Clausole flessibili ed elastiche. Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili ed elastiche che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche è giustifica- ta dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 25% annuo della prestazione già concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità flessibili od elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle XX.XX. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplina- ri. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili o elastiche verranno maggiorate, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, del 10% da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione globale mensile. Tale maggiorazione è comprensi- va di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determinano un incre- mento definitivo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente deter- minata nella misura del 38% (28%+10%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile. E’ riconosciuta al lavoratore, con un preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di sospendere temporaneamente l’efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cin- que mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione:
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Clausole flessibili ed elastiche. Con riferimento alle normative vigenti il rapporto Indica principi generali che la contrattazione di lavoro secondo livello dovrà rispettare nel definire tali clausole e declina una disciplina transitoria e cedevole rispetto a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili ed elastiche che consentano la variabilità della tale contrattazione. La collocazione temporale della prestazione lavorativa. Nei rapporti pattuita può essere modificata nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche è giustifica- ta dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivoorganizzativo, organizzativo produttivo o sostitutivosostitutivo che devono essere indicate nell’accordo tra datore e lavoratore. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA Nei contratti di tipo verticale o e misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità si possono concordare clausole elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 25% annuo della prestazione già concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità flessibili od elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale relative alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle XX.XX. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplina- ri. La variazione in aumento della durata della prestazione entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 48 oreannua concordata. Le ore di lavoro ordinarie, richieste ordinarie svolte a seguito dell’applicazione di clausole flessibili o elastiche verranno maggioratesono retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene è effettuata, del 10in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolarsi calcolare sulla quota oraria di retribuzione globale mensile. Tale maggiorazione è comprensi- va di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapportoretribuzione. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle di clausole elastiche che determinano un incre- mento definitivo incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno prestazione sono retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente deter- minata determinata almeno nella misura del 3836,5% (28%+1035% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensileretribuzione. E’ riconosciuta In alternativa alla maggiorazione dell’1,5% le parti possono concordare un’indennità annuale pari ad almeno 120 euro non cumulabili. Previste ipotesi specifiche (salute, altra attività, esigenze personali ex art. 175 ccnl) in cui il lavoratore può denunciare il patto. CCNL ALIMENTARISTA Art. 20 La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cosiddetto “misto” il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto e il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in MERCATO DEL LAVORO relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al lavoratorelimite del 5% del personale in forza a tempo pieno, con un preavviso ovvero del 3% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di almeno 30 giornitrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di: […]. Nei casi in cui il lavoratore – il cui rapporto sia stato in precedenza trasformato – chiedo di tornare al full time, la facoltà l’azienda ove intenda procedere a nuove assunzioni per le stesse mansioni prenderà in considerazione in via prioritaria, ma non esclusiva, le richieste presentate per iscritto alla Direzione. Clausole elastiche e flessibili Devono essere oggetto di sospendere temporaneamente l’efficacia della pattuizione delle specifico patto scritto. Se il datore intende avvalersi di clausole flessibili ed od elastiche decorsi cin- que mesi dalla loro accettazione ed in deve darne preavviso rispettivamente alla RSU e ai lavoratori interessati 5 giorni prima o ai lavoratori interessati 5 giorni prima. Le ore di lavoro così prestate sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale. In presenza di necessità oggettive sopravvenute emergenze tecniche e/o produttive il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione:2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%.
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Samples: Contratto Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Clausole flessibili ed elastiche. Con riferimento alle normative vigenti il rapporto Artt. 73, 74, 75, 76,77 e 78 Potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali che comportano, per una o più settimane, prestazioni lavorative di durata superiore al normale orario e, per altre, di durata inferiore. Il maggior lavoro effettuato da 41 a 48 ore non dà diritto allo straordinario, mentre per le settimane con orario inferiore al normale non si avranno riduzioni della retribuzione. È possibile per necessità lavorative modificare la collocazione temporale di ogni forma di contratto a tempo parziale. Con l’accordo delle parti è possibile la trasformazione del contratto da tempo parziale può a tempo pieno e viceversa. In caso di assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali e nello stesso ambito territoriale non è ammesso il diritto di precedenza a favore dei soci o dipendenti a tempo parziale. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili deve risultare da atto scritto in cui sono indicate le ragioni che autorizzano l’applicazione delle clausole flessibili o elastiche e prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso nei casi di esigenze di salute certificate dal servizio sanitario pubblico, comprovata instaurazione di altra attività lavorative, esigenze personali comprovate. Tale denuncia dovrà essere svolto secondo modalità flessibili ed elastiche che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativaaccompagnata dal preavviso di almeno un mese. Nei rapporti Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole è di almeno 5 gg.. Le ore di lavoro a tempo parziale ordinarie richieste con l’applicazione di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità clausole flessibili – anche modalità elasticheverranno retribuite, che stabiliscano specifiche variazioni per le ore in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche è giustifica- ta dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 25% annuo della prestazione già concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità flessibili od elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratorecui la variazione verrà effettuata, con l’assistenza di un componente della RSU una maggiorazione dell’1,5% o, in mancanzaalternativa, delle RSA aderenti alle XX.XXle parti potranno concordare un’indennità annuale pari ad almeno € 120, da corrispondere in quote mensili. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso. L’eventuale Il rifiuto del lavoratore a sottoscrivere clausole flessibili non può determinare sanzioni disciplinari o licenziamento. Il datore di stipulare il lavoro può recedere dal patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplina- ri. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili o elastiche verranno maggiorate, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, del 10% da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione globale mensile. Tale maggiorazione è comprensi- va di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determinano un incre- mento definitivo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente deter- minata nella misura del 38% (28%+10%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile. E’ riconosciuta al lavoratore, con un preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di sospendere temporaneamente l’efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cin- que mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione:1 mese.
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Clausole flessibili ed elastiche. Con riferimento alle normative vigenti il rapporto In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 3, commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti del contratto individuale di lavoro, con specifico patto scritto - anche contestuale al contratto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità - e con espressa indicazione della data, potranno prevedere clausole flessibili ed elastiche che consentano la variabilità relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativaprestazione. Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Su richiesta del lavoratore, questi dovrà essere assistito dal componente della rappresentanza sindacale aziendale dal medesimo lavoratore indicato. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto misto, per le ragioni di carattere tecnico, organizzativo e sostitutivo specificate al punto che precede (lavoro supplementare e straordinario), possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili – stabilite anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuitanon potranno eccedere i limiti fissati in materia di lavoro straordinario. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche è giustifica- ta dalla necessità La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivoorganizzativo, organizzativo produttivo o sostitutivo. Nel rapporto Il termine di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 25% annuo della prestazione già concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità flessibili od elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle XX.XX. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplina- ri. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso è di almeno 48 oredue giorni. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili o elastiche verranno maggiorateretribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, del 10in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1.5% da calcolarsi calcolare sulla quota retribuzione oraria di retribuzione globale mensilederivante dall’applicazione degli artt. Tale maggiorazione è comprensi- va di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto47 e ss. del presente c.c.n.l. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determinano determino un incre- mento incremento definitivo della quantità della prestazioneprestazione perché non compensate, in tutto o in parte da equivalente riposo compensativo, verranno retribuite con la quota oraria una maggiorazione alternativamente del 5%, 10%, 15%, della retribuzione globale mensile oraria, calcolata sulla retribuzione di cui agli artt. 47 e ss del presente c.c.n.l. secondo le seguenti modalità: - 5% se prestato con preavviso di 8 giorni, - 10% se prestato con preavviso di 5 giorni; - 15% se prestato con preavviso di 2 giorni. Le maggiorazioni previste escludono il computo del compenso per la maggiorazione forfetariamente prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, per le ragioni di cui all’art. 3, commi 7 e convenzionalmente deter- minata nella misura 9, del 38% (28%+10%) D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dalla Legge n. 92/2012. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi quattro mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da calcolare sulla quota oraria un preavviso di almeno un mese. A seguito della retribuzione globale mensiledenuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. E’ riconosciuta al lavoratoreIl datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno 30 giorniun mese. Principio di non discriminazione Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, la facoltà intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di sospendere temporaneamente l’efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cin- que mesi dalla loro accettazione ed in presenza classificazione stabiliti dal presente contratto collettivo, per il solo motivo di necessità oggettive sopravvenute lavorare a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione:tempo parziale. Le parti, sul punto, richiamano espressamente i principi applicativi dettati dall’art. 4, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 61/2000.
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Clausole flessibili ed elastiche. Con riferimento alle normative vigenti Il consenso del lavoratore deve essere formalizzato per iscritto. Previsto un preavviso per l’esercizio da parte del datore di almeno 7 giorni lavorativi. Per le ore oggetto lavorate tramite clausole flessibili è prevista una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. In caso di clausole elastiche, la variazione in aumento è consentita per una quantità annua massima pari al 25% della normale prestazione a tempo parziale e per tali ore è prevista una maggiorazione onnicomprensiva del 15% da CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Elencate le ipotesi in cui il lavoratore può non adempiere alla risposta datoriale. Consentito il lavoro supplementare fino al raggiungimento delle 40 ore e per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione a tempo parziale. È retribuito con una maggiorazione onnicomprensiva del 10%, che diventa del 20% per le prestazioni che eccedono tale limite annuo. L’azienda, fino al limite del 3% del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei casi espressamente previsti. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4% del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part- time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili ed elastiche che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativaparziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. Nei rapporti Previsto diritto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche è giustifica- ta dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 25% annuo della prestazione già concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità flessibili od elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle XX.XX. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplina- ri. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili o elastiche verranno maggiorate, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, del 10% da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione globale mensile. Tale maggiorazione è comprensi- va di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determinano un incre- mento definitivo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente deter- minata nella misura del 38% (28%+10%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile. E’ riconosciuta al lavoratore, con un preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di sospendere temporaneamente l’efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cin- que mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione:precedenza.
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Samples: Contratto Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi