COLLABORAZIONE OPERATIVA TRA MINISTERO ED AGENZIA. Fermo restando quanto disposto in materia di assegnazione di personale agli Uffici di diretta collaborazione dal DPR 227/2003, concernente il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, anche se la richiesta riguarda personale con qualifica dirigenziale, il Dipartimento, nonché le Strutture deputate a svolgere funzioni generali di supporto all’Amministrazione economico-finanziaria, possono chiedere, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la collaborazione dell’Agenzia, nonché avvalersi del contributo di singole professionalità ad essa appartenenti. Il distacco di personale dell’Agenzia può riguardare, per ciascun anno del triennio, un numero massimo pari allo 0,75% dei dipendenti in servizio presso la stessa. L’Agenzia accoglie la richiesta del Dipartimento, salvo particolari e motivate esigenze di permanenza di tale personale presso sedi particolarmente carenti. L’Agenzia e il Dipartimento in occasione delle procedure di interpello concorderanno di volta in volta il coefficiente di personale per il quale, considerate le esigenze di servizio, potrà cessare la posizione di distacco. Per il conseguimento di obiettivi specifici che necessitano dell’apporto di professionalità particolari, l’Agenzia può richiedere il distacco di personale del Ministero. Le richieste sono accolte, salvo specifiche esigenze di servizio. Le richieste di personale da parte dell’Agenzia saranno oggetto di specifica definizione nell’ambito del budget di ciascuno degli esercizi del triennio cui la presente Convenzione fa riferimento. Gli oneri relativi alla parte fissa della retribuzione del personale distaccato, inclusa l’indennità di amministrazione, rimangono a carico dell’Ente di provenienza. La retribuzione variabile è a carico dell’Ente presso il quale avviene il distacco. Ove trattasi di personale dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione il trattamento economico resta a carico dell’Agenzia per l’intero periodo dell’incarico. In materia di candidature alle opportunità di lavoro presso la Commissione Europea per i posti END, il relativo nulla osta dovrà essere rilasciato sia dall’Amministrazione dove il candidato presta servizio sia dall’Amministrazione di provenienza, mentre, per i tirocini brevi e gli stage strutturali il relativo nulla osta sarà rilasciato dall’Amministrazione dove il candidato presta servizio. In caso di esito positivo della candidatura, ove le esigenze di servizio permangano, sarà cura dell’Agenzia provvedere alla sostituzione dell’unità distaccata con altro personale di analoga professionalità. Durante il periodo di permanenza presso la Commissione Europea per i posti END, per gli stage strutturali e per i tirocini brevi, l’Amministrazione di provenienza del candidato continuerà ad assicurare il pagamento della retribuzione e degli oneri previdenziali ed assicurativi, mentre l’Amministrazione dove presta servizio il candidato assicurerà l’eventuale retribuzione variabile. Il personale di cui all’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, transitato nei ruoli del personale del Ministero, può essere assegnato a sedi territoriali dell’Agenzia, nei limiti di un contingente definito annualmente di concerto con l’Agenzia e secondo modalità con essa concordate.
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Samples: Convenzione Triennale, Convenzione Triennale, Convenzione Triennale
COLLABORAZIONE OPERATIVA TRA MINISTERO ED AGENZIA. Fermo restando quanto disposto in materia di assegnazione di personale agli Uffici di diretta collaborazione dal DPR 227/2003Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, anche se la richiesta riguarda personale con qualifica dirigenziale, il Dipartimento, nonché le Strutture deputate a svolgere funzioni generali di supporto all’Amministrazione economico-finanziaria, possono chiedere, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la collaborazione dell’Agenzia, nonché avvalersi del contributo di singole professionalità ad essa appartenenti. Il distacco di personale dell’Agenzia può riguardare, per ciascun anno del triennio, un numero massimo pari allo 0,75% dei dipendenti in servizio presso la stessa. L’Agenzia accoglie la richiesta del Dipartimento, salvo particolari e motivate esigenze di permanenza di tale personale presso sedi particolarmente carenti. L’Agenzia e il Dipartimento in occasione delle procedure di interpello concorderanno di volta in volta il coefficiente di personale per il quale, considerate le esigenze di servizio, potrà cessare la posizione di distacco. Per il conseguimento di obiettivi specifici che necessitano dell’apporto di professionalità particolari, l’Agenzia può richiedere il distacco di personale del Ministero. Le richieste sono accolte, salvo specifiche esigenze di servizio. Le richieste di personale da parte dell’Agenzia saranno oggetto di specifica definizione nell’ambito del budget di ciascuno degli esercizi del triennio cui la presente Convenzione fa riferimento. Gli oneri relativi alla parte fissa della retribuzione del personale distaccato, inclusa l’indennità di amministrazione, rimangono a carico dell’Ente di provenienza. La retribuzione variabile è a carico dell’Ente presso il quale avviene il distacco. Ove trattasi di personale dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione il trattamento economico resta a carico dell’Agenzia per l’intero periodo dell’incarico. In materia di candidature alle opportunità di lavoro presso la Commissione Europea per i posti END, il relativo nulla osta dovrà essere rilasciato sia dall’Amministrazione dove il candidato presta servizio sia dall’Amministrazione di provenienza, mentre, per i tirocini brevi e gli stage strutturali il relativo nulla osta sarà rilasciato dall’Amministrazione dove il candidato presta servizio. In caso di esito positivo della candidatura, ove le esigenze di servizio permangano, sarà cura dell’Agenzia provvedere alla sostituzione dell’unità distaccata con altro personale di analoga professionalità. Durante il periodo di permanenza presso la Commissione Europea per i posti END, per gli stage strutturali e per i tirocini brevi, l’Amministrazione di provenienza del candidato continuerà ad assicurare il pagamento della retribuzione e degli oneri previdenziali ed assicurativi, mentre l’Amministrazione dove presta servizio il candidato assicurerà l’eventuale retribuzione variabile. Il personale di cui all’articolo 14, comma 5, della legge Legge 28 luglio 1999, n. 266, transitato nei ruoli del personale del Ministero, può essere assegnato a sedi territoriali dell’Agenzia, nei limiti di un contingente definito annualmente di concerto con l’Agenzia e secondo modalità con essa concordate.
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Samples: Convenzione Triennale
COLLABORAZIONE OPERATIVA TRA MINISTERO ED AGENZIA. Fermo restando quanto disposto in materia di assegnazione di personale agli Uffici di diretta collaborazione dal DPR 227/2003decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, anche se la richiesta riguarda personale con qualifica dirigenziale, il Dipartimento, nonché le Strutture deputate a svolgere funzioni generali di supporto all’Amministrazione economico-finanziaria, possono chiedere, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la collaborazione dell’Agenzia, nonché avvalersi del contributo di singole professionalità ad essa appartenenti. Il distacco di personale dell’Agenzia può riguardare, per ciascun anno del triennio, un numero massimo pari allo 0,75% dei dipendenti in servizio presso la stessa. L’Agenzia accoglie la richiesta del Dipartimento, salvo particolari e motivate esigenze di permanenza di tale personale presso sedi particolarmente carenti. L’Agenzia e il Dipartimento in occasione delle procedure di interpello concorderanno di volta in volta il coefficiente di personale per il quale, considerate le esigenze di servizio, potrà cessare la posizione di distacco. Per il conseguimento di obiettivi specifici che necessitano dell’apporto di professionalità particolari, l’Agenzia può richiedere il distacco di personale del Ministero. Le richieste sono accolte, salvo specifiche esigenze di servizio. Le richieste di personale da parte dell’Agenzia saranno oggetto di specifica definizione nell’ambito del budget di ciascuno degli esercizi del triennio cui la presente Convenzione fa riferimento. Gli oneri relativi alla parte fissa della retribuzione del personale distaccato, inclusa l’indennità di amministrazione, rimangono a carico dell’Ente di provenienza. La retribuzione variabile è a carico dell’Ente presso il quale avviene il distacco. Ove trattasi di personale dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione il trattamento economico resta a carico dell’Agenzia per l’intero periodo dell’incarico. In materia di candidature alle opportunità di lavoro presso la Commissione Europea per i posti END, il relativo nulla osta dovrà essere rilasciato sia dall’Amministrazione dove il candidato presta servizio sia dall’Amministrazione di provenienza, mentre, per i tirocini brevi e gli stage strutturali il relativo nulla osta sarà rilasciato dall’Amministrazione dove il candidato presta servizio. In caso di esito positivo della candidatura, ove le esigenze di servizio permangano, sarà cura dell’Agenzia provvedere alla sostituzione dell’unità distaccata con altro personale di analoga professionalità. Durante il periodo di permanenza presso la Commissione Europea per i posti END, per gli stage strutturali e per i tirocini brevi, l’Amministrazione di provenienza del candidato continuerà ad assicurare il pagamento della retribuzione e degli oneri previdenziali ed assicurativi, mentre l’Amministrazione dove presta servizio il candidato assicurerà l’eventuale retribuzione variabile. Il personale di cui all’articolo 14, comma 5, della legge Legge 28 luglio 1999, n. 266, transitato nei ruoli del personale del Ministero, può essere assegnato a sedi territoriali dell’Agenzia, nei limiti di un contingente definito annualmente di concerto con l’Agenzia e secondo modalità con essa concordate.
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