▇▇, tirocinanti post laurea anche all’estero, stagisti, borsisti, corsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, assegnatari di borse di studio anche all’estero, studenti ammessi con domicilio eriserva ma non iscritti, studenti collaboratori di tutorato /ex. Art 13 Lgs 341/90); studenti incoming, studenti provenienti da altri Atenei anche stranieri, laureati e dottorandi che frequentano uno o più corsi di insegnamento, nell’ambito di programmi/o residenza diversi dal dipendente in servizio assicurato. Nel caso in cui gli Assicurati aderiscano alla presente assicurazione in corso progetti di validità del contratto - purchè espressamente consentito dalle Condizioni formazione nazionale e comunitaria e non, Erasmus e simili, tirocini post-laurea, dottorato, diplomi, master, stages, borse di Assicurazione (ad esempio: matrimoniostudio di qualsiasi tipo, nuove nasciteborse di collaborazione, ecc… Morte € 500.000,00 Invalidità permanente € 300.000,00 Diaria da ricovero € 100,00 Inabilità temporanea (valida solo per studenti all’estero) € 25,00 Rimborso spese mediche per infortunio – scoperto 10% min. € 75,00 € 1.500,00 Premio annuo lordo per singolo assicurato: Euro 110.000,00 CATEGORIA 2 – COLLABORATORI SENIOR DELL’ATENEO A VARIO TITOLO – NR. 15 A titolo esemplificativo e non esaustivo: professori emeriti, professori senior, ricercatori senior, ecc, autorizzati dall’ente a organizzare o partecipare a attività didattiche formative, di ricerca anche all’estero. (NON DIPENDENTI) Morte € 300.000,00 Invalidità permanente – franchigia assoluta 3% € 400.000,00 Rimborso Spese Mediche per infortunio – scoperto 10% min. € 75,00 € 1.500,00 Premio annuo lordo per singolo assicurato: Euro 750,00 CATEGORIA 3 – COLLABOTORI A VARIO TITOLO – NR. 200 A titolo esemplificativo e non esaustivo: volontari, staff, collaboratori in laboratorio, consulenti, cultori della materia formativa, docenti, tecnici, ricercatori scientifici ecc… qualsiasi altro soggetto di cui l’Ateneo si avvalga per svolgere attività didattica/formativa e lavoratori atipici, prestatori d’opera occasionali impiegati a qualsiasi titolo dall’ente (NON RIENTRANTI NELLA CATEGORIA 2) Morte € 150.000,00 Invalidità permanente – franchigia assoluta 3% € 180.000,00 Rimborso Spese Mediche per infortunio – scoperto 10% min. € 75,00 € 1.500,00 Premio annuo lordo per singolo assicurato: Euro 5.000,00 CATEGORIA 4 – DIPENDENTI IN MISSIONE (USO MEZZO DELL’ATENEO) – NR. 5 AUTISTI Dipendenti e persone autorizzate dalla Contraente a servirsi dei veicoli di proprietà dell’Ateneo.) - è operante il massimale annuo previsto per ciascun nucleo familiare. L’Assicurazione è operante: - indipendentemente dalle condizioni fisiche dell’Assicurato; - senza limitazioni territoriali; - sino al termine dell’annualità (31 dicembre) in cui è avvenuto il compimento del 85° anno di età dell’Assicurato, salvo quanto stabilito dall’Art. 19 “Persone non assicurabili”.

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Sources: Insurance Policy

Categorie assicurate. L’Assicurazione è prestata a favore del personale in servizio presso una sede ed in Italia con contrattualistica italiana del Gruppo UniCredit, purché detto personale sia iscritto a quiescenza assicurato ad Uni.C.A. per il Piano Sanitario 2022 – 2023 e già aderente nel 2021 alla Polizza TREVISO. Il passaggio fra aziende del Gruppo di persone già assicurate non costituisce in ogni caso novazione del rapporto di assicurazione. L’Assicurazione è prestata gratuitamente a favore dell’intero nucleo familiare assicurato ad Uni.C.A. Pertanto, l’Assicurazione opera anche nei confronti dei familiari come di seguito specificatispecificato: - gratuitamente, per 2 G.U. 255 del 2 novembre 2007 3 Art. 2952 “Prescrizione in materia di Assicurazione” del Codice civile 1) il coniuge e i figli fiscalmente a carico; - con versamento del relativo premio per:; 12) il coniuge non fiscalmente a carico o il convivente “more uxorio” (quest’ultimo purché risultante dallo stato di famiglia); 2 G.U. 255 del 2 novembre 2007 3 Art. 2952 “Prescrizione in materia di Assicurazione” del Codice civile; 23) i figli non fiscalmente a carico risultanti dallo stato di famiglia, a cui sono equiparati i figli non fiscalmente a carico carico, risultanti sullo stato di famiglia dell’altro genitore separato o divorziato; 34) gli altri familiari risultanti dallo stato di famiglia compresi i figli del solo coniuge/convivente more uxorio; 45) i figli fiscalmente non a carico e non conviventi che non abbiano compiuto 35 anni alla data di inserimento in copertura, non coniugati e non conviventi more uxorio (con limite di reddito complessivo di € 26.000 annui lordi); 56) i genitori ultrasessantenni non conviventi (con limite di reddito complessivo di € 26.000 annui lordi). Nei casi 12), 23) e 34) l’inclusione dovrà deve riguardare tutti i soggetti risultanti dallo stato di famiglia (salvo i soggetti già fruenti di altra forma di assistenza sanitaria predisposta dal proprio datore di lavoro per i quali venga chiesta l’esenzione dal predetto obbligo). Qualora, in caso di assegnazione a nuova sede di lavoro fuori dall’Italialavoro, il dipendente in servizio assicurato si trasferisca nella nuova sede senza l’intero nucleo familiare, l’Assicurazione resterà comunque operante per le persone assicurate non trasferitesi. Ai fini dell’operatività della garanzia, i dipendenti in servizio devono far pervenire la scheda di adesione entro il termine comunicato dall’azienda di appartenenza insieme all’autorizzazione per l’addebito del relativo premio, pena la decadenza del diritto. Il coniuge, anche legalmente ed effettivamente separato, può essere sempre incluso in garanzia, pur se con domicilio e/o residenza diversi dal dipendente in servizio assicurato. Nel caso in cui gli Assicurati aderiscano L’adesione degli assicurati alla presente assicurazione in corso di validità del contratto - purchè espressamente consentito dalle Condizioni di Assicurazione (ad esempio: matrimonio, nuove nascite, ecc.) - polizza è operante il massimale annuo previsto per ciascun nucleo familiare. L’Assicurazione è operante: - indipendentemente dalle condizioni fisiche dell’Assicurato; - senza limitazioni territoriali; - sino al termine dell’annualità (31 dicembre) in cui è avvenuto il compimento del 85° anno di età dell’Assicurato, salvo quanto stabilito dall’Art. 19 “Persone non assicurabili”.su base volontaria

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Categorie assicurate. L’Assicurazione è prestata a favore del personale in servizio presso una sede in Italia con contrattualistica italiana quiescenza del Gruppo UniCredit, purché detto personale sia iscritto a Uni.C.A. L’Assicurazione opera anche nei confronti dei familiari di seguito specificati: - gratuitamente, per il coniuge e i figli fiscalmente a carico; - con versamento del relativo premio per: 1) il coniuge non fiscalmente a carico o il convivente “more uxorio” (quest’ultimo purché risultante dallo stato di famiglia); 2 G.U. 255 del 2 novembre 2007 3 Art. 2952 “Prescrizione in materia di Assicurazione” del Codice civile 2) i figli non fiscalmente a carico risultanti dallo stato di famiglia, a cui sono equiparati i figli non fiscalmente a carico risultanti sullo stato di famiglia dell’altro genitore separato o divorziato; 3) gli altri familiari risultanti dallo stato di famiglia compresi i figli del solo coniuge/convivente more uxorio; 4) i figli fiscalmente non a carico e non conviventi che non abbiano compiuto 35 anni alla data di inserimento in copertura, non coniugati e non conviventi more uxorio (con limite di reddito complessivo di € 26.000 annui lordi); 5) i genitori ultrasessantenni non conviventi (con limite di reddito complessivo di € 26.000 annui lordi). Nei casi 1), 2) e 3) l’inclusione dovrà riguardare tutti i soggetti risultanti dallo stato di famiglia (salvo i soggetti già fruenti di altra forma di assistenza sanitaria predisposta dal proprio datore di lavoro per i quali venga chiesta l’esenzione dal predetto obbligo). Qualora, in caso di assegnazione a nuova sede di lavoro fuori dall’Italia, il dipendente in servizio assicurato si trasferisca nella nuova sede senza l’intero nucleo familiare, l’Assicurazione resterà comunque operante per le persone assicurate non trasferitesi. Il coniuge, anche legalmente ed effettivamente separato, può essere sempre incluso in garanzia, pur se con domicilio e/o residenza diversi dal dipendente in servizio titolare assicurato. Nel caso in cui gli Assicurati aderiscano alla presente assicurazione in corso di validità del contratto - purchè purché espressamente consentito dalle Condizioni di Assicurazione (ad esempio: matrimonio, nuove nascite, ecc.) - è operante il massimale annuo previsto per ciascun nucleo familiare. L’Assicurazione è operante: - indipendentemente dalle condizioni fisiche dell’Assicurato; - senza limitazioni territoriali; - sino al termine dell’annualità (31 dicembre) in cui è avvenuto il compimento del 85° anno di età dell’Assicurato, salvo quanto stabilito dall’Art. 19 “Persone non assicurabili”. L’adesione degli assicurati alla polizza è su base volontaria.

