CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA ED ASSICURAZIONE. Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al D.M. n° 123/04. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dovrà essere corredata da una polizza fidejussoria pari al 2% dell'importo dei lavori, (art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016). L'aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, salvo la maggiorazione prevista in caso di ribassi d'asta superiore al 10% (art. 103, del D.Lgs. 50/2016). La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Ai sensi dell’art.103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi d’esecuzione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: - rischi di esecuzione: € 185.300,00 - responsabilità civile per danni verso terzi : € 500.000,00.
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CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA ED ASSICURAZIONE. Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al D.M. n° °123/04. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dovrà essere corredata da una polizza fidejussoria pari al 2% dell'importo dei lavori, (art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/201650/16). L'aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, salvo la maggiorazione prevista in caso di ribassi d'asta superiore al 10% (art. 103, del D.Lgs. 50/201650/16). La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Ai sensi dell’art.103, comma 7, dell’art. 103 del D.Lgs. 50/201650/16, l’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi d’esecuzione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: - rischi di esecuzione: € 185.300,00 - responsabilità civile per danni verso terzi : € 500.000,00.
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CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA ED ASSICURAZIONE. Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al D.M. n° °123/04. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dovrà essere corredata da una polizza fidejussoria pari al 2% dell'importo dei lavori, (art. 93, comma 1, 93 del D.Lgs. 50/201650/16). L'aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, salvo la maggiorazione prevista in caso di ribassi d'asta superiore al 10% (art. 103, del D.Lgs. 50/201650/16). La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Ai sensi dell’art.103, comma 7, del D.Lgs. 50/201650/16, l’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi d’esecuzione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: - rischi di esecuzione: esecuzione € 185.300,00 233.680,000 - responsabilità civile per danni verso terzi : € 500.000,00.
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