CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE AZIENDE DEL SETTORE TERZIARIO, COMMERCIO E SERVIZI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE AZIENDE DEL SETTORE TERZIARIO, COMMERCIO E SERVIZI
Parti contraenti: FEDERTERZIARIO - UGL TERZIARIO NAZIONALE– CONFIMEA - CFC
Stipula: 1.7.2013
Decorrenza e durata normativa ed economica: 1.7.2013/30.6.2016
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ART. 3 Sfera di applicazione: per valorizzare le caratteristiche di ciascun settore accrescendone la riconoscibilità le parti individuano nella sfera di applicazione 4 macrosettori merceologici a titolo esemplificativo, non esaustiva e da interpretarsi per analogia.
All’interno del settore COMMERCIO vengono individuate le seguenti aree di attività:
● dettaglio/ ingrosso tradizionale
● distribuzione moderna e organizzata
● importazione, commercializzazione e assistenza veicoli
● ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
All’interno del settore SERVIZI vengono individuate le seguenti aree di attività:
● ICT
● servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
● ausiliari dei servizi.
Per una maggiore specificazione di ciascun macrosettore si rimanda al contenuto dell’art. 3 del CCNL.
ART. 6 Diritti sindacali e di associazione
Le imprese con più di 15 dipendenti che applicano e/o aderiscono al presente contratto, riconosceranno alle XX.XX dei lavoratori stipulanti il presente CCNL le prerogative di cui alla L.330/70. Le imprese con meno di 15 dipendenti garantiranno ai lavoratori 10 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee e alle RSA delle XX.XX. stipulanti 20 ore annue per partecipare a riunioni sindacali e contrattazioni aziendali. I dirigenti sindacali usufruiranno di permessi retribuiti nel limite complessivo di 4 ore per ciascun dipendente nelle aziende con più di 15 dipendenti, 2 ore per ciascun dipendente in quelle con meno di 15 dipendenti. Tutti i permessi dovranno essere richiesti con almeno 2 gg. di anticipo. Al fine di garantire il funzionamento di quanto previsto dal CCNL è previsto un contributo di assistenza contrattuale pari all’1,20% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolare per 12 mensilità di cui l’1,00% a carico dell’azienda e lo 0,20
% a carico dei lavoratori. Dette somme verranno riscosse tramite un Istituto previdenziale ai sensi della L. 311/73.
ART. 159 Ente Bilaterale
Le parti stipulanti il presente contratto aderiscono all’Ente Bilaterale Nazionale EBIGEN.
ARTT. 14 e 21 Classificazione del personale e livelli
Il personale è suddiviso in 7 livelli retributivi e 2 livelli per la categoria Quadri: ● Quadro di direzione ● 1° Livello – Lavoratori funzioni direttive ● 2° Livello - Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo ● 3° Livello – Impiegati di concetto e personale specializzato provetto ● 4° Livello – Impiegati amministrativi e personale specializzato ● 5° Livello – Impiegati d’ordine e personale qualificato ● 6° livello – Personale comune ● 7° Livello – Personale di Pulizie e/o di fatica. Per una più dettagliata descrizione delle funzioni e delle mansioni di ciascun livello si rimanda al contenuto dell’art. 14. Al fine di incentivare la permanenza nelle aziende di lavoratori con altissima professionalità si ravvisa l’utilità di attivare una figura intermedia tra il quadro e il personale dirigente. Sono considerati “Quadri di Direzione” coloro i quali svolgono funzioni direttive di rilevante importanza con carattere continuativo. Tale qualifica è attribuita liberamente dall’azienda ai lavoratori che abbiano maturato idonee competenze professionali e non è previsto un tempo minimo di permanenza nella qualifica o nel ruolo. Per la qualifica di Quadro di direzione è prevista una retribuzione minima pari alla paga base prevista per i Quadri maggiorata del 10%. Ai Quadri viene riconosciuta attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da dolo o colpa grave per fatti direttamente connessi all’esercizio delle mansioni svolte. Le imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, chiedere ai Quadri di fornire sino a 12 settimane annue di orario flessibile, previa comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 gg. A decorrere dalla data di attribuzione della categoria l’impresa corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un’indennità di funzione pari ad € 240,00 lordi per 13 mensilità.
ARTT. 127, 128, 129, 130, 131, 133 Trattamento economico La retribuzione è composta da:
- paga base nazionale conglobata (Vedasi Tabella A allegata);
- eventuali scatti di anzianità;
- altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
- eventuali indennità contrattuali.
La retribuzione di fatto è altresì costituita da tutti gli elementi retributivi di carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi spese, comensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum. La quota giornaliera si ottiene dividendo l’importo mensile per 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 192 per il personale con orario di 45 ore settimanali, per 190 per il personale con orario di 42 ore settimanali, per 172 per il personale con orario di 40 ore settimanali. In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito nonché quelli derivanti da scatti di anzianità non possono essere assorbiti, gli altri eventuali aumenti possono essere assorbiti solo se previsto da accordi sindacali o nell’atto di concessione dell’aumento. Per le famiglie monoreddito è previsto un trattamento economico mensile di sostegno pari a € 30,00 per il coniuge e € 20,00 per ogni figlio a carico per un massimo di 2 figli.
