Modalità di fatturazione e pagamento. 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura.
10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE.
10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati ...
Modalità di fatturazione e pagamento. 7.1 La periodicità minima di fatturazione per le fatture periodiche (non fatture di chiusura) è determinata ai sensi del TIF ss.mm.ii. Il Cliente che sottoscrive un’offerta Nordovest del Mercato Libero potrà scegliere una frequenza di fatturazione maggiore. Ciascuna fattura di periodo sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa.
7.2 La fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica avverrà, salvo diverso accordo con il Cliente, di norma su base mensile, salvo che per i Clienti domestici per i quali è prevista una fatturazione bimestrale, con l’eccezione del primo periodo di fornitura. In ogni caso, la fatturazione verrà effettuata all’inizio del periodo immediatamente successivo a quello di riferimento, in base alla misurazione dell’energia elettrica effettuata e comunicata a Nordovest dal Distributore o, in mancanza del dato, su autolettura del Cliente. In assenza di comunicazione dei dati di consumo predetti, per ritardo e/o difetto di comunicazione del Distributore e/o mancato allineamento dei sistemi informativi, Nordovest effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, fondata sulla stima dei consumi storici del Cliente, o, per nuove attivazioni, sul consumo annuo previsto.
7.3 La fatturazione relativa alla somministrazione di gas naturale avverrà, salvo diverso accordo con il Cliente, con periodicità almeno quadrimestrale per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; con periodicità almeno trimestrale per i Clienti con consumo tra 500 e 5.000 Smc/anno; con periodicità mensile per i Clienti con consumo superiori a 5.000 Smc/anno, e per i titolari di punti letti giornalmente.
7.4 Le Parti intendono nel comune interesse che il Cliente delega Nordovest all’esecuzione delle autoletture. L’autolettura è valida ai fini della fatturazione a conguaglio per la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica, salvo il caso in cui il Distributore effettui una lettura diretta o comunichi che l’autolettura non è valida, e salvo il caso in cui Xxxxxxxxx riscontri la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente informandone lo stesso. Le modalità operative per l’inoltro delle autoletture sono riportate sulle bollette e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il distributore del settore gas rileva periodicamente le letture dei misuratori secondo quanto previsto dalla Del 117/2015/R/Gas ss.mm....
Modalità di fatturazione e pagamento. Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'ASL Cagliari, le fatture per la debita liquidazione. Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente capitolato speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatta salvo, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’ipotesi di ritardato pagamento delle fatture per il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Tali contenuti possono essere derogati da una diversa volontà delle parti, che emerga al momento della sottoscrizione del contratto, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori e al saggio degli interessi.
Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti saranno effettuati in canoni mensili posticipati. Al termine del mese l’operatore economico trasmetterà il rendiconto delle attività effettuate che verrà verificato dal DEC. Successivamente, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione della fattura. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipate. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per conseg...
Modalità di fatturazione e pagamento. 1) Le fatture dovranno essere intestate a DIREZIONE ISTRUZIONE – COMUNE DI FIRENZE - Ufficio Agenzia Formativa – Xxx Xxxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxxx, P.I. 01307110484. Dovranno essere emesse in formato digitale sulla piattaforma SDI predisposto da SOGEI e precisamente ed esclusivamente secondo il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile. Le fatture, inoltre, dovranno contenere obbligatoriamente (sia perché previsto dalla normativa vigente sia perché basilare per indirizzare i documenti fiscali elettronici ai corretti responsabili), le seguenti indicazioni: - Codice IPA: LE20FE per fatture intestate al Servizio Attività Educative e Formative – Agenzia Formativa – Direzione Istruzione. - Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; -Codice CIG; -Numero di impegno o degli impegni qualora siano più di uno previsti dal corrispondente atto determinativo;
Modalità di fatturazione e pagamento. Tutti i servizi contrattuali previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno fatturati con cadenza trimestrale posticipata. Alle fatture dovranno essere allegati specifici report relativi ai servizi continuativi nonché ai servizi collaterali quali: gli spostamenti, gli interventi “Nuovo hardware” e gli altri servizi IMAC effettuati, gli interventi di assistenza e manutenzione svolti fuori dall’orario contrattualizzato Le fatture, previa verifica del Responsabile Tecnico, verranno ammesse al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimento. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze sia nella fase di collaudo che nella verifica dei livelli di servizio, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’impresa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.).
2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 34% (trentaquattro percento) dell’importo totale dopo la stipula del contratto; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 4 (quattro) mesi dall’attivazione del servizio; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 8 (otto) mesi dall’attivazione del servizio.
3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.
4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: che curerà le procedure per la loro liquidazione.
5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) .
6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.
Modalità di fatturazione e pagamento. Le modalità di fatturazione e pagamento sono riportate nell’articolo 11 dell’Accordo.
Modalità di fatturazione e pagamento. Il canone relativo all’attivazione su un dominio esistente di eventuali caselle aggiuntive sarà fatturato alla comunicazione dell’avvenuta estensione dei domini (Modalità A). Il canone relativo al rinnovo del servizio (Modalità A) da parte degli Ordini provinciali sarà fatturato come segue: • primo anno al ricevimento dell’ordine; • secondo anno il 30/09/2023; • terzo anno il 30/09/2024. Poste Italiane emette verso il cliente fatture elettroniche ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 52 del 20/02/2004. Le fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo le modalità indicate nel Modulo d’Ordine o, in caso di Rinnovo del servizio, nel Modulo di Estensione Validità. Se il Cliente è un’Amministrazione tenuta – ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoverso, il Cliente dovrà:
a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nel Modulo d’Ordine o in caso di rinnovo del servizio, nel Modulo di Estensione Validità;
b) comunicare a Poste, all’indirizzo XX.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo
1. per i clienti rientranti nella casistica A) Pubblica Amministrazione, al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
2. per i clienti rientranti nella casistica B), al Codice Destinatari...
Modalità di fatturazione e pagamento. Il pagamento delle prestazioni avverrà entro i termini e le modalità previste per legge. La Ditta aggiudicataria emetterà fattura su base mensile, o sulla base di quanto richiesto dagli uffici aziendali competenti. Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi: - indicazione del CIG e del codice IPA dell’Azienda (UFL87H). Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso. Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore con l’importo decurtato delle eventuali penali. Occorre precisare che il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà successivamente alla presentazione della relativa fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell’Azienda appaltante nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell’attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda appaltante è portatrice. La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell’Azienda Ospedaliera. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell’Azienda medesima. È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 9 bis, della predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..