Amministratori. A tutti gli Amministratori spetta esclusivamente un compenso stabilito annualmente dall’Assemblea Ordinaria dei Soci nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio (come da Statuto). Una parte del compenso per i Consiglieri di Amministrazione può essere stabilita nella forma di gettone di presenza che l’Assemblea determina per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione. Inoltre l’art. 9.3 dello Statuto dispone che “Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell’art. 2389 terzo comma del codice civile”, mentre l’art 9.2 dello Statuto dispone che “non sono previsti remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari”. Non sono permessi meccanismi di incentivazione e non è permessa alcuna componente variabile di remunerazione, né sono ammessi compensi o premi di fine mandato. In tutti i casi di cessazione anticipata dall’incarico di Amministratore, il costo a carico della Banca sarà quello previsto dall’Assemblea e dall’art. 2389 del codice civile, per il solo periodo di tempo che ha svolto l’incarico. L’ammontare della remunerazione del Presidente dell’Organo con Funzione di Supervisione Strategica è determinato ex-ante dall’Assemblea Ordinaria e ai sensi dell’art.2389 terzo comma del Codice Civile, in misura comunque complessivamente non superiore alla remunerazione fissa percepita dal vertice dell’Organo con Funzione di Gestione (Direttore Generale). All’interno delle componenti fisse della remunerazione potranno inoltre essere previsti benefit.
Amministratori. L’Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sottoriportati il Presidente e gli Amministratori limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in qualità di conducenti. La copertura è operante anche quando gli Assicurati operano in rappresentanza della Provincia in altri organi collegiali. Per l’identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente in apposto registro.
Amministratori. L’assicurazione è prestata esclusivamente per gli infortuni verificatisi a causa ed in occasione dell’espletamento di tutte le attività e funzioni connesse alla carica di Amministratori dell’Ente. Sono compresi in garanzia tutti gli infortuni verificatisi durante i trasferimenti effettuati, oltre che a piedi, con qualsiasi mezzo.
Amministratori. Assicurati
Amministratori. L’Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sottoriportati il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri ed il Segretario Comunale limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, nonché il rischio in itinere.
Amministratori. Salvo quanto altrimenti stabilito dagli Azionisti a mezzo Delibera ordinaria, il numero degli Amministratori non potrà essere inferiore a due e superiore a dodici. I primi Amministratori saranno nominati dai sottoscrittori del presente Statuto. Un Amministratore non deve essere necessariamente Azionista. Gli Amministratori avranno il potere di nominare alla carica di Amministratore, in qualsiasi momento e di volta in volta, qualunque soggetto in conformità ai requisiti del Regolatore finanziario allo scopo di coprire una carica resasi vacante oppure di integrare gli Amministratori esistenti. In ordine all’adempimento delle loro mansioni, gli Amministratori avranno il diritto di ricevere il compenso da essi stessi di volta in volta determinato, sempre a condizione che l'importo del compenso ad essi dovuto ogni anno in conformità al presente Articolo 22.04 non superi EUR 10.000 per Portafoglio per Amministratore (o relativo equivalente) o altro importo di volta in volta stabilito dagli Amministratori medesimi e comunicato agli Azionisti nell'ultimo bilancio annuale o semestrale. Tale compenso maturerà su base giornaliera. Gli Amministratori e gli eventuali Amministratori supplenti potranno inoltre ottenere il rimborso di tutte le spese di viaggio, alberghiere e di altra natura da essi propriamente sostenute ai fini della partecipazione a riunioni degli Amministratori o di comitati del Consiglio ovvero assemblee generali o assemblee di una Classe della Società oppure qualsiasi altra riunione o assemblea in riferimento all’attività della Società. Oltre al compenso citato nell’Articolo 22.04 del presente Statuto, gli Amministratori potranno concedere un compenso straordinario a qualsiasi Amministratore che, su invito specifico, presti servizi particolari o aggiuntivi per la Società oppure su richiesta della stessa in un’assemblea generale. Un Amministratore potrà in qualsiasi momento nominare, con atto scritto firmato dallo stesso e depositato presso la Sede ovvero consegnato nel corso di una riunione del Consiglio, qualsiasi soggetto (incluso un altro Amministratore) come suo Amministratore supplente e potrà in modo analogo revocare tale nomina in qualunque momento. La nomina di un Amministratore supplente decadrà al verificarsi di qualsiasi evento che, nel caso di un Amministratore, comporti la decadenza di tale carica ovvero qualora il relativo delegante cessi a sua volta di essere Amministratore. Un Amministratore supplente avrà il diritto di ricevere gli a...
Amministratori. Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.
Amministratori. Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto Compensi 104.493
Amministratori. Si considerano, ai fini della presente Procedura, Amministratori indipendenti gli amministratori qualificati tali dalla Società in applicazione di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana.
Amministratori. Il venir meno dei requisiti di onorabili- tà nel corso del mandato determina la decadenza dall’incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto. ad esistere ed essa è convocata dai li- quidatori.
41.1 Le riserve tecniche sono determinate e costituite nei modi stabiliti dalle norme vigenti nei vari Paesi nei quali opera la Società.
41.2 In mancanza di tali norme la Società provvede alla determinazione e costi- tuzione delle suddette riserve nei modi