ARTT. da 136 a 152 INDENNITA’ DISAGIO: le indennità sotto indicate saranno attribuite in tutte le aziende con più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e pagate per 12 mensilità. Non hanno diritto a percepire l’indennità i lavoratori in malattia, infortunio, ferie permesso, recupero, aspettativa, maternità, sospensione disciplinare.
Indennità trasporto comuni con più di 1.000.000 abitanti Le aziende che richiedono a personale di recarsi a lavoro con mezzi propri sia per missioni che per l’inizio o il termine dell’attività lavorativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno un’indennità di € 5,00 al giorno. | |
Indennità trasporto comuni con più di 400.000 abitanti Le aziende che richiedono a personale di recarsi a lavoro con mezzi propri sia per missioni che per l’inizio o il termine dell’attività lavorativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno un’indennità di € 3,50 al giorno. | |
Indennità sotterranei i lavoratori che prestano attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale percepiranno un’indennità giornaliera di € 3,00. | |
Indennità mensa Le aziende che non hanno attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti il cui orario preveda la pausa pranzo o una prestazione lavorativa divisa in due parti, un’indennità pari a € 5,30 giornalieri. | |
Indennità in caso di morte In caso di morte del dipendente il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado. In mancanza delle suindicate persone le indennità sono attribuite secondo le norme sulla successione legittima ed è nullo ogni patto anteriore alla morte del dipendente circa l’attribuzione o ripartizione delle indennità | |
Indennità mezzi pubblici L’Ente bilaterale quantificherà l’eventuale indennità di trasporto pubblico, per il solo territorio comunale, che le aziende che abbiano la sede in zone a traffico limitato, potranno attribuire ai propri dipendenti | |
Indennità valori Ai lavoratori cui sia attribuita, senza carattere di continuità, la responsabilità di conservazione o trasporto di valori di importo superiore a € 250,00, sarà attribuita un’indennità pari allo 0,1% del valore consegnato | |
Indennità vestiario Le aziende che richiedano al personale l’uso di un determinato vestiario saranno tenuti a fornirlo a proprio carico e a sostituirlo una volta l’anno, prevedendo altresì indumenti estivi e invernali. La cura e la pulizia del vestiario sono a carico dei dipendenti che avranno diritto all’intero rimborso delle riparazioni di sartoria preventivamente autorizzate | |
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI | |
Assunzione Art. 12 | Si rinvia al contenuto dell’art. 12 del CCNL |
Periodo di prova Art. 13 | Quadri 6 mesi Livello I 6 mesi Livelli II e III 3 mesi Livelli IV e V 1 mese Livelli VI e VII 25 gg. Al fine del computo del periodo di prova si contano solo le giornate effettivamente effettuate, fermo restando il limite massimo di 6 mesi. Durante detto periodo la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria attribuita al lavoratore. Nel corso del periodo il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza preavviso. Per i lavoratori a tempo determinato il periodo di prova, ove coincidente con la durata del contatto, verrà ridotto del 30%. Il periodo di prova rimane sospeso per malattia e infortunio per un periodo di comporto pari alla metà del periodo di prova. Terminato il periodo di prova, senza che vi sia disdetta, il lavoratore si intenderà confermato in servizio |
Mansioni Art. 15 | Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime di fatto svolte, senza diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento |
economico corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, se non dovuta alla necessità di sostituire personale con diritto alla conservazione del posto, dopo 3 mesi consecutivi | |
Mansioni promiscue Art. 16 | Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni d’ordine di segreteria, di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio e di addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio, in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente, cioè quella di maggior valore professionale |
Passaggi di livello Art. 17 | Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello, qualora percepisca una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam che non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di contingenza. |
Lavoro a tempo determinato Art. 20 | Le assunzioni con contratto di lavoro a termine sono regolamentate dalle norme di legge. Le parti stabiliscono inoltre che, in caso di malattia, la conservazione del posto è limitata ad un periodo pari ad 1/3 della durata del contratto con un minimo di 30 gg. In caso di dimissioni il termine di preavviso è uguale a quello dovuto dai lavoratori a tempo indeterminato. In caso di prima assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, non è previsto l’obbligo di motivarne la causa. In caso di riassunzione di un lavoratore in precedenza occupato con contratto a termine di durata fino a 6 mesi occorre un intervallo tra i due contratti di 20, se superiore a 6 mesi l’intervallo è di 30 gg. Nel limite del 6% dei lavoratori occupati nell’ambito della stessa unità produttiva è possibile assumere con contratto a termine, anche senza motivazione, per: ● avvio di nuove attività; ● lancio di un prodotto e/o di un servizio innovativo; ● implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; ● rinnovo e/o proroga di una commessa esistente. Il termine è altresì giustificato da lavori di carattere stagionale. Il contratto a termine non può durare oltre i 36 mesi. |