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Sources: Contratto Di Assicurazione

Categorie assicurate. L’Assicurazione è prestata a favore del personale in servizio presso una sede in Italia con contrattualistica italiana quiescenza del Gruppo UniCredit, purché detto personale sia iscritto a Uni.C.A. L’Assicurazione opera anche nei confronti dei familiari di seguito specificati: - gratuitamente, per il coniuge e i figli fiscalmente a carico; - con versamento del relativo premio per: 1) il coniuge non fiscalmente a carico o il convivente “more uxorio” (quest’ultimo purché risultante dallo stato di famiglia); 2 G.U. 255 del 2 novembre 2007 3 Art. 2952 “Prescrizione in materia di Assicurazione” del Codice civile 2) i figli non fiscalmente a carico risultanti dallo stato di famiglia, a cui sono equiparati i figli non fiscalmente a carico risultanti sullo stato di famiglia dell’altro genitore separato o divorziato; 3) gli altri familiari risultanti dallo stato di famiglia compresi i figli del solo coniuge/convivente more uxorio; 4) i figli fiscalmente non a carico e non conviventi che non abbiano compiuto 35 anni alla data di inserimento in copertura, non coniugati e non conviventi more uxorio (con limite di reddito complessivo di € 26.000 annui lordi); 5) i genitori ultrasessantenni non conviventi (con limite di reddito complessivo di € 26.000 annui lordi). Nei casi 1), 2) e 32) l’inclusione dovrà riguardare tutti i soggetti risultanti dallo stato di famiglia (salvo i soggetti già fruenti di altra forma di assistenza sanitaria predisposta dal proprio datore di lavoro per i quali venga chiesta l’esenzione dal predetto obbligo). Qualora, in caso di assegnazione a nuova sede di lavoro fuori dall’Italia, il dipendente in servizio assicurato si trasferisca nella nuova sede senza l’intero nucleo familiare, l’Assicurazione resterà comunque operante per le persone assicurate non trasferitesi. Il coniuge, anche legalmente ed effettivamente separato, può essere sempre incluso in garanzia, pur se con domicilio e/o residenza diversi dal dipendente in servizio titolare assicurato. Nel caso in cui gli Assicurati aderiscano alla presente assicurazione in corso di validità del contratto - purchè purché espressamente consentito dalle Condizioni di Assicurazione (ad esempio: matrimonio, nuove nascite, ecc.) - è operante il massimale annuo previsto per ciascun nucleo familiare. L’Assicurazione è operante: - indipendentemente dalle condizioni fisiche dell’Assicurato; - senza limitazioni territoriali; - sino al termine dell’annualità (31 dicembre) in cui è avvenuto il compimento del 85° anno di età dell’Assicurato, salvo quanto stabilito dall’Art. 19 “Persone non assicurabili”. L’adesione degli assicurati alla polizza è su base volontaria.

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Sources: Contratto Di Assicurazione