Amministratori Clausole campione

Amministratori. A tutti gli Amministratori spetta esclusivamente un compenso stabilito annualmente dall’Assemblea Ordinaria dei Soci nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio (come da Statuto). Una parte del compenso per i Consiglieri di Amministrazione può essere stabilita nella forma di gettone di presenza che l’Assemblea determina per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione. Inoltre l’art. 9.3 dello Statuto dispone che “Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell’art. 2389 terzo comma del codice civile”, mentre l’art 9.2 dello Statuto dispone che “non sono previsti remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari”. Non sono permessi meccanismi di incentivazione e non è permessa alcuna componente variabile di remunerazione, né sono ammessi compensi o premi di fine mandato. In tutti i casi di cessazione anticipata dall’incarico di Amministratore, il costo a carico della Banca sarà quello previsto dall’Assemblea e dall’art. 2389 del codice civile, per il solo periodo di tempo che ha svolto l’incarico. L’ammontare della remunerazione del Presidente dell’Organo con Funzione di Supervisione Strategica è determinato ex-ante dall’Assemblea Ordinaria e ai sensi dell’art.2389 terzo comma del Codice Civile, in misura comunque complessivamente non superiore alla remunerazione fissa percepita dal vertice dell’Organo con Funzione di Gestione (Direttore Generale). All’interno delle componenti fisse della remunerazione potranno inoltre essere previsti benefit.
Amministratori. L’Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sottoriportati il Presidente e gli Amministratori limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in qualità di conducenti. La copertura è operante anche quando gli Assicurati operano in rappresentanza della Provincia in altri organi collegiali. Per l’identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente in apposto registro.
Amministratori. Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.
Amministratori. Assicurati
Amministratori. L’assicurazione è prestata esclusivamente per gli infortuni verificatisi a causa ed in occasione dell’espletamento di tutte le attività e funzioni connesse alla carica di Amministratori dell’Ente. Sono compresi in garanzia tutti gli infortuni verificatisi durante i trasferimenti effettuati, oltre che a piedi, con qualsiasi mezzo.
Amministratori. 20.1 La Società è amministrata, alternativamente, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti, da (i) un Amministratore Unico, ovvero (ii) da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, così come determinato dall’Assemblea ordinaria dei Soci alle momento della nomina, scelti anche fra non soci, nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea ordinaria dei Soci, che ne stabilisce il compenso ed il numero, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale del suddetto periodo. Gli Amministratori possono essere rieletti. 20.2 Per organo amministrativo si intende l’Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione. 20.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi ed in particolare nel rispetto della legge n. 120/2011. 20.4 Fatto salvo quanto deciso all’unanimità dall’Assemblea dei Soci cui partecipano i Soci rappresentanti l’intero capitale sociale con diritto di voto, gli Amministratori dovranno essere nominati ai sensi degli articoli 6.2(a) e 6.3(a) del presente Statuto. In caso di mancata designazione di uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione da parte dei Soci a cui spetta tale diritto, gli stessi saranno nominati dall’assemblea ordinaria con le maggioranze di legge, con il voto dei Soci partecipanti alla riunione e a prescindere dalla categoria di Azioni di cui gli stessi siano titolari e di quanto previsto negli articoli 6.2(a) e 6.3(a). 20.5 Oltre che nei casi di cui all’art. 2382 del Codice Civile e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, non può essere nominato Amministratore Unico o Amministratore, e se nominato decade, colui che si trovi in una delle condizioni di cui alle letttere a), b), c), d) e f) del comma 1 dell’art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. 20.6 Ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica all’Amministratore Unico ovvero agli Amministratori, a seconda dei casi, la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall’art. 15, commi 4-bis e 4-quater, per l’Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all’...
Amministratori. L’Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sottoriportati i componenti del Consiglio di Amministrazione limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, nonché il rischio in itinere.
Amministratori. L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci, quando ne sono incaricate più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione in seno al quale viene nominato il presidente. Gli amministratori : - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni; - sono rieleggibili; - entro quindici giorni dalla notizia della nomina devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese; - che hanno la rappresentanza, entro quindici giorni dalla notizia della nomina devono depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le loro firme autografate. - La cessazione deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.
Amministratori. L’Assicurazione è efficace per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (escluso il Presidente e Amministratore Delegato) ed i componenti il Collegio Sindacale della Contraente RISCHIO PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE:
Amministratori. (l'ufficio che gestisce le presenze), accesso al programma, a tutta la banca dati e all'applicazione web, con tutte o con funzionalità diversificate e selezionabili in rapporto ai compiti affidati (xxx.xx.: visibilità di tutto ma autorizzazione al solo scarico delle assenze; anche con funzioni molto vicine al livello superiore, con attività di manipolazione dati, configurazione, inserimenti massivi);