Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine c...
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. Art.17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore e tramesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. II verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. Art. 20 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. Art. 16 Sospensioni ordinate dal RUP
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 12 Art. 17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P 12
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. Art. 56 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ovvero altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d’arte, o per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori ordina la sospensione dell’esecuzione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.
2. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al comma 1 non spetta all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione.
2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione appaltante qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;