CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO. 1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno informazione preventiva alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Comparto Scuola Quadriennio Giuridico 2006 09 E 1° Biennio Economico 2006 07, Contratto Collettivo Nazionale Del Comparto Scuola Quadriennio Giuridico 2006 09 E 1° Biennio Economico 2006 07, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Personale Del Comparto Scuola Per Il Quadriennio Normativo 2006 2009 E Biennio Economico 2006 2007
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO. 1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno informazione preventiva alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Comparto Scuola, Contratto Collettivo Nazionale Del Comparto Scuola, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO. 1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto con- tratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato adot- tato i Direttori generali regionali danno informazione preventiva alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL.
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Samples: www.cislscuolapiemonteorientale.it, www.cislscuola.it
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO. 1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno informazione preventiva alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL.della
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Samples: www.iissdesanctis.it, www.isdimaggio.it
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO. 1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta condotta(PAG. 129) relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno informazione preventiva alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL.
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Samples: gesuelebellini.it
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO. 1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta condotta(PAG. 130) relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno informazione preventiva alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL.
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Samples: www.aranagenzia.it
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO. 1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno informazione preventiva alle XX.XX. Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNLXXXX.
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