PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la D.L. L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti all’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza della stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. L’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo e di provata capacità. Rimane chiaro che il