CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, che copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione (ex co.6 -art. 93 D.Lgs.50/2016), pari al 2% (due percento) dell’importo presunto per l’accordo quadro. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia: a) copia semplice delle certificazioni relative alle riduzioni, rilasciate all’impresa concorrente e in corso di validità; b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità indicante tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. In caso di RTI o Consorzio, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le componenti il raggruppamento e/o le consorziate indicate come esecutrici, risulteranno in possesso delle certificazioni richieste a tal fine. La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La fideiussione deve essere costituita secondo le modalità indicate nel predetto articolo 93 del Codice e dovrà essere intestata al Comune di Ghilarza. In caso di RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta dovrà essere rilasciata a nome di ciascun componente il RTI o essere rilasciata alla mandataria in nome e per conto proprio e di tutte le mandanti. La garanzia provvisoria si ritiene automaticamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quella dell’aggiudicataria resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia definitiva. Il fideiussore dovrà impegnarsi a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia e per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, alla stipula di ogni contratto attuativo l’impresa aggiudicatrice dovrà presentare una cauzione definitiva per gli importi e con i contenuti prescritti dal D.Lgs 50/2016 come previsto inoltre nel capitolato di gara. La polizza definitiva sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Sulla base di quanto previsto dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20.05.2017, la garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi E Interventi Nell’area Della Non Autosufficienza, Accordo Quadro
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016i concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, che copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione (ex co.6 -art. 93 D.Lgs.50/2016), un importo pari al 2% (due percento) dell’importo presunto posto a base di gara, da prestare con le modalità previste dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, che a scelta dell'offerente può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 24/02/1998. La cauzione deve avere validità per l’accordo quadro. Ai sensi del medesimo articoloalmeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e va corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
a) copia semplice delle certificazioni relative alle riduzioni, rilasciate all’impresa concorrente e in corso di validità;
b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità indicante tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. In caso di RTI o Consorzioaggiudicazione dell'appalto, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Nell'ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto – ed allegato all'istanza di partecipazione – l'impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge, a rilasciare la facoltà garanzia definitiva in caso di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le componenti il raggruppamento e/o le consorziate indicate come esecutrici, risulteranno in possesso delle certificazioni richieste a tal fineaggiudicazione. La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 19571957 comma 2 del Codice Civile, comma 2, del codice civile e la sua operatività nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazionescritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere costituita secondo Si applicano le modalità indicate nel predetto articolo 93 del Codice e dovrà essere intestata al Comune di Ghilarzadisposizioni previste dall'art. In caso di RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta dovrà essere rilasciata a nome di ciascun componente il RTI o essere rilasciata alla mandataria in nome e per conto proprio e di tutte le mandanti. La garanzia provvisoria si ritiene automaticamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quella dell’aggiudicataria resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia definitiva. Il fideiussore dovrà impegnarsi a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 75 comma 7 del D.Lgs. 50/2016) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario163/06 e s.m.i. A garanzia e per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti(riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter fruire del relativo beneficio, alla stipula in caso di ogni contratto attuativo l’impresa aggiudicatrice dovrà presentare una cauzione definitiva per gli importi e con partecipazione in R.T.I., tutti i contenuti prescritti dal D.Lgs 50/2016 come previsto inoltre nel capitolato di garacomponenti devono essere in possesso dei requisiti previsti. La polizza definitiva sarà svincolata alla ditta alla scadenza garanzia, in caso di R.T.I. non costituito, deve essere intestata a tutti i componenti del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Sulla base di quanto previsto dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20.05.2017, la garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzeraggruppamento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. Ai Per partecipare alla gara è richiesta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per partecipare alla gara è richiesta 50/2016 la costituzione di una garanzia provvisoria, che copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione (ex co.6 -art. 93 D.Lgs.50/2016D. Lgs.50/2016), pari al 2% (due percento) dell’importo presunto per l’accordo i due anni di accordo quadro. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
: a) copia semplice delle certificazioni relative alle riduzioni, rilasciate all’impresa concorrente e riduzioni in corso di validità;
, rilasciate all’impresa concorrente; b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità indicante tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. In caso di RTI o Consorzio, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le componenti il raggruppamento e/o le consorziate indicate come esecutrici, risulteranno in possesso delle certificazioni richieste a tal fine. La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La fideiussione deve essere costituita secondo le modalità indicate nel predetto articolo 93 del Codice e dovrà Codice. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestata intestate al Comune di Ghilarza. In caso di RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta dovrà essere rilasciata a nome di ciascun componente il RTI o essere rilasciata alla mandataria in nome e per conto proprio e di tutte le mandanti. La garanzia provvisoria si ritiene automaticamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quella dell’aggiudicataria resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia definitiva. Il fideiussore dovrà impegnarsi a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia e per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, alla stipula di ogni contratto attuativo l’impresa aggiudicatrice dovrà presentare una cauzione definitiva per gli importi e con i contenuti prescritti dal D.Lgs 50/2016 50/16 come previsto inoltre nel all’art. 10 del capitolato di gara. La polizza definitiva sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Sulla base di quanto previsto dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20.05.201756‐2017, la garanzia fideiussoria le garanzie fideiussorie e la polizza assicurativa le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016L'offerta è altresì corredata, per partecipare alla gara è richiesta a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la costituzione di una garanzia provvisoria, che copre a rilasciare la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione (ex co.6 -art. 93 D.Lgs.50/2016), L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell’importo presunto per l’accordo quadrocomplessivo del lotto a cui si partecipa, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. Ai sensi 93 del medesimo articolo, Decreto Legislativo 50/2016; l’importo della garanzia è ridotto RIDOTTO del 50% per in caso in cui gli operatori economici partecipanti siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
a) copia semplice delle certificazioni relative alle riduzioni, rilasciate all’impresa concorrente e in corso di validità;
b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità indicante tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. In caso di RTI o ConsorzioSe la cauzione è costituita mediante fideiussione, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le componenti il raggruppamento e/o le consorziate indicate come esecutrici, risulteranno in possesso delle certificazioni richieste a tal fine. La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile Codice Civile e la sua operatività entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazionescritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere costituita secondo le modalità indicate nel predetto articolo 93 garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Codice contratto, di cui agli articoli 103 e dovrà essere intestata al Comune di Ghilarza104, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta dovrà essere rilasciata a nome partecipazione alla gara di ciascun componente il RTI o essere rilasciata alla mandataria in nome e per conto proprio e un raggruppamento temporaneo di tutte le mandanti. La garanzia provvisoria si ritiene automaticamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quella dell’aggiudicataria resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia definitiva. Il fideiussore dovrà impegnarsi a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia e per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, alla stipula di ogni contratto attuativo l’impresa aggiudicatrice dovrà presentare una cauzione definitiva per gli importi e con i contenuti prescritti dal D.Lgs 50/2016 come previsto inoltre nel capitolato di gara. La polizza definitiva sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Sulla base di quanto previsto dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20.05.2017imprese, la garanzia fideiussoria e deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la polizza assicurativa dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto mancata sottoscrizione del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o loro rappresentanzecolpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Consulenza E Supporto
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. Ai sensi dell’artI concorrenti, così come già specificato nel precedente punto 4 lettera e), devono versare la cauzione a garanzia dell’offerta dell’importo di cui alla tabella sopra riportata. 93 del D.LgsChiusa la trattativa, la cauzione sarà restituita a tutti gli altri concorrenti, trattenendo solamente quella dell’aggiudicatario. 50/2016, per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, che La suddetta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione (ex co.6 -art. 93 D.Lgs.50/2016), pari al 2% (due percento) dell’importo presunto da parte dell’aggiudicatario che rimane obbligato per l’accordo quadro. Ai sensi un periodo di centottanta giorni nei confronti del medesimo articolo, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
a) copia semplice delle certificazioni relative alle riduzioni, rilasciate all’impresa concorrente e in corso di validità;
b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità indicante tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. In caso di RTI o Consorzio, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le componenti il raggruppamento e/o le consorziate indicate come esecutrici, risulteranno in possesso delle certificazioni richieste Comune a tal fine. La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo partire dalla data fissata per la presentazione delle offerte. La All’atto della stipula del contratto, la cauzione a garanzia dell’offerta dell’aggiudicatario sarà incassata dall’Ente quale acconto del prezzo di compravendita. Qualora l’aggiudicatario non optasse per il pagamento in unica soluzione, potrà pagare il prezzo di compravendita rispettando le scadenze che lui stesso riporterà nell’offerta economica, che comunque non potranno avere scadenza a saldo oltre il 30 novembre 2021, previa costituzione di apposita polizza fideiussoria a garanzia del pagamento dell’intero prezzo di aggiudicazione. L’aggiudicatario, inoltre, dovrà costituire una polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ovvero un versamento nelle casse comunali per un importo pari al 10% del prezzo offerto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Ente. Le garanzie fideiussorie devono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinino le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 d. lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d. lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le garanzie fideiussorie dovranno:
1. essere prodotte in originale. Sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente a condizione che sia verificabile la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore;
2. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 1957 c. 2 del codice civile e la sua operatività civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta dell’Amministrazionescritta del Comune, ogni eccezione rimossa e la validità fino all’emanazione della determinazione di presa atto del certificato di collaudo del taglio, che avverrà entro sei mesi dalla data della relazione finale sullo svolgimento dei lavori redatta dal locale Comando dei Carabinieri Forestale. La fideiussione deve essere costituita secondo le modalità indicate nel predetto articolo 93 Lo svincolo sarà disposto successivamente alla liquidazione e al saldo di ogni pendenza amministrativa sia verso il Comune sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall’esecuzione del Codice e dovrà essere intestata al Comune di Ghilarzacontratto. In caso di RTI dovrà raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta dovrà essere rilasciata a nome di ciascun componente il RTI o essere rilasciata alla presentata dalla mandataria in nome e per conto proprio e di tutte delle mandanti ferma restando la responsabilità solidale tra le mandanti. La garanzia provvisoria si ritiene automaticamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quella dell’aggiudicataria resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia definitiva. Il fideiussore dovrà impegnarsi a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia e per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, alla stipula di ogni contratto attuativo l’impresa aggiudicatrice dovrà presentare una cauzione definitiva per gli importi e con i contenuti prescritti dal D.Lgs 50/2016 come previsto inoltre nel capitolato di gara. La polizza definitiva sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Sulla base di quanto previsto dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20.05.2017, la garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzeimprese.
