Casi assicurati Clausole campione
Casi assicurati. Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi. sa qualora questa non sia stata accettata; del sinistro solo dopo la presentazione dell’offerta da parte dell’Impre- prestata per l’intervento del legale purché incaricato della gestione la garanzia viene Per i danni rientranti nella procedura di risarcimento diretto (ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarci- mento diretto dei danni derivanti dalla circolazione) scale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
Casi assicurati. L’assicurazione vale per i casi assicurati di seguito elencati. A ciascun caso assicurato si applicano le singole garanzie e le somme assicurate rispettivamente previste per ciascuna categoria di assicurati come previsto nella successiva Sezione 5.
Casi assicurati. Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'assicurato in qualità di medico, sia lavoratore dipendente che libero professionista. i casi assicurati dalla presente formula di garanzia sono prescelti dal contraente al momento della conclusione del contratto e vengono indicati sulla scheda di xxxxxxx in relazione ad una delle seguenti combinazioni: ABc - AB - Ac - A. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 "esclusioni", delle condizioni generali di assicurazione - punto 3), le garanzie operano anche per l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere.
A - attività.
1) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
2) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La società Gestionaria provvederà pertanto al rimborso delle spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
3) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. Si conviene che nel solo caso in cui sia operante una assicurazione della responsabilità civile, la garanzia prevista dal presente contratto opererà anche per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi per danni extracontrattuali. in tale evenienza, la presente garanzia opererà in cosiddetto secondo rischio e cioè ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore della responsabilità civile a norma di quanto previsto dall'art. 1917 cod. civ..
Casi assicurati controversie relative a danni subiti dal proprietario, locatario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti cagionati da terzi, derivanti dalla circolazione del veicolo; - controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx a terzi dal proprietario/locatario e conducente (se autorizzato) per effetto della circolazione del veicolo; - istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente ad incidente stradale; - ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.
Casi assicurati. Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi. Per i danni rientranti nella procedura di risarcimento diretto (ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione) la garanzia viene prestata per l’intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell’offerta da parte della Compagnia qualora questa non sia stata accettata;
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale; veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005);
Casi assicurati. Pag 7 di 12 Art. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRA FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE Pag 7 di 12
Casi assicurati. Pag 10 di 16 ART. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA
Casi assicurati. Le garanzie offerte dal presente contratto vengono prestate a tutela dei diritti del condominio (art. 1117 e segg. cod. civ.) indicato in polizza nei seguenti casi assicurati:
1) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condomini per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
2) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condomini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
3) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o da controparte, relative al condominio indicato in polizza, sempre che il valore della lite sia superiore a euro 250,00 ed inferiore a euro 52.000,00;
4) controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il condominio deve sostenere con i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del condominio;
5) controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi sempre che, il valore della lite sia superiore a euro 250,00 ed inferiore a euro 52.000,00;
6) sostenere controversie nascenti da violazioni, da parte dei condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge;
7) sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente/assicurato.
Casi assicurati. La Copertura Assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato allorché sia rimasto vittima di un Infortunio che rientra tra gli Eventi di cui all’Art. 18 Rischio Assicurato - Infortuni. Il pagamento delle spese di cui all’Art. 43 Spese assicurate, si applica esclusi- vamente per:
1) controversie relative al risarcimento di danni subiti in conseguenza di fatti illeciti di terzi; qualora l’Evento che ha causato l’Infortunio abbia conte- stualmente causato anche un danno a cose, la Copertura Assicurativa si estenda anche per il recupero dei danni materiali;
2) controversie nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanita- rio sia di strutture pubbliche che private, ai quali l’Assicurato si sia rivolto in seguito ad Infortunio che sia occorso all’Assicurato esclusivamente du- rante il periodo di validità della Polizza.
Casi assicurati. I. Le garanzie vengono prestate a favore dell'assicurato e del suo nucleo familiare per gli oneri indicati all'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle condizioni generali di assicurazione, nei casi assicurati indicati al successivo punto II ed in riferimento a: • fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo; • controversie nell'ambito della vita privata extralavorativa; • controversie in cui l'assicurato rivesta la qualità di lavoratore dipendente; • controversie in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata; L'assicurazione vale altresì quando gli assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali. I casi assicurati di cui al successivo punto II numeri 1) - 2) - 9) valgono inoltre, in favore dei dipendenti dell'assicurato, regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito della attività lavorativa svolta per il contraente/assicurato.
II. Fermo restando quanto previsto al precedente punto I, i casi assicurati sono i seguenti:
1) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Per la circolazione di veicoli la garanzia opera nei casi connessi ad incidente stradale;
3) controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti;
4) controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 "Esclusioni", delle condizioni generali di assicurazione - punto 2), la garanzia opera, per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
5) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
6) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempre che il valore della lite sia superiore a euro 250,00;
7) controversie relative a diritti reali;
8) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
9) l'opposizion...