Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
RIFERIMENTI NORMATIVI Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore: ▪ Il Codice Civile, libro IV, titolo III, capo VII dell’appalto, artt. 1655-1677; ▪ Le norme in materia di contabilità di Stato: ▇.▇. ▇▇/▇▇/▇▇▇▇, n. 2440 e ▇.▇. ▇▇ maggio 1924, n. 827; ▪ Direttiva 89/391/CE, del 12/06/1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il servizio; ▪ Direttiva Europea 89/654/CE del 30/11/1989 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di servizio; ▪ La legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. e tutta la normativa antimafia, in particolare in relazione al subappalto; ▪ UNI 10339: 1995 Titolo: Impianti aeraulici al fine del benessere. Generalità, classificazione e requisiti; ▪ UNI ENV 12097/1999 - Ventilazione degli edifici - Rete delle condotte - Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte; ▪ Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati - Accordo Stato- Regioni del 05.05.2000 (G.U. n. 276 del 27.11.2001 – Serie Ordinari n. 252); ▪ Procedure per la pulizia e sanificazione dei sistemi aeraulici – AIISA Rev. 0 settembre 2005; ▪ Il decreto legge 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; ▪ Linee Guida per la definizione dei protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione - Accordo Stato- Regioni del 05.10.2006 (G.U. n. 256 del 03.11.2006 – Serie Ordinari n. 207); ▪ Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore; ▪ Il decreto legge 30 aprile 2008, n. 81, in particolare il Titolo II: Luoghi di servizio, Capo I, Articolo 64 nonché l’allegato IV: requisiti dei luoghi di servizio che, trattando la materia in maniera specifica e circostanziata, ha previsto ai punti 1.9.1.4 e 1.9.1.5 che “gli impianti di areazione debbano essere funzionanti ed efficienti, devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori e qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente”; ▪ La legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.; ▪ Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; ▪ Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante - Repertorio atti n. 55/CSR del 7 febbraio 2013; ▪ ACR lo Standard NADCA 2013 per la valutazione, la pulizia ed il ripristino degli impianti HVAC; ▪ Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi – Accordo Ministero Salute- Regioni del 05.05.2000 (G.U. n. 103 del 05.05.2000 – Serie Generale), Accordo Stato-Regioni su linee guida “legionellosi” Rep. Atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015; ▪ Il decreto legge 18 aprile 2016, n. 50 del e s.m.i. denominato “Codice dei contratti”; ▪ D.M. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 recate “Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; ▪ Protocollo Operativo AIISA per l’ispezione e la Sanificazione degli impianti aeraulici - Rev. Rev. 1.0 del 30 aprile 2018; ▪ Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); ▪ Tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia edile ed impiantistica riferite alle opere pubbliche (nazionali, regionali e provinciali e comunali) e quelle riguardanti in particolare i beni culturali ed ambientali; ▪ La normativa tecnica emanata dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL, ANCC e dalle commissioni NORMAL anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolo Tecnico. Si precisa che l'elenco sopra riportato non deve intendersi esaustivo della materia, infatti l'impresa è tenuta all'osservanza di norme tecniche, disposizioni, regolamenti e leggi che, anche se non espressamente nominati, possono riguardare la sicurezza, i materiali, lo smaltimento dei materiali di risulta e quant'altro riguardi l'esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.