COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è costituito un Comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 22 comma 11. Composizione, compiti e modalità di funzionamento del Comitato sono definite dagli Accordi regionali. 2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 3. Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 38; b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art. 40, comma 4; c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera e) e comma 3; d) variazione degli ambiti di scelta; e) individuazione delle zone disagiate; f) individuazione delle zone carenti ordinarie; g) scelte in deroga agli ambiti territoriali; h) concessioni di ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma 3 lett. e) dell’art. 18 4. Il parere obbligatorio del comitato aziendale deve essere espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Superato tale termine il parere si intende espresso positivamente. 5. Inoltre il Comitato aziendale è preposto alla definizione degli Accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo o da Accordi regionali o aziendali. 6. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato aziendale. 7. E’ facoltà della parte pubblica e delle XX.XX. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
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COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Aziendaazienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è costituito un Comitato comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui all’artmaggiormente rappresentative a livello aziendale. 22 comma 11. Composizione, I compiti e le modalità di funzionamento del Comitato comitato sono definite dagli Accordi regionali.
2. E’ È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il Comitato comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 3839;
b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art. 4041, comma 4;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera e) e comma 3;
d) deroghe di cui all’art. 35, comma 12, all’obbligo di residenza;
e) variazione degli ambiti di scelta;
ef) individuazione delle zone disagiate;
f) individuazione delle zone carenti ordinarie;
g) scelte in deroga agli ambiti territoriali;
h) concessioni di ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma 3 lett. e) dell’art. 18.
4. Il parere obbligatorio del comitato aziendale deve essere espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Superato tale termine il parere si intende espresso positivamente.
5. Inoltre il Comitato comitato aziendale è preposto alla definizione degli Accordi accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo accordo o da Accordi accordi regionali o aziendali.
5. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attività programmate territoriali.
6. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato comitato aziendale.
7. E’ facoltà della parte pubblica e delle XX.XX. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
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COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è costituito un Comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 22 comma 11. Composizione, compiti e modalità di funzionamento del Comitato sono definite dagli Accordi regionali.
2. E’ È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 38;
b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art. 40, comma 4;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera e) e comma 3;
d) variazione degli ambiti di scelta;
e) individuazione delle zone disagiate;
f) individuazione delle zone carenti ordinarie;
g) scelte in deroga agli ambiti territoriali;
h) concessioni di ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma 3 lett. e) dell’art. 18dell’art.18.
4. Il parere obbligatorio del comitato aziendale deve essere espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Superato tale termine il parere si intende espresso positivamente.
5. Inoltre il Comitato aziendale è preposto alla definizione degli Accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo o da Accordi regionali o aziendali.
6. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato aziendale.
7. E’ È facoltà della parte pubblica e delle XX.XX. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
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COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Aziendaazienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è costituito un Comitato comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui all’artmaggiormente rappresentative a livello aziendale. 22 comma 11. Composizione, I compiti e le modalità di funzionamento del Comitato comitato sono definite dagli Accordi regionali.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il Comitato comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 3839;
b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art. 4041, comma 4;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera e) e comma 3;
d) deroghe di cui all’art. 35, comma 12, all’obbligo di residenza;
e) variazione degli ambiti di scelta;
ef) individuazione delle zone disagiate;
f) individuazione delle zone carenti ordinarie;
g) scelte in deroga agli ambiti territoriali;
h) concessioni di ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma 3 lett. e) dell’art. 18.
4. Il parere obbligatorio del comitato aziendale deve essere espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Superato tale termine il parere si intende espresso positivamente.
5. Inoltre il Comitato comitato aziendale è preposto alla definizione degli Accordi accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo accordo o da Accordi accordi regionali o aziendali.
5. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attività programmate territoriali.
6. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato comitato aziendale.
7. E’ facoltà della parte pubblica e delle XX.XX. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
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COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Aziendaazienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è costituito un Comitato comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui all’artmaggiormente rappresentative a livello aziendale. 22 comma 11. Composizione, I compiti e le modalità di funzionamento del Comitato comitato sono definite dagli Accordi regionali.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il Comitato comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 3839;
b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art. 4041, comma 43;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera e) e comma 3;
d) deroghe di cui all’art. 35, comma 12, all’obbligo di residenza;
e) variazione degli ambiti di scelta;
ef) individuazione delle zone disagiate;
f) individuazione delle zone carenti ordinarie;
g) scelte in deroga agli ambiti territoriali;
h) concessioni di ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma 3 lett. e) dell’art. 18.
