PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la D.L. L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti all’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza della stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. L’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo e di provata capacità. Rimane chiaro che il Direttore del Cantiere insieme all’Impresa, sono responsabili dell’organizzazione dei cantieri stessi, nonché dell’incolumità della persone e delle cose. Rimane pertanto esonerata la persona del Direttore dei Lavori e del personale addetto alla Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da incidenti alle persone ed alle cose in conseguenza dei lavori stessi. L’impresa risponde, altresì, di tutto il personale addetto al cantiere, che dovrà portare un identificativo con il proprio nominativo, l’impresa di appartenenza e tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e dovrà essere di gradimento della D.L. e del CSE (ove nominato), i quali hanno il diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. 12.1 L’Appaltatore, nei confronti dei propri lavoratori, le cui prestazioni concernono le attività oggetto del Contratto, si impegna: (i) ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza, vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; (ii) rispettare le norme in materia retributiva (comprese le quote di TFR) e previdenziale, nonché a garantire la regolare effettuazione e l’esatto versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente previste dall’ordinamento vigente, il pagamento dell’IVA, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, contributivi e assistenziali in conformità alle disposizioni di legge; (iii) rispettare la legislazione in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro assicurando il rispetto della normativa sull’orario di lavoro (in particolare durata, riposo giornaliero e settimanale) e servirsi nell’esecuzione del Contratto di lavoratori qualificati e idonei rispetto al lavoro da svolgere; (iv) assicurare il rispetto da parte dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento; (v) utilizzare per i lavoratori impegnati nell’appalto tipologie di contratto coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate, in conformità alla disciplina vigente in materia; (vi) assicurare l’invarianza di trattamento economico per i lavoratori riassunti da parte dell’Appaltatore subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni comparativamente più rappresentative.
12.2 L’Appaltatore si impegna, ai sensi dell’articolo 1381 codice civile, a far rispettare gli obblighi sopra menzionati anche ai lavoratori del subappaltatore/subfornitore, nonché a vigilare sul rispetto da parte di tutti i lavoratori sia autonomi che subordinati dal subappaltatore/subfornitore.
12.3 L’Appaltatore, in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, deve produrre il DURC relativamente a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del Contratto. Stante la natura ed il contenuto del DURC, non è ammesso comprovare la regolarità tramite dichiarazioni sostitutive ex ar...
PERSONALE DELL’APPALTATORE. L’affidamento del servizio di cui al presente Capitolato non instaura in alcun modo un rapporto di lavoro tra Zètema ed il personale dell’Appaltatore addetto al servizio. Tale personale, infatti, è alle esclusive dipendenze dell’Appaltatore e le sue prestazioni sono compiute sotto la responsabilità e a totale rischio dell’Appaltatore stesso. L’Appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare nei confronti delle risorse che saranno impiegate nelle prestazioni oggetto dell’appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalla normativa vigente in materia e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria (come indicati in sede di gara) e adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché attenersi agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell’Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei confronti di Zètema. Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità relativamente al pagamento dei contributi assicurativi e/o previdenziali, nonché dei trattamenti economici del personale impiegato dall’Appaltatore nei servizi oggetto dell’Appalto, Zètema adotterà gli opportuni provvedimenti a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei crediti contributivi degli enti previdenziali e/o assicurativi, con la facoltà di trattenere gli importi dovuti dalle fatture non ancora liquidate.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Prima dell’avvio del contratto la ditta dovrà inviare all’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” l’elenco del personale che sarà impiegato nell’esecuzione del servizio. Tale elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato a cura della ditta, mediante comunicazione del cambio di personale che dovrà avvenire con anticipo di almeno 20 gg, fatto salvo i casi d’urgenza, che dovranno essere debitamente motivati. Inoltre l’appaltatore dovrà assicurarsi che il proprio personale: - sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale; - segnali al DEC le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; - tenga sempre un contegno corretto; - si attenga nello svolgimento delle proprie funzioni, a quanto disposto dal DPR 62/2013, le cui norme di condotta sono estese anche al personale della ditta, per quanto compatibili. L’Azienda in ogni momento lo ritenga necessario potrà disporre l’accertamento dei requisiti sopraelencati. Il personale della ditta dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio il personale dell’appaltatore dovrà evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”. L’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” avrà facoltà di richiedere alla ditta la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura dovrà in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro. Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto dovranno essere in regola con la normativa vigente, sollevando l’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio. La ditta sarà comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente capitolato speciale.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sul- l'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando alla con- segna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: ∙ i regolamenti in vigore in cantiere; ∙ le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. 10.1. L’Appaltatore dovrà avvalersi esclusivamente di proprio personale (regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione), in numero e con qualifiche ed esperienza idonei alle singole attività da svolgere, impegnandosi a sostituirlo in caso di non idoneità o su richiesta (non immotivata) della Committente e ad integrarlo nel numero o nelle qualifiche ogni qualvolta necessario per la corretta esecuzione del Contratto. Tale personale dovrà essere utilizzato nel rispetto della disciplina del “normale orario di lavoro” di cui al d.lgs. 66/2003. In caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari in distacco, dovrà essere consegnata anche la documentazione idonea richiesta dalla legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di attività lavorativa in Italia (permesso di soggiorno, nulla osta, ecc….)
10.2. L’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente, prima dell’inizio dei Lavori e/o Servizi, l’elenco del personale impiegato nell’esecuzione del Contratto, completo di tutti i dati anagrafici e identificativi (ivi inclusi la residenza, data di nascita, numero di matricola, qualifica contrattuale) (il “Personale Dedicato”). L’elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato dall’Appaltatore in caso di variazioni, quali assunzioni o licenziamenti o cambi di qualifica, nel corso dell’esecuzione del Contratto. Resta inteso che l’OAS si intenderà perfezionato, e quindi efficace, solo dopo la trasmissione della documentazione suddetta e verifica della stessa da parte dei rappresentanti della Committente nell’Impianto. L'ingresso nell’Impianto, sarà consentito solo al personale previamente comunicato per il quale sia stata esibita la documentazione attestante quanto sopra richiesto.
10.3. L'Appaltatore, ove previsto e qualora intenda avvalersi degli istituti del distacco e della somministrazione di lavoro, previsti dal D.Lgs. 276/03 e "riforma Biagi", dovrà inviare apposita comunicazione ai rappresentanti della Committente in Impianto contenente:
a) l'indicazione della/e ditta/e designata/e come distaccante о dell'Agenzia per il lavoro somministratrice;
b) l'elenco dei lavoratori interessati, completo di generalità;
10.4. Alla comunicazione di cui all’art. 10.3 dovranno essere allegati, per ogni ditta somministratrice/distaccante:
a) copia autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/00, dei contratti di (a seconda dei casi): (i) distacco (anche sotto forma di scambio di lettere), contenente almeno tutti gli elementi necessari pe...
PERSONALE DELL’APPALTATORE. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con il cronoprogramma e con la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. 1. È responsabilità dell’Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo, compreso il personale di altre ditte in subappalto, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza e salute dei lavoratori, conoscano la segnaletica in uso parlino correntemente la lingua italiana, e soddisfino i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore. In particolare, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati e addestrati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo, anche ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L’Appaltatore deve dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per l’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, ai sensi degli articoli da 74 a 79 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. L’Appaltatore impone al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
4. Il Comune si riserva di pretendere l’allontanamento del personale dell’Appaltatore incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordinanze.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale che l’appaltatore intende impiegare per l’esecuzione dei lavori ed in genere per l’espletamento del servizio, deve essere adeguato per numero e qualifica all’importanza del compito. Poiché il servizio si esplica in ambienti normalmente eserciti il personale impiegato deve essere di pieno gradimento del committente: l’appaltatore pertanto si impegna a sostituire quelle maestranze e quei tecnici che il committente ritenesse inadeguati sotto il profilo professionale e dei comportamenti. Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’appaltatore, portato in posizione visibile e, ove richiesto da specifiche norme, di documento di abilitazione allo svolgimento di determinati compiti o funzioni