Codice di Rete Clausole campione
Codice di Rete. [testo dell’articolo 18 da inserire nel caso in cui il Gestore abbia già un proprio codice di rete]
18.1 Il Gestore, con decorrenza dalla data di consegna degli impianti, applica il proprio Codice di Rete all’Ambito [inciso da inserire nel caso di prima applicazione: o alle porzioni dell’Ambito rispetto alle quali è avvenuta la consegna ai sensi dei commi 7.1 e 7.2].
18.2 Con riferimento all’Ambito, il Gestore modifica i documenti allegati al Codice di Rete, per gli aspetti di cui ai commi 19.4, 22.2, 23.2, 24.1, 24.3, 25.2, in coerenza con l’Offerta. Tali modifiche sono tempestivamente trasmesse all’Autorità per l’approvazione.
18.3 Il Gestore può sottoporre all’Autorità ulteriori proposte di modifica del Codice di Rete che si rendessero necessarie in ragione della specificità della gestione e degli impianti.
18.4 Le proposte di cui al comma 18.3 sono trasmesse al ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇▇) giorni prima della presentazione all’Autorità. Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il Delegato può presentare al Gestore le proprie osservazioni, sentito eventualmente anche il Comitato di Monitoraggio. Se il Gestore non ritiene di accogliere tali osservazioni ne dà comunicazione motivata entro i 15 (quindici) giorni successivi.
18.1 Entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al precedente comma 7.1, il Gestore presenta all’Autorità una proposta di Codice di Rete ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, eventualmente aderendo al codice di rete tipo approvato dall’Autorità. La proposta di Codice di Rete contiene clausole coerenti con le previsioni di cui ai commi 19.4, 22.2, 23.2, 24.1, 24.3, 25.2, nonché disposizioni che si rendessero necessarie in ragione delle specificità della gestione e degli impianti.
18.2 Le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 18.1 sono trasmesse al ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇▇) giorni prima della presentazione all’Autorità. Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il delegato può presentare al Gestore le proprie osservazioni, sentito eventualmente anche il Comitato di Monitoraggio. Se il ▇▇▇▇▇▇▇ non ritiene di accogliere tali osservazioni formulate dal Delegato, ne dà comunicazione motivata entro i 15 (quindici) giorni successivi.
18.3 Le disposizioni di cui al comma 18.2 si applicano anche in caso di modifiche al Codice di Rete successive alla sua approvazione.
Codice di Rete. 16.1 Entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al comma 6.2, il gestore medesimo deve trasmettere all’Autorità le proposte di aggiornamento del codice di rete che si rendessero necessarie in ragione del contenuto dell’offerta e delle specificità della gestione e degli impianti del Comune di Verbania
16.2 Il gestore trasmette al titolare, almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all’Autorità, le proposte di aggiornamento del codice di rete.
16.3 Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il titolare può presentare al gestore le proprie osservazioni.
16.4 Se il gestore non ritiene di accogliere le osservazioni formulate dal titolare, è tenuto a darne, nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro presentazione, motivata comunicazione.
16.5 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di successive modifiche ed aggiornamenti del codice di rete.
Codice di Rete. I servizi di cui al precedente art. 3 sono disciplinati dalla deliberazione ARG/gas 64/09, dal relativo allegato A (TIVG) e dalle deliberazioni 540/2012/R/GAS e 25/2013/R/GAS, nonché dal presente Contratto, dalla Procedura di conferimento di capacità di trasporto ai sensi delle deliberazioni ARG/gas 64/09 ,540/2012/R/GAS e 25/2013/R/GAS dell’Autorità e dal Codice di Rete in quanto compatibili con le disposizioni di cui alle predette deliberazioni dell’Autorità e al TIVG).
Codice di Rete. 8.1 I servizi di cui al precedente art. 3 sono disciplinati dal presente Contratto e dal Codice di Rete. Snam Rete Gas e l’Utente dichiarano di essere a piena conoscenza dei contenuti del Codice di Rete e si impegnano ad applicarlo e rispettarlo
8.2 Qualora venissero definiti impegni di capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 6.1 riferiti a interconnessioni (in entrata o in uscita) con la rete Snam Rete Gas, l’Utente – fatto comunque salvo quanto stabilito dal precedente paragrafo 8.1 – si impegna a dare evidenza dei termini temporali del contratto di acquisto e/o del contratto per il servizio di stoccaggio.
