Casi assicurati Clausole campione

Casi assicurati. Le garanzie all’art. 55 “Oggetto dell’assicurazione” vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente: 1. recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del C.A.. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art 149 e seguenti del C.A. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell’esclusione di cui all’art 59 Esclusioni lett. h), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza. 2. recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui la richiesta di risarcimento, entro il massimale minino di legge, deve essere promossa nei confronti dell’Impresa di Assicurazione, diversa da Assicuratrice Val Piave, del veicolo responsabile civile del sinistro; 3. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 4. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. 5. Proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Xxxxx avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. L'Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’articolo 59 Esclusioni lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa; 6. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito a qualunque violazione del Codice della Strada; 7. controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a euro 150,00.
Casi assicurati. L’assicurazione vale per i casi assicurati di seguito elencati. A ciascun caso assicurato si applicano le singole garanzie e le somme assicurate rispettivamente previste per ciascuna categoria di assicurati come previsto nella successiva Sezione 5.
Casi assicurati. Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'assicurato in qualità di medico, sia lavoratore dipendente che libero professionista. i casi assicurati dalla presente formula di garanzia sono prescelti dal contraente al momento della conclusione del contratto e vengono indicati sulla scheda di xxxxxxx in relazione ad una delle seguenti combinazioni: ABc - AB - Ac - A. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 "esclusioni", delle condizioni generali di assicurazione - punto 3), le garanzie operano anche per l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere. A - attività. 1) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; 2) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La società Gestionaria provvederà pertanto al rimborso delle spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato; 3) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. Si conviene che nel solo caso in cui sia operante una assicurazione della responsabilità civile, la garanzia prevista dal presente contratto opererà anche per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi per danni extracontrattuali. in tale evenienza, la presente garanzia opererà in cosiddetto secondo rischio e cioè ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore della responsabilità civile a norma di quanto previsto dall'art. 1917 cod. civ..
Casi assicurati. Controversie relative a danni subiti dal proprietario, locatario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti cagionati da terzi in occasione della circolazione del veicolo; - controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx a terzi dal proprietario/locatario e conducente (se autorizzato) per effetto della circolazione del veicolo; - istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente ad incidente stradale; - ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.
Casi assicurati. Pag 13 di 19 ART. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE Pag 13 di 19 ART. 6.5 ESCLUSIONI Pag 13 di 19
Casi assicurati. Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente: a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi. Per i danni rientranti nella procedura di risarcimento diretto (ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione) la garanzia viene prestata per l’intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell’offerta da parte della Compagnia qualora questa non sia stata accettata; b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale; veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005);
Casi assicurati. Pag 6 di 12 Art. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA
Casi assicurati. Le garanzie offerte dal presente contratto vengono prestate a tutela dei diritti del condominio (art. 1117 e segg. cod. civ.) indicato in polizza nei seguenti casi assicurati: 1) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condomini per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso; 2) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condomini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso; 3) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o da controparte, relative al condominio indicato in polizza, sempre che il valore della lite sia superiore a euro 250,00 ed inferiore a euro 52.000,00; 4) controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il condominio deve sostenere con i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del condominio; 5) controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi sempre che, il valore della lite sia superiore a euro 250,00 ed inferiore a euro 52.000,00; 6) sostenere controversie nascenti da violazioni, da parte dei condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge; 7) sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente/assicurato.
Casi assicurati. La Copertura Assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato allorché sia rimasto vittima di un Infortunio che rientra tra gli Eventi di cui all’Art. 18 Rischio Assicurato - Infortuni. Il pagamento delle spese di cui all’Art. 43 Spese assicurate, si applica esclusi- vamente per: 1) controversie relative al risarcimento di danni subiti in conseguenza di fatti illeciti di terzi; qualora l’Evento che ha causato l’Infortunio abbia conte- stualmente causato anche un danno a cose, la Copertura Assicurativa si estenda anche per il recupero dei danni materiali; 2) controversie nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanita- rio sia di strutture pubbliche che private, ai quali l’Assicurato si sia rivolto in seguito ad Infortunio che sia occorso all’Assicurato esclusivamente du- rante il periodo di validità della Polizza.
Casi assicurati. Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'assicurato per fatti inerenti all'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza e per gli oneri indicati all'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione", delle condizioni generali di assicurazione con riferimento ai seguenti casi assicurati: 1) esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona e/o a cose per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa ai dipendenti, ai familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività ed al legale rappresentante; 2) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia viene estesa ai dipendenti, ai familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività ed al legale rappresentante; 3) controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il contraente deve sostenere con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel Libro Unico del Lavoro; 4) controversie relative alla proprietà/locazione degli immobili dove il contraente esercita l'attività indicata in polizza; 5) controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal contraente, sempre che il valore in lite sia superiore a euro 250,00. Limitatamente alle forniture di servizi assicurativi, sono compresi gli arbitrati per la decisione di controversie e sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato nel limite di euro 2.580,00 per caso assicurato. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente/assicurato.