Common use of Comitati Aziendali Europei (CAE) Clause in Contracts

Comitati Aziendali Europei (CAE). 1. Le parti, con riferimento al D.Lgs. 2.4.2002, n. 74, emanato in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea n. 45/1994 e della Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio convengono, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, di attivarsi per l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 2. In tali casi, nel rispetto del D.Lgs. n. 74/2002, a livello aziendale le parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 74/2002. 3. Su richiesta congiunta di una delle due parti stipulanti il CCNL, sarà esperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordine all’applicazione del D.Lgs. n. 74/2002. 4. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, primo alinea, del presente accordo, la disciplina del presente articolo integra l’art. 3 dell’AN 12 luglio 1985, come modificato dall’art.6 dell’AN 25 luglio 1997, entrambi di rinnovo del CCNL.

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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)

Comitati Aziendali Europei (CAE). (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Le parti, con riferimento al D.Lgs. 2.4.2002, n. 74, emanato in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea n. 45/1994 e della Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio convengono, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, di attivarsi per l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 2. In tali casi, nel rispetto del D.Lgs. n. 74/2002, a livello aziendale le parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 74/2002. 3. Su richiesta congiunta di una delle due parti stipulanti il singoli CCNL, sarà esperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordine all’applicazione del D.Lgs. n. 74/2002. 4. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, primo alinea, del presente accordo, la disciplina del presente articolo integra l’art. 3 dell’AN 12 luglio 1985, come modificato dall’art.6 dell’AN 25 luglio 1997, entrambi di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità

Comitati Aziendali Europei (CAE). 1. Le parti, con riferimento al D.Lgs. 2.4.2002, n. 74113/2012, emanato in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea n. 45/1994 e della Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio convengono, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, di attivarsi per l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 2. In tali casi, nel rispetto del D.Lgs. n. 74/2002113/2012, a livello aziendale le parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 74/2002113/2012. 3. Su richiesta congiunta di una delle due parti stipulanti il CCNL, sarà esperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordine all’applicazione del D.Lgs. n. 74/2002113/2012. 4. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, primo alinea, del presente accordo, la disciplina del presente articolo integra l’art. 3 dell’AN 12 luglio 1985, come modificato dall’art.6 dell’AN 25 luglio 1997, entrambi di rinnovo del CCNL.

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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità

Comitati Aziendali Europei (CAE). 1. Le parti, con riferimento al D.LgsD.lgs. 2.4.200222.6.2012, n. 74113, emanato in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea n. 45/1994 e della Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio convengono, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, di attivarsi per l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 2. In tali casi, nel rispetto del D.LgsD.lgs. n. 74/2002113/2012, a livello aziendale le parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.LgsD.lgs. n. 74/2002113/2012. 3. Su richiesta congiunta di una delle due parti stipulanti il CCNL, sarà esperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordine all’applicazione del D.LgsD.lgs. n. 74/2002113/2012. 4. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, primo alinea, del presente accordo, la disciplina del presente articolo integra l’art. 3 dell’AN 12 luglio 1985, come modificato dall’art.6 dell’AN 25 luglio 1997, entrambi di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Comitati Aziendali Europei (CAE). 1. Le parti, con riferimento al D.Lgs. 2.4.2002, n. 74, emanato in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea n. 45/1994 e della Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio convengono, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, di attivarsi per l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti dipen- denti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 2. In tali casi, nel rispetto del D.Lgs. n. 74/2002, a livello aziendale le parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale specia- le di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento finanzia- mento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 74/2002. 3. Su richiesta congiunta di una delle due parti stipulanti il CCNL, sarà esperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordine all’applicazione del D.Lgs. n. 74/2002. 4. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, primo alinea, del presente accordo, la disciplina disci- plina del presente articolo integra l’art. 3 dell’AN 12 luglio 1985, come modificato dall’art.6 dell’AN 25 luglio 1997, entrambi di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro