Common use of CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE Clause in Contracts

CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo del lotto a cui si partecipa, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016; l’importo della garanzia è RIDOTTO del 50% in caso in cui gli operatori economici partecipanti siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Se la cauzione è costituita mediante fideiussione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

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CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, quindi pari a € 2.985,00 (euro duemila novecentottantacinque/00) da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in contanti, bonifico, assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedentemente citata, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per usufruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della certificazione posseduta. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo del lotto a cui si partecipa, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016; l’importo della garanzia è RIDOTTO del 50% in caso in cui gli operatori economici partecipanti siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Se la cauzione è costituita mediante fideiussione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo associazioni temporanee di impreseconcorrenti, la garanzia fideiussoria consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 x.x., xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx deve riguardare essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. All’atto della stipula del raggruppamento medesimocontratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia deve avere efficacia cauzione dovrà essere valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offertatutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al com- pleto soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. La garanzia copre polizza dovrà indicare espressamente che la mancata sottoscrizione stessa è vincolata a favore della Stazione appaltante per l’esecuzione del contratto dopo l'aggiudicazioneservizio di “Gestione decennale del servizio di illuminazione votiva cimiteriale” e che la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente all’Ufficio LLPP, a mezzo PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio. Resta salvo per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimol'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

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Samples: Concessione Per La Gestione Del Servizio Di Illuminazione Votiva Cimiteriale

CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. L'offerta è altresì corredataI concorrenti, così come già specificato nel precedente punto 4 lettera e), devono versare la cauzione a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’offerta dell’importo complessivo del lotto a cui si partecipa, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’artalla tabella sopra riportata. 93 del Decreto Legislativo 50/2016; l’importo della garanzia è RIDOTTO del 50% in caso in cui gli operatori economici partecipanti siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Se Chiusa la trattativa, la cauzione è costituita mediante fideiussionesarà restituita a tutti gli altri concorrenti, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimotrattenendo solamente quella dell’aggiudicatario. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia suddetta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazioneda parte dell’aggiudicatario che rimane obbligato per un periodo di centottanta giorni nei confronti del Comune a partire dalla data fissata per la presentazione delle offerte. All’atto della stipula del contratto, la cauzione a garanzia dell’offerta dell’aggiudicatario sarà incassata dall’Ente quale acconto del prezzo di compravendita. Qualora l’aggiudicatario non optasse per fatto dell'affidatario riconducibile ad il pagamento in unica soluzione, potrà pagare il prezzo di compravendita rispettando le scadenze che lui stesso riporterà nell’offerta economica, che comunque non potranno avere scadenza a saldo oltre il 30 novembre 2021, previa costituzione di apposita polizza fideiussoria a garanzia del pagamento dell’intero prezzo di aggiudicazione. L’aggiudicatario, inoltre, dovrà costituire una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto medesimo.ovvero un versamento nelle casse comunali per un importo pari al 10% del prezzo offerto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Ente. Le garanzie fideiussorie devono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinino le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 d. lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d. lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le garanzie fideiussorie dovranno:

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Samples: static.comune.roccadipapa.rm.it

CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. L'offerta Per partecipare alla gara è altresì corredatarichiesta, a pena ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 la costituzione di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la una garanzia provvisoria, a rilasciare che copre la L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione (ex co.6 -art. 93 D. Lgs.50/2016), pari al 2% (due percento) dell’importo complessivo presunto per i due anni di accordo quadro. Ai sensi del lotto a cui si partecipamedesimo articolo, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016; l’importo della garanzia è RIDOTTO ridotto del 50% in caso in cui per gli operatori economici partecipanti siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Se la cauzione è costituita mediante fideiussionePer poter fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia: a) copia semplice delle certificazioni relative alle riduzioni in corso di validità, rilasciate all’impresa concorrente; b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità indicante tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. In caso di RTI o Consorzio, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le componenti il raggruppamento e/o le consorziate indicate come esecutrici, risulteranno in possesso delle certificazioni richieste a tal fine. La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile codice civile e la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione. garanzia fideiussoria per l'esecuzione La fideiussione deve essere costituita secondo le modalità indicate nel predetto articolo 93 del contratto, Codice. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatarioGhilarza. In caso di partecipazione RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta dovrà essere rilasciata a nome di ciascun componente il RTI o essere rilasciata alla gara mandataria in nome e per conto proprio e di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimomandanti. La garanzia deve avere efficacia provvisoria si ritiene automaticamente svincolata per almeno centottanta giorni dalla data i concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quella dell’aggiudicataria resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia definitiva. Il fideiussore dovrà impegnarsi a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia e per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, alla stipula di presentazione dell'offertaogni contratto attuativo l’impresa aggiudicatrice dovrà presentare una cauzione definitiva per gli importi e con i contenuti prescritti dal D.Lgs 50/16 come previsto all’art. 10 del capitolato di gara. La garanzia copre polizza definitiva sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la mancata sottoscrizione cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto dopo l'aggiudicazionecontratto. Sulla base di quanto previsto dal DLgs 56‐2017, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimoloro rappresentanze.

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Samples: Bando Di Gara

CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. L'offerta Per partecipare alla gara è altresì corredatarichiesta, a pena ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per ciascun lotto, la costituzione di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la una garanzia provvisoria, a rilasciare che copre la L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione (ex co.6 -art. 93 D.Lgs.50/2016), pari al 2% (due percento) dell’importo presunto per i 4 anni di accordo quadro. In caso di partecipazione a più lotti, è ammessa la presentazione di una sola polizza avente l'importo complessivo del lotto a e indicante l'oggetto dei lotti per cui si partecipavuole partecipare. Ai sensi del medesimo articolo, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016; l’importo della garanzia è RIDOTTO ridotto del 50% in caso in cui per gli operatori economici partecipanti siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Se la cauzione è costituita mediante fideiussionePer poter fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia: a) copia semplice delle certificazioni relative alle riduzioni in corso di validità, rilasciate all’impresa concorrente; b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità indicante tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. In caso di RTI o Consorzio, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le componenti il raggruppamento e/o le consorziate indicate come esecutrici, risulteranno in possesso delle certificazioni richieste a tal fine. La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile codice civile e la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione. garanzia fideiussoria per l'esecuzione La fideiussione deve essere costituita secondo le modalità indicate nel predetto articolo 93 del contratto, Codice. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatarioGhilarza. In caso di partecipazione RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta dovrà essere rilasciata a nome di ciascun componente il RTI o essere rilasciata alla gara mandataria in nome e per conto proprio e di un raggruppamento temporaneo di imprese, tutte le mandanti. Per ciascun lotto la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese provvisoria si ritiene automaticamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quella dell’aggiudicataria resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia definitiva. Il fideiussore dovrà impegnarsi a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del raggruppamento medesimocontratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia e per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, alla stipula di ogni contratto attuativo l’impresa aggiudicatrice dovrà presentare una cauzione definitiva per gli importi e con i contenuti prescritti dal D.Lgs 50/16 come previsto all’art. 13 del capitolato di gara. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data polizza definitiva sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di presentazione dell'offertaeventuali controversie in atto. La garanzia copre L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la mancata sottoscrizione cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto dopo l'aggiudicazionecontratto. Sulla base di quanto previsto dal DLgs 56‐2017 in vigore dal 20‐5‐2017, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimoloro rappresentanze.

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Samples: Bando Di Gara