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Samples: Vendita Di Materiale Legnoso
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. Ai Per partecipare alla gara è richiesta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per partecipare alla gara è richiesta ciascun lotto, la costituzione di una garanzia provvisoria, che copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione (ex co.6 -art. 93 D.Lgs.50/2016), pari al 2% (due percento) dell’importo presunto per l’accordo i 4 anni di accordo quadro. In caso di partecipazione a più lotti, è ammessa la presentazione di una sola polizza avente l'importo complessivo e indicante l'oggetto dei lotti per cui si vuole partecipare. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
: a) copia semplice delle certificazioni relative alle riduzioni, rilasciate all’impresa concorrente e riduzioni in corso di validità;
, rilasciate all’impresa concorrente; b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità indicante tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. In caso di RTI o Consorzio, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le componenti il raggruppamento e/o le consorziate indicate come esecutrici, risulteranno in possesso delle certificazioni richieste a tal fine. La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La fideiussione deve essere costituita secondo le modalità indicate nel predetto articolo 93 del Codice e dovrà Codice. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestata intestate al Comune di Ghilarza. In caso di RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta dovrà essere rilasciata a nome di ciascun componente il RTI o essere rilasciata alla mandataria in nome e per conto proprio e di tutte le mandanti. La Per ciascun lotto la garanzia provvisoria si ritiene automaticamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quella dell’aggiudicataria resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia definitiva. Il fideiussore dovrà impegnarsi a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia e per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, alla stipula di ogni contratto attuativo l’impresa aggiudicatrice dovrà presentare una cauzione definitiva per gli importi e con i contenuti prescritti dal D.Lgs 50/2016 50/16 come previsto inoltre nel all’art. 13 del capitolato di gara. La polizza definitiva sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Sulla base di quanto previsto dal DLgs 56/2017 56‐2017 in vigore dal 20.05.201720‐5‐2017, la garanzia fideiussoria le garanzie fideiussorie e la polizza assicurativa le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Servizi Relativi All'area Minori E Famiglie
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. Ai sensi dell’artL’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, quindi pari a € 2.985,00 (euro duemila novecentottantacinque/00) da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 in contanti, per partecipare alla gara è richiesta la costituzione bonifico, assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una garanzia provvisoriasocietà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. L'importo della garanzia, che copre la mancata sottoscrizione e del contratto dopo l'aggiudicazione (ex co.6 -art. 93 D.Lgs.50/2016)suo eventuale rinnovo, pari al 2% (due percento) dell’importo presunto per l’accordo quadro. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedentemente citata, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per poter fruire usufruire di tale beneficio, beneficio l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
a) inserire tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia semplice delle certificazioni relative alle riduzioni, rilasciate all’impresa concorrente e in corso di validità;
b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso conforme all’originale della certificazione di qualità indicante tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originaleposseduta. In caso di RTI partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzioconsorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la facoltà certificazione di riduzione della qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le componenti il raggruppamento e/o le consorziate indicate come esecutriciprovvisoria, risulteranno in possesso delle certificazioni richieste a tal finerilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorniNell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione consorzi di concorrenti di cui all’art. 19572602 x.x., comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giornixx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx deve essere, a semplice richiesta dell’Amministrazione. La fideiussione deve essere costituita secondo le modalità indicate nel predetto articolo 93 del Codice e dovrà essere pena di esclusione, intestata al Comune di Ghilarza. In caso di RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta dovrà essere rilasciata a nome di ciascun componente il RTI o essere rilasciata alla mandataria in nome e per conto proprio e di tutte le mandantiimprese partecipanti al raggruppamento. La garanzia provvisoria si ritiene automaticamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione All’atto della gara, mentre quella dell’aggiudicataria resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva. Il fideiussore dovrà impegnarsi a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto (art, nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia e per l’esatto dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assuntiderivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, alla stipula dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di ogni inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto attuativo l’impresa aggiudicatrice dovrà presentare una cauzione definitiva per gli importi e con i contenuti prescritti dal D.Lgs 50/2016 come previsto inoltre nel capitolato di gararesterà comunque vincolata fino al com- pleto soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. La polizza definitiva sarà svincolata alla ditta alla scadenza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore della Stazione appaltante per l’esecuzione del contrattoservizio di “Gestione decennale del servizio di illuminazione votiva cimiteriale” e che la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente all’Ufficio LLPP, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione a mezzo PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di eventuali controversie ogni altra sanzione nel caso in atto. L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare cui la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Sulla base di quanto previsto dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20.05.2017, la garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzerisultasse insufficiente.
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