Apprendistato Al presente istituto si applicano le norme di cui all’accordo del 17.3.2015, (allegato B) che sostituiscono le norme di cui agli artt. 22 e ss. del CCNL | Il contratto di apprendistato stipulato in forma scritta deve contenere l’indicazione della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, del livello di inquadramento, della durata del periodo di apprendistato e dell’eventuale periodo di prova. La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione del rapporto superiori a 30 gg. consecutivo comportano la proroga della scadenza del contratto. Le parti potranno recedere dal contratto solo in caso di giusta causa o giustificato motivo. Alla scadenza del contratto, se una delle parti intende recedere, deve comunicarlo con un preavviso di 30 gg a far data dalla scadenza del periodo di formazione. Il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la proporzione di 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato; in caso di mancanza di lavoratori qualificati o specializzati, o se gli stessi sono in numero inferiore a 3, l’imprenditore potrà assumere un massimo di 3 apprendisti. Non potrà assumere apprendisti l’azienda che non ha mantenuto in servizio almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti. Non si computano a tal fine gli apprendisti dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo, quelli che abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali. Il datore di lavoro ha l’obbligo: ● di impartire all’apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare un lavoratore specializzato; ● di non retribuirlo a cottimo; ● di non sottoporre l’apprendista a lavori non attinenti alla |
lavorazione per cui è assunto; ● di accordare i permessi necessari al conseguimento dei titoli di studio; ● di informare l’apprendista per iscritto dei risultati del percorso formativo con cadenza non superiore ai 6 mesi. L’apprendista deve: ● seguire le istruzioni del datore di lavoro e gli insegnamenti che gli vengono impartiti; ● prestare la sua opera con la massima diligenza; ●adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi; ●osservare le norme disciplinari e regolamentari. La formazione può essere svolta dal datore di lavoro anche valendosi di strutture esterne, se effettuata fuori dal turno di lavoro, la ore di formazione saranno retribuite ma non rientreranno nel computo dell’orario di lavoro. Di norma la formazione terminerà almeno 30 gg. prima della scadenza del contratto. Il piano formativo dovrà essere definito entro 30 gg. dalla stipula del contratto di apprendistato. La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento a alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti proporzioni: 1°anno 80%; 2° anno 85%; 3° anno 90%; 4° anno 95%. La retribuzione netta dell’apprendista non potrà superare la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. Si applicano all’all’apprendista i medesimi trattamenti normativi per i lavoratori qualificati, salvo diversa previsione contrattuale. La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 36 mesi per i livelli 2,3,4,5,6s e di 24 mesi per il livello 6. La durate a della formazione è di 80 ore annue per i livelli 2,3; di 60 ore annue per i livelli 4,5,6s e di 40 ore annue per il livello 6. Per quanto non direttamente previsto si applicano le norme di legge. | |
Lavoro intermittente Artt. 49,50, 51,52,53 54 e 55 | Nel contratto di lavoro intermittente il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che può utilizzarlo quando ne ha effettivo bisogno con un preavviso di almeno 48 ore. Può sempre essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età o con meno di 24 anni; nonché, indipendentemente dall’età: ● nei fine settimana, xxxxx xxxxxx, vacanze natalizie e pasquali, festività nazionali; ● per sostituire lavoratori assenti per cause impreviste; ● in caso di commesse straordinarie o fattispecie analoghe; ● per attività promozionali o meeting; ● per fattispecie previste dalla contrattazione aziendale. Può essere stipulato con o senza obbligo di risposta alla chiamata, nel promo caso il lavoratore avrà diritto ad una specifica indennità, oltre al normale compenso per le attività realmente espletate nella misura del 20% della paga oraria. Qualora il lavoratore sia temporaneamente impossibilitato a rispondere alla chiamata è tenuto a darne tempestiva notizia al datore di lavoro, in difetto, decadrà dal diritto all’indennità. In caso di ingiustificato rifiuto si potrà avere la risoluzione del contratto, la restituzione dell’indennità di disponibilità relativa al periodo successivo al rifiuto e il risarcimento del danno eventualmente subito pari al 50% dell’indennità di disponibilità. Il lavoro a chiamata è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi o che abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni. La misura dell’indennità di disponibilità è quantificata nell’importo minimo mensile di € 410 fino al 30.9.2014; € 415 per il periodo dall’1.10.2014 al 30.4.2015; € 420 per il periodo dall’1.5.2015 al 30.6.2016. Per la determinazione dell’importo orario va utilizzato il divisore fisso di 173 ore. |
Lavoro ripartito Artt. 56, 57 e 58 | È un contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa. I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente sostituzioni tra di loro, nonché di modificare la collocazione temporale dell’orario di lavoro, informando il datore |
di lavoro con cadenza almeno settimanale. Sono vietate sostituzioni da parte di terzi salvo consenso del datore di lavoro. Le dimissioni e il licenziamento di uno dei coobbligati comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. In caso di licenziamento disciplinare di uno dei lavoratori, l’altro, qualora intenda conservare il posto di lavoro dovrà proporre all’azienda un candidato alla sostituzione entro 7 gg. dall’evento, se però il sostituto non supera il periodo di prova, si estingueranno entrambi i rapporti di lavoro. I lavoratori somministrati dalle Agenzie di somministrazione non potranno superare i seguenti limiti: in aziende con lavoratori dipendenti in numero da 0 a 5 i contratti flessibili non potranno essere più di 4; da 6 a 10 non più di 7; da 11 a 20 non più di 11; da 21 a 35 non più di 16; da 36 a 50 non più di 26. Per ogni scaglione di 100 potranno essere sottoscritti ulteriori 15 contratti. Nelle unità con più di 50 dipendenti la quota dei lavoratori somministrati non potrà superare il 25%. Nelle imprese stagionali la base di computo è costituita in via convenzionale dal numero dei lavoratori subordinati occupati al momento dell’attivazione dei singoli contratti di somministrazione. | |
Lavoro Accessorio Artt. 59, 60 e 61 | Si tratta di attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, svolte senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, che non danno luogo a compensi superiori a € 5.000 nell’anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Tali attività devono essere svolte direttamente in favore dell’utilizzatore della prestazione senza il tramite di intermediari. Possono essere rese in tutti i settori produttivi. I committenti hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL, prima dell’inizio della prestazione: i propri dai anagrafici e il codice fiscale; i dati anagrafici e il codice fiscale di ogni prestatore; il luogo della prestazione e le date presunte di inizio e fine attività. Il pagamento delle prestazioni avviene tramite la consegna di voucher, non integrabili attraverso somme di denaro. Le attività di lavoro occasionale non danno diritto a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione o assegno per nucleo familiare. |
Orario di lavoro Art. 63 e 67 | La durata del normale orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali suddivise in 6 gg. lavorativi. Non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 gg. le 48 ore comprensive dello straordinario. Si potrà superare tale limite nella settimana purché vi siano settimane lavorative con meno di 48 ore a compensazione. Tali limiti si applicano anche agli apprendisti maggiorenni. L’orario di lavoro giornaliero non potrà essere suddiviso in più di 2 frazioni la cui durate è demandata alla contrattazione aziendale. Il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24, da fruirsi in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o regimi di reperibilità. |
Riduzione dell’orario e Ore non fruite Artt. 65 e 68 | Le parti concordano una riduzione dell’orario pari a 72 ore relative alle festività soppresse. Le riduzioni verranno effettuate attraverso il godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Verranno fruiti in periodi di minore attività mediante rotazione. In caso di particolari esigenze aziendali potranno essere attuate modalità di fruizione diverse, per sole 32 ore annuali, previa comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad 1 ora. I permessi non goduti entro l’anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza o fruiti entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente. In caso di prestazione ridotta o di rapporti iniziati o conclusi nel corso dell’anno le frazioni di mese saranno cumulate e la somma ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile ogni 30 gg. di calendario. Le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro e le ore della flessibilità non fruite per impedimenti personali |
non vengono retribuite ma riversate nel “monte ore” e danno diritto al recupero obbligatorio nei seguenti termini: dal 6° al 10° mese successivo all’accantonamento in accordo tra azienda e lavoratore; dall’11° al 24° mese può essere stabilito dal lavoratore previa comunicazione al datore di lavoro. Il lavoratore può chiedere la monetizzazione delle ore accumulate solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. | |
Lavoratori notturni e discontinui Artt. 67 e 70 | Il periodo di lavoro notturno è compreso tra le 22,00 e le 6,00 e non può superare nella settimana le 8 ore giornaliere. L’orario di lavoro per i lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 45 ore. Per i lavoratori di ogni qualifica e mansione impegnati in aziende di distribuzione carburanti è di 42 ore. |
Part- time Artt. 71 e 72 | Il rapporto di lavoro part- time può essere di tipo orizzontale con orario giornaliero ridotto; verticale con orario pieno nella giornata ma solo per determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno o misto e cioè per alcuni periodo orizzontale e per altri verticale. Deve essere stipulato in forma scritta e per i periodi di prova valgono quelli previsti per i lavoratori full- time di pari livello. Il datore di lavoro potrà richiedere prestazioni supplementari oltre l’orario di cui al contratto individuale che non potranno eccedere le 40 ore settimanali. Le prestazioni supplementari richiedono il consenso del lavoratore e un eventuale rifiuto non può essere causa di licenziamento. |
Clausole flessibili ed elastiche Artt. 73, 74, 75, 76,77 e 78 | Potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali che comportano, per una o più settimane, prestazioni lavorative di durata superiore al normale orario e, per altre, di durata inferiore. Il maggior lavoro effettuato da 41 a 48 ore non dà diritto allo straordinario, mentre per le settimane con orario inferiore al normale non si avranno riduzioni della retribuzione. È possibile per necessità lavorative modificare la collocazione temporale di ogni forma di contratto a tempo parziale. Con l’accordo delle parti è possibile la trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno e viceversa. In caso di assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali e nello stesso ambito territoriale non è ammesso il diritto di precedenza a favore dei soci o dipendenti a tempo parziale. L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili deve risultare da atto scritto in cui sono indicate le ragioni che autorizzano l’applicazione delle clausole flessibili o elastiche e prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso nei casi di esigenze di salute certificate dal servizio sanitario pubblico, comprovata instaurazione di altra attività lavorative, esigenze personali comprovate. Tale denuncia dovrà essere accompagnata dal preavviso di almeno un mese. Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole è di almeno 5 gg.. Le ore di lavoro ordinarie richieste con l’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le ore in cui la variazione verrà effettuata, con una maggiorazione dell’1,5% o, in alternativa, le parti potranno concordare un’indennità annuale pari ad almeno € 120, da corrispondere in quote mensili. Il rifiuto del lavoratore a sottoscrivere clausole flessibili non può determinare sanzioni disciplinari o licenziamento. Il datore di lavoro può recedere dal patto con un preavviso di almeno 1 mese. |
Lavoro straordinario Artt. 79 e 80 | Il ricorso a prestazioni lavorative supplementari e straordinarie deve essere contenuto entro le 250 ore annue. Le ore di straordinario devono essere autorizzate dal datore di lavoro ed è ammesso: ● per esigenze tecnico – produttive, casi di forza maggiore; ● casi in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione di beni o servizi; ● eventi particolari quali mostre, fiere, serate a tema e simili; ● allestimento eventi particolari comunicati alle |
autorità competenti e alle RSA. La liquidazione dello straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo mensile di paga e comunque non oltre il mese successivo a quello in cui si è prestata l'attività. Le maggiorazioni per le attività non discontinue o di custodia sono: 15% per le prestazioni dalla 41° alla 48° ora settimanale; 30% per le prestazioni eccedenti la 48° ora settimanale; 40% per lo straordinario notturno; 50% per lo straordinario notturno festivo. | |
Ferie Art. 81 | Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 26 gg. che devono essere goduti nell’anno di competenza. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno o in caso di impossibilità derivante da malattia, infortunio o assenza obbligatoria le eventuali ferie residue saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso. Durante le ferie è dovuta la normale retribuzione di fatto. In caso di prestazione ridotta o di rapporti iniziati o cessati nel corso dell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorativi relativi alle frazioni di mese daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. Per particolari ragioni di servizio il datore potrà richiamare in servizio il lavoratore il quale conserva il diritto a completare le ferie in epoca successiva, nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’anticipato rientro. L’insorgenza della malattia, se tempestivamente comunicata all’INPS, interrompe il decorso delle ferie. |
Festività Art. 82 | Per le festività indicate all’art. 81 del CCNL, è dovuta una maggiorazione del 20% oltre alla normale retribuzione, al personale che lavora in dette giornate e per le ore di servizio prestate. Nelle aziende della distribuzione o del commercio il godimento delle festività è subordinato alle esigenze aziendali. Al lavoratore assente per riposo, malattia o infortunio, sarà corrisposta 1 giornata di retribuzione senza maggiorazione. Ove invece la lavoratrice sia assente per maternità o puerperio, avrà diritto ad un’indennità integrativa rispetto a quella a carico dell’INPS che verrà corrisposta dal datore di lavoro. Non è dovuta la maggiorazione ai lavoratori sospesi dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari nei giorni di festività. |
Riposi settimanali Art. 83 | Ogni 7 gg. di lavoro il lavoratore ha diritto ad un riposo consecutivo di almeno 24 ore solitamente di domenica. Il riposo settimanale è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 gg., ma fanno eccezione: ● le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello nella successiva di periodi di riposo giornaliero o settimanale; ● le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Il riposo può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica per il personale addetto: ● ad attività stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima, al servizio o al prodotto; ● a servizi o attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche o soddisfi interessi rilevanti per la collettività; ● ad attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale di 40 ore il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. |
Permessi – ROL Art. 85 | In sostituzione delle festività soppresse verranno fruiti dai lavoratori gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito, per un totale di 72 ore annue. Detti permessi saranno fruiti in periodi di minore attività e mediante rotazione del personale, senza ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva. I |
permessi non goduti entro il 31 dicembre saranno pagati con le spettanze del mese successivo. | |
Aspettativa Art. 86 | Al lavoratore assunto a tempo interminato, che ne faccia motivata richiesta, deve essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, sia continuativo che frazionato in due periodi pari ad 1 mese per ogni anno di anzianità maturata sino ad un massimo di 6 mesi. Il lavoratore che entro 5 gg. dalla scadenza dell’aspettativa non rientri in servizio è considerato dimissionario. Il datore di lavoro che accerti il venir meno dei motivi che hanno determinato la concessione dell’aspettativa potrà richiedere al lavoratore di riprendere l’attività entro 5 gg. Il lavoratore che si ammali durante l’aspettativa potrà prolungare quest’ultima per un periodo massimo di 120 gg. purché esibisca regolari certificati medici, non si tratti di malattie croniche o psichiche, che l’ulteriore periodo sia senza retribuzione o decorrenza dell’anzianità |
Congedo per matrimonio Art. 87 | Al lavoratore non in prova sarà concesso, per il matrimonio un periodo di congedo di 15 gg. consecutivi, che dovrà essere richiesto, salvo casi eccezionali con un anticipo di 15 gg.. Gli impiegati in congedo sono integralmente a carico del datore di lavoro, per gli operai, invece, è possibile che parte della retribuzione sia a carico dell’INPS. Entro i 30 gg. successivi al termine del congedo il lavoratore dovrà produrre il certificato di matrimonio. |
Congedo per motivi familiari e permessi per elezioni Artt. 88 e 89 | In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o in casi di gravi calamità il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito legato alle reali esigenze di assenza per un massimo di 3 gg. di calendario. In caso di speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, i lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto di assentarsi per tutto il periodo di durata delle operazioni e i giorni di assenza sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa. |
Lavoratori studenti e diritto allo studio e permessi per gli esami Artt. 90, 91 e 93 | Le aziende concederanno permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che frequentino corsi di studio presso istituti pubblici o riconosciuti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva calcolato moltiplicando le 150 ore per il decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unità produttiva. In ogni caso i lavoratori assenti per motivi di studio non potranno superare il 2% della forza occupata. Il lavoratore che richiede i permessi dovrà specificare il corso di studio, che dovrà comportare l’effettiva frequenza ad un numero di ore doppio rispetto a quelle richieste come permesso. I lavoratori dovranno fornire un certificato di iscrizione al corso e certificati mensili di effettiva frequenza. Per il diritto allo studio sono previste 150 ore nel triennio utilizzabili anche in un solo anno che sono elevate a 250 per la frequenza di corsi di recupero della scuola dell’obbligo o di lingua italiana per lavoratori stranieri. Tutti i lavoratori studenti hanno diritto ad un giorno di permesso retribuito per sostenere esami di cui, su richiesta dell’azienda, dovranno presentare documentazione che ne comprovi l’avvenuto svolgimento. Il permesso viene concesso a prescindere dall’ora in cui verrà effettuato l’esame e anche se non coincide con l’orario di lavoro. |
Formazione professionale e aspettativa straordinaria per | I corsi di formazione professionale devono: ● essere correlati all’attività aziendale e destinati al miglioramento della preparazione professionale specifica; ● essere svolti presso sedi pubbliche o private accreditate dalla regione; ● prevedere un numero di ore pari al doppio di quelle richieste come permesso. Il massimo di ore è fissato in 150 in un triennio fruibili anche in un solo anno. |
formazione permanente Artt. 92 e 93 | Xxxxxxx fare ricorso ai suddetti permessi: per il diritto allo studio il 2% della forza lavoro; per formazione professionale il 2% della forza lavoro; per diritto allo studio e formazione professionale complessivamente il 3%. Il lavoratore è tenuto a fornire oltre al certificato di iscrizione una certificazione di frequenza trimestrale. I dipendenti con almeno 3 anni di anzianità possono richiedere un massimo di 12 mesi di aspettativa retribuita al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di II grado, il diploma universitario o di laurea, per partecipare ad attività formative. Al lavoratore con anzianità inferiore a 3 anni saranno riconosciute 120 ore di permesso non retribuito in un anno solare. |
Missioni e trasferte Artt. 95, 96 e 97 | L’impresa può inviare il personale in missione temporanea fuori dal comune di residenza. Il lavoratore non può rifiutare e allo stesso compete: ● rimborso delle spese di viaggio sostenute; ● rimborso delle spese di xxxxx e alloggio a piè di lista; ● rimborso di eventuali altre spese sostenute, purché autorizzate e comprovate; una diaria non inferiore al doppio della retribuzione di fatto che verrà ridotta di 1/3 ove non vi sia pernottamento. Per missioni superiori al mese la diaria è ridotta del 10%. In alternativa alla diaria, il lavoratore che compia un minimo di 15 missioni l’anno, con almeno 10 pernotti, potrà scegliere un’indennità pari a non meno del 10% della retribuzione per 14 mensilità. Per il personale le cui mansioni comportino viaggi abituali l’indennità sarà pari al 12%. I trasferimenti di residenza danno diritto, al lavoratore capo famiglia con congiunti a carico: ● rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per i congiunti a carico previa presentazione dei giustificativi; ● rimborso delle spese per il trasporto del mobilio e bagaglio previa presentazione dei giustificativi; ● rimborso perdita pigione per un massimo di 6 mesi; ● indennità pari ad 1 mensilità. |
Trasferimento e trasporto Artt. 99 e 100 | Il lavoratore non può essere trasferito se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di licenziamento, al rimborso per il ritorno nel luogo di provenienza, purché effettuato entro 6 mesi dal licenziamento. Ove il lavoratore sia comandato fuori dalla sede di servizio, l’orario di lavoro inizierà sul posto indicatogli e, ove gli sia richiesto di rientrare in sede a fine turno, il lavoro cesserà tanto tempo prima quanto è necessario al lavoratore per rientrare in sede. |
Congedi di maternità e paternità Art. 101 | La lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro: ● i due mesi precedenti la presunta data del parto; ● per il periodo tra la data presunta del parto ed il parto stesso; ● per i 3 mesi dopo il parto; ● in caso di parto anticipato per i giorni non goduti prima del parto che vengono aggiunti a quelli in godimento dopo il parto. Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi. I permessi di cui ai punti 3 e 4 sono riconosciuti anche la padre in caso di morte o infermità della madre o in caso di abbandono o affidamento del bambino al padre. I periodi di congedo sono computati a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad un’indennità pari rispettivamente all’80% ed al 30% della retribuzione a carico dell’INPS. Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del bambino, dando un preavviso scritto di almeno 15 gg.. I congedi parentali non possono eccedere complessivamente il limite di 10 mesi. I periodi di congedo sono computati ai fini dell’anzianità, esclusi gli effetti per le ferie e le mensilità supplementari. L’azienda nel primo anno di vita del bambino deve concedere alla lavoratrice 2 (1 se l’orario è inferiore a 6 ore) periodi di riposo giornalieri, della durata di 1 ora ciascuno, anche cumulabili. Può usufruirne anche il padre se i figli siano affidati solo a lui, in alternativa alla madre che non se ne avvalga o non sia una |
lavoratrice dipendente, ovvero in caso di morte o infermità della stessa. Entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per le malattie dei figli di età non superiore ai 3 anni, nonché per le malattie dei figli di età tra i 3 e gli 8 anni. La lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro il certificato di nascita del bambino entro 15 gg. dal parto. | |
Xxxxxxxx e infortunio Artt. da 102 a 118 a 118 | Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di dare notizie al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all’atto del verificarsi della malattia. In mancanza di tale comunicazione le assenze sono considerate ingiustificate. Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata nel certificato, in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato per 3 gg. il datore di lavoro non ha l’obbligo della conservazione del posto e il lavoratore sarà considerato dimissionario con la trattenuta del mancato preavviso. Il lavoratore deve comunicare eventuali cambi di indirizzo durante il periodo di assenza per malattia o infortunio. Salvo i casi di forza maggiore, ed esclusivamente per la comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche o accertamenti, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia all’azienda, in mancanza, il lavoratore incorrerà nelle sanzioni di cui alla L. 638/83 e avrà l’obbligo del rientro immediato in azienda. Il periodo di comporto annuale per sommatori è di 180 gg.. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quanto dura l’inabilità temporanea. In caso di malattia professionale avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza interruzione dell’anzianità. Per il personale assunto a termine la conservazione del posto è limitata al periodo di assunzione. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto: ● per i primi 3 gg. ad un’indennità pari al 50% della retribuzione lorda giornaliera; ● dal 4° al 180° gg. al 100● ● % della retribuzione mensile ad integrazione di quanto corrisposto dall’INPS; ● dal 181° al 220° è stabilita una retribuzione a carico dell’azienda pari al 30% della retribuzione mensile. Il lavoratore infortunato ha l’obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, in mancanza l’azienda reta esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o tardiva denuncia all’ INAIL. Il datore è tenuto a corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio, un’indennità pari al 60% della retribuzione giornaliera per i successivi 3 gg.; dal 4° al 90° il 40% della retribuzione mensile ad integrazione di quanto corrisposto dall’INAIL, dal 91° giorno in poi il 25%. All’apprendista si applica il medesimo trattamento economico. Non saranno indennizzate le giornate in cui il lavoratore risulti assente alle visite di controllo e quelle non coperte da certificato medico. |
Sospensione dal lavoro Art. 119 | In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro, il dipendente ha diritto alla retribuzione di fatto per tutto il periodo della sospensione, salvo i casi di pubbliche calamità o altri casi di forza maggiore. |
Scatti di anzianità Art. 122 | Dalla data di assunzione e per l’anzianità maturata presso la stessa azienda il lavoratore ha diritto a 10 scatti triennali nelle seguenti misure: Quadri € 25,46; 1° livello € 24,84; 2° livello € 22,83; 3° livello € 21,95; 4° livello € 20,66; 5° livello € 20,30; 6° livello € 19,73; 7° livello € 19,47. Detti scatti vengono corrisposti con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento del triennio e non possono essere assorbiti da successivi aumenti di merito. |
Mansioni Artt. 123, 124, 125 e 126 | Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore successivamente acquisito. Il lavoratore che sia adibito con carattere di continuità e senza sostituire personale con diritto alla |
conservazione del posto a mansioni superiori per un periodo superiore a 3 mesi, ha diritto alla corrispondente retribuzione e al definitivo superiore inquadramento. I lavoratori promiscui- pluriservizio sono coloro cui non viene assegnata una specifica mansione ma mansioni tecnicamente diverse su più fasi del ciclo di attività, il loro inquadramento sarà il livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni. Il lavoratore promosso ha diritto alla retribuzione del nuovo livello e qualora percepisca una paga superiore al minimo tabellare del nuovo livello manterrà l’eccedenza come assegno ad personam. | |
Tredicesima mensilità Art. 153 | In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende corrisponderanno al personale un importo pari ad 1 mensilità di fatto, esclusi gli assegni familiari. Ai lavoratori che, nell’arco dell’anno abbiano reso una prestazione ridotta, spetteranno tanti 12/mi della tredicesima quanti sono i mesi di intero servizio prestato. Per i lavoratori retribuiti con provvigioni o percentuali, la tredicesima verrà calcolata sulla media dei guadagni maturati nell’anno. |
Premio di produttività Art. 153 bis | A ciascun lavoratore viene assegnato un premio di produttività annuo, calcolato in base agli obiettivi aziendali raggiunti dai lavoratori sulla base di appositi indici e, pertanto, variabile. Gli indici di produttività andranno individuati tramite accordi a livello aziendale e sarà portato a conoscenza di tutti gli interessati. Il CCNL stabilisce comunque dei limiti minimi e massimi del premio, da ritenersi al lordo delle ritenute fiscali per i quali si rimanda al disposto dell’art. 153 bis. Il premio dovrà essere erogato nella misura del 40% entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione ed il 60% entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di maturazione. |
Preavviso Art. 157 | Quadri: fino a 3 anni di anzianità 120 gg.; da 3 a 8 anni 150 gg.; oltre 8 anni 180 gg.; livello 1: fino a 5 anni di anzianità 60 gg.; fino a 10 anni 90 gg.; oltre i 10 anni 120 gg.; livelli 2 e 3 fino a 5 anni 30 gg; fino a 10 anni 45 gg.; oltre i 10 anni 60 gg.; livelli 4 e 5 fino a 5 anni 20 gg.; fino a 10 anni 30 gg.; oltre i 10 anni 45 gg.; livelli 6 e 7 fino a 5 anni 15 gg.; fino a 10 anni 20 gg.; oltre i 10 anni 30 gg.. Il periodo di preavviso non può coincidere né con le ferie né con il congedo matrimoniale. Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nova occupazione. La parte che risolve il rapporto senza rispettare i termini di preavviso o con preavviso insufficiente deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato o insufficiente preavviso. Il preavviso sarà computato agli effetti del TFR |
Risoluzione del rapporto e provvedimenti disciplinari | Si rimanda agli artt. 154 e ss. del CCNL |
Relazioni sindacali | Si rimanda agli artt. 160 e ss. del CCNL |
Rinvio alle leggi | Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge |
TABELLA A
TOT. | I Tranche | Il Tranche |
INCREMENTO | 01/06/14 | 01/06/15 |
LIVELLI 2013 % 2014 TOT % 2015 TOT Livelli
2.106,41 | 1,8% | 37,92 | 2.144,33 | 0,40% | 8,5 | 2.152,90 Quadro | 46,50 | 37,92 | 8.58 |
1.891,26 | 1,8% | 34,04 | 1.925,30 | 0,40% | 7,70 | 1.933,00 I Livello | 41,74 | 34,04 | 7,70 |
1.691,00 | 1,8% | 30,44 | 1.721,44 | 0,40% | 6,89 | 1.728,32 II Livello | 37,33 | 30,44 | 6,89 |
1.531,79 | 1,8% | 27,57 | 1.559,36 | 0,40% | 6,2 | 1.565,60 III Livello | 33,81 | 27,57 | 6,24 |
1..433,40 | 1,8% | 25,80 | 1..459,20 | 0,40% | 5,84 | 1.465,04 IV Livello | 31,64 | 25,80 | 5,84 |
1.339,29 | 1,8% | 24,11 | 1.363,40 | 0,40% | S,4 | 1..368,85 V Livello | 29,56 | 24,11 | 5,45 |
1.226,16 | 1,8% | 22,07 | 1'248,23 | 0,40% | 4,99 | 1.253,22 VI Livello | 27,06 | 22,07 | 4,99 |
1.139,37 | 1,8% | 20,51 | 1.159,88 | 0,40% | 4,64 | 1.164, 52 VII Livello | 25,15 | 20,51 | 4,64 |
Quadri 1
2
3
4
5
6
7