Common use of Collaborazioni coordinate e continuative Clause in Contracts

Collaborazioni coordinate e continuative. È possibile avvalersi di collaborazioni che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale come previsto dall’art.409, co. 1, num.3) Cod. Proc. Civ. Tali prestazioni devono essere autonomamente organizzate, per cui il prestatore d’opera deve autonomamente organizzarsi e decidere con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, quando, come e dove lavorare, senza alcun vincolo gerarchico, di subordinazione di orari di lavoro e di etero organizzazione. Nel contratto di collaborazione, devono essere indicate le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti. Il contratto di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere: - la descrizione dettagliata dell’oggetto della prestazione - le forme e modalità di coordinamento - la durata - la possibilità di recesso sia per il committente che per il collaboratore - il compenso, le modalità di determinazione del medesimo, le modalità e i tempi di pagamento - la regolamentazione delle eventuali situazioni di malattia, infortunio, gravidanza. Il contratto di collaborazione deve essere firmato dal committente e dal collaboratore, preferibilmente certificato o munito di data certa con apposizione di timbro postale.

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Collaborazioni coordinate e continuative. È possibile avvalersi di collaborazioni che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale come previsto dall’art.409, co. 1, num.3) Cod. Proc. Civ. .. Tali prestazioni devono essere autonomamente organizzate, per cui il prestatore d’opera deve autonomamente organizzarsi e decidere con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, quando, come e dove lavorare, senza alcun vincolo gerarchico, di subordinazione di orari di lavoro e di etero organizzazione. Nel contratto di collaborazione, devono essere indicate le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti. Il contratto di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere: - la La descrizione dettagliata dell’oggetto della prestazione - le Le forme e modalità di coordinamento - la La durata - la La possibilità di recesso sia per il committente che per il collaboratore - il Il compenso, le modalità di determinazione del medesimo, le modalità e i tempi di pagamento - la La regolamentazione delle eventuali situazioni di malattia, infortunio, gravidanza. Il contratto di collaborazione deve essere firmato dal committente e dal collaboratore, preferibilmente certificato o munito di data certa con apposizione di timbro postale.

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Collaborazioni coordinate e continuative. È possibile avvalersi di collaborazioni che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale come previsto dall’art.409, co. 1, num.3) num.3 Cod. Proc. Civ. Tali prestazioni devono essere autonomamente organizzate, per cui il prestatore d’opera deve autonomamente organizzarsi e decidere con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, quando, come e dove lavorare, senza alcun vincolo gerarchico, di subordinazione di orari di lavoro e di etero organizzazione. Nel contratto di collaborazione, devono essere indicate le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti. Il contratto di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere: - la descrizione dettagliata dell’oggetto della prestazione presta zione - le forme e modalità di coordinamento - la durata - la possibilità di recesso sia per il committente che per il collaboratore - il compenso, le modalità di determinazione del medesimo, le modalità e i tempi di pagamento - la regolamentazione delle eventuali situazioni di malattia, infortunio, gravidanza. Il contratto di collaborazione deve essere firmato dal committente e dal collaboratore, preferibilmente certificato o munito di data certa con apposizione di timbro postale.

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Collaborazioni coordinate e continuative. È possibile avvalersi di collaborazioni che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale come previsto dall’art.409, co. 1, num.3) num.3 Cod. Proc. Civ. Tali prestazioni devono essere autonomamente organizzate, per cui il prestatore d’opera deve autonomamente organizzarsi e decidere con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, quando, come e dove lavorare, senza alcun vincolo gerarchico, di subordinazione di orari di lavoro e di etero organizzazione. Nel contratto di collaborazione, devono essere indicate le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti. Il contratto di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere: - la descrizione dettagliata dell’oggetto della prestazione - le forme e modalità di coordinamento - la durata - la possibilità di recesso sia per il committente che per il collaboratore - il compenso, le modalità di determinazione del medesimo, le modalità e i tempi di pagamento - la regolamentazione delle eventuali situazioni di malattia, infortunio, gravidanza. Il contratto di collaborazione deve essere firmato dal committente e dal collaboratore, preferibilmente certificato o munito di data certa con apposizione di timbro postale.

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