4. Il parere obbligatorio del comitato aziendale deve essere espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Superato tale termine il parere si intende espresso positivamente.
5. Inoltre il Comitato comitato aziendale è preposto alla definizione degli Accordi accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo accordo o da Accordi accordi regionali o aziendali.
5. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attività programmate territoriali.
6. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato comitato aziendale.
7. E’ facoltà della parte pubblica e delle XX.XX. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
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COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Aziendaazienda, o ambito diverso definito dalla RegioneRegione previo parere favorevole delle Organizzazio- ni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, è costituito un Comitato comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui all’artmaggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell’art. 22 comma 1110. Composizione, compiti e modalità di funzionamento Il Direttore generale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato sono definite dagli Accordi regionaliordinariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il Comitato comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito aobbligatori:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 3825;
b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art. 4027, comma 43;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 196, comma 1, lettera e) e comma 3);
d) deroghe di cui all’art. 21, comma 10, all’obbligo di residenza;
e) variazione degli ambiti di scelta;
ef) individuazione delle zone disagiate;
f) individuazione delle zone carenti ordinarie;
g) scelte in deroga agli ambiti territoriali;
h) concessioni di ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma 3 lett. e) dell’art. 18
4. Il ogni altro parere obbligatorio del comitato aziendale deve essere espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Superato tale termine il parere si intende espresso positivamenteprevisto dal presente Accordo e dagli Accordi regionali ed aziendali.
53. Inoltre il Comitato comitato aziendale è preposto alla definizione degli Accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere accordi aziendali e ad espletare ogni altro incarico attribuitogli at- tribuitogli dal presente Accordo accordo o da Accordi accordi regionali o aziendali.
64. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attività programmate territoriali.
5. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato comitato aziendale.
7. E’ facoltà della parte pubblica e delle XX.XX. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
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COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è costituito un Comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui all’artall'art. 22 comma 11. Composizione, compiti e modalità di funzionamento del Comitato sono definite dagli Accordi regionali.
2. E’ ' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’artdall'art. 14 del presente Accordo.
3. Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’artall'art. 38;
b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’artall'art. 40, comma 4;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’artdell'art. 19, comma 1, lettera e) e comma 3;
d) variazione degli ambiti di scelta;
e) individuazione delle zone disagiate;
f) individuazione delle zone carenti ordinarie;
g) scelte in deroga agli ambiti territoriali;
h) concessioni di ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma 3 lett. e) dell’artdell'art. 18
4. Il parere obbligatorio del comitato aziendale deve essere espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Superato tale termine il parere si intende espresso positivamente.
5. Inoltre il Comitato aziendale è preposto alla definizione degli Accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo o da Accordi regionali o aziendali.
6. L’Azienda L'Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro quant'altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato aziendale.
7. E’ ' facoltà della parte pubblica e delle XX.XX. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
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COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Aziendaazienda, o ambito diverso definito dalla RegioneRegione previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, è costituito un Comitato comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui all’artmaggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell’art. 22 comma 1110. Composizione, compiti e modalità di funzionamento Il Direttore generale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato sono definite dagli Accordi regionaliordinariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il Comitato comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito aobbligatori:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 3825;
b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art. 4027, comma 43;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 196, comma 1, lettera e) e comma 3);
d) deroghe di cui all’art. 21, comma 10, all’obbligo di residenza;
e) variazione degli ambiti di scelta;
ef) individuazione delle zone disagiate;
f) individuazione delle zone carenti ordinarie;
g) scelte in deroga agli ambiti territoriali;
h) concessioni di ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma 3 lett. e) dell’art. 18
4. Il ogni altro parere obbligatorio del comitato aziendale deve essere espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Superato tale termine il parere si intende espresso positivamenteprevisto dal presente Accordo e dagli accordi regionali e aziendali.
53. Inoltre il Comitato comitato aziendale è preposto alla definizione degli Accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere accordi aziendali e ad espletare a ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo accordo o da Accordi accordi regionali o aziendali.
64. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attività programmate territoriali.
5. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato comitato aziendale.
7. E’ facoltà della parte pubblica e delle XX.XX. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
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