Assunzione Clausole campione
Assunzione. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
Assunzione. Con l'obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le professioni del personale che appartiene ai settori di intervento, l'assunzione al lavoro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia. All'atto dell'assunzione sarà comunicato alla lavoratrice e al lavoratore, per iscritto, quanto segue: - la tipologia del rapporto di lavoro; - la data di decorrenza dell'assunzione; - la categoria e posizione economica cui viene assegnata o assegnato; - il trattamento economico; - la durata del periodo di prova; - tutte le eventuali altre condizioni concordate. Prima dell'assunzione in servizio, la cooperativa potrà accertare l'idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche, o convenzionate, delle lavoratrici e dei lavoratori aventi rapporto diretto con l'utenza. L'assunzione delle persone svantaggiate avverrà con chiamata nominativa compatibilmente con quanto previsto dalle leggi vigenti e sulla base di quanto stabilito fra le parti. Le parti, in considerazione della specificità dell’attività svolta, confermano che le assunzioni relative al personale sotto indicato non concorrono a determinare la base di computo, in caso di reintroduzione di “quote di riserva” così come in passato previste dall’art. 25, legge 23.7.91 n. 223 : assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, animatrice/ore senza titolo, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida, operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, autista soccorritrice/ore, educatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o,operatrice/ore socio sanitaria/o, coordinatrice/ore, maestra/o di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo, infermiera/ere generica/o,ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, assistente all'infanzia con funzioni educative, operatrice/ore dell'inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore professionale, assistente sociale, fisioterapista, terapista occupazionale, psicomotricista, logopedista, infermiere, consigliere di orientamento, capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o s...
Assunzione. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'assunzione del personale viene effettuata dal legale rappresentante dell'istituto, mediante sottoscrizione del contratto individuale, redatto in duplice copia, una per il lavoratore, l'altra per l'istituto. Il CCNL individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente CCNL e dal regolamento interno dell'istituto ove esista. Esso deve inoltre contenere: - la natura del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, nei limiti indicati nell'Art. 12 parte seconda; - il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie di insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel medesimo plesso scolastico; 24 - l'orario di lavoro; - il trattamento economico; - la durata del periodo di prova; - la data di assunzione e, nel caso di rapporto a termine, anche la data di cessazione, la motivazione dell'assunzione e, nel caso di supplenza, il nome della persona supplita; - la sede di lavoro o, in mancanza, la sede o il domicilio del datore di lavoro. All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti: - carta di identità o documento equipollente; - codice fiscale; - codice individuale del lavoratore agli effetti della disposizione assicurativa INPS se posseduto; - certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate; - documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni familiari; - ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti. Per l'assunzione di cittadini stranieri l'istituto dovrà chiedere alle competenti autorità l'autorizzazione al lavoro secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia. Entro 10 giorni dall'assunzione il datore di lavoro esplica gli obblighi di cui al DLgs 147/07. L'istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Assunzione. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Società si costituisce in conformità alle norme di legge e contrattuali.
2. L’assunzione viene comunicata al lavoratore in forma scritta e deve indicare:
a. data di inizio del rapporto di lavoro;
b. area professionale, posizione economica e profilo professionale a cui il lavoratore viene assegnato;
c. sede di lavoro;
d. trattamento economico iniziale;
e. durata del periodo di prova.
3. All’atto dell’assunzione, ad ogni lavoratore viene consegnata copia del presente contratto. In caso di rinnovo del contratto la copia dello stesso verrà consegnata entro 3 mesi dalla stipula.
4. L’assunzione del dipendente decorre a tutti gli effetti dal giorno della presentazione in servizio.
5. La presentazione in servizio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di assunzione, salvo proroga in caso di documentato impedimento.
6. Il coniuge o il figlio del dipendente deceduto o dichiarato inabile totale e permanentemente per cause di servizio ha diritto di essere assunto dalla Società. In caso di decesso per causa di servizio, l’assunzione avverrà a seguito del rilascio di opportuna dichiarazione da parte del dirigente competente e, comunque, non oltre 60 giorni dal decesso.
7. Allo scopo di utilizzare idoneamente le capacità attitudinali dei lavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di carriera per coprire nuovi posti di lavoro o altri resisi vacanti si darà la precedenza, a parità di requisiti, ai lavoratori in servizio nella percentuale del 30%.
8. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di bilinguismo.
9. La Società osserverà la disciplina prevista dalla Legge n. 68 del 12.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Assunzione. L'assunzione del lavoratore è fatta in conformità alle norme di legge. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 152/1997, il datore di lavoro nella lettera di assunzione da consegnare al lavoratore deve indicare:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, nonché l'indicazione del c.c.n.l. applicato, le caratteristiche e la descrizione delle mansioni;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;
i) l'orario di lavoro;
j) i termini del preavviso in caso di recesso. Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) stato di famiglia per il capofamiglia;
c) documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto);
d) numero del codice fiscale. Il datore di lavoro potrà, inoltre, chiedere altri documenti che ritenga utili in relazione alle mansioni cui il lavoratore è assegnato (es. certificato penale per i viaggiatori o piazzisti, cassieri, ecc.). Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti.
Assunzione. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del periodo di prova, del livello di inquadramento iniziale, intermedio (ove previsto) e finale della durata, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro. Il numero degli apprendisti in forza che il datore di lavoro ha facoltà di assumere, non può essere superiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate, con riferimento al singolo appalto o servizio.
Assunzione. L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore, contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) l'unità produttiva di assegnazione;
c) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
d) la durata del periodo di prova;
e) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
f) il trattamento economico.
Assunzione. Entro 5 giorni dalla conclusione delle prove di idoneità l’Ente attuatore trasmetterà all’IN.SAR. e al CPI territorialmente competente:
1. l’elenco dei lavoratori che hanno partecipato alla prova di idoneità, con l’indicazione di coloro che:
a) sono stati dichiarati idonei e sono in fase di assunzione;
b) non hanno risposto alla convocazione o non abbiano accettato l’assunzione, allegandovi copia degli eventuali motivi giustificativi addotti per la rinuncia.
2. la graduatoria finale. Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte del Comune, rinuncino all’opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo non possono partecipare per 6 mesi alla chiamata a selezione nell’intera Regione, anche qualora trasferiscano il domicilio o la residenza (si cfr. DGR 33/19 del 08/08/2013). Coloro che per giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità sono convocati in una data successiva. Gli elenchi degli ammessi, degli esclusi e la graduatoria contenuti nella relativa determinazione saranno pubblicati nel Portale SardegnaLavoro - Sezione Avvisi Pubblici dedicata ad ASPAL. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Le graduatorie non possono essere usate per fini diversi dall’avviamento ai cantieri e dovranno essere rispettose del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (RGPD). Il Comune si assume la piena e incondizionata responsabilità dell’utilizzazione delle graduatorie. Le comunicazioni delle assunzioni devono essere effettuate nei termini previsti dalla legge, con le modalità contemplate dal Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 e ss.mm.ii., in tema di Comunicazioni Obbligatorie on line. Per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato applicabili in via diretta od analogica per i profili professionali similari (art. 94 L.R. 11/1988). Il rapporto di lavoro, che per quanto riguarda i Xxxxxxxx è sempre a tempo determinato, può essere a tempo pieno o a tempo parziale.
Assunzione. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, le seguenti informazioni:
a) l'identità delle parti: - il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro; - la data di inizio del rapporto di lavoro; - la durata del rapporto di lavoro; - la durata del periodo di prova; - l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; - l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi con l'indicazione del periodo di pagamento; - la durata delle ferie retribuite; - l'orario di lavoro; - i termini di preavviso in caso di recesso. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lett. e), g), h), i) e j) può essere effettuata mediante rinvio alle norme del c.c.n.l. Il datore di lavoro operante in regime di appalto e subappalto fornirà al lavoratore una tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Assunzione. L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indi- cazioni:
a) la data di assunzione;
b) la qualifica del lavoratore;
c) il trattamento economico;
d) la durata del periodo di prova. Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita,
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti di lavoro relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
h) documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle leggi previ- denziali e fiscali;
i) eventuali altri documenti e certificati. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati e a restituirli all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Si precisa che le assunzioni del personale menzionato nell’art. 1 dell’ac- cordo del 19 Novembre 1993, che qui è integralmente ripetuto e recepito, unitamente alla nota del Ministero del Lavoro del 19 Marzo 1993 n. 495/MC- 223/25/AC e della successiva del 20 Dicembre 1993 n. 2065/MC-223/25/AC, non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dalla Legge n. 223/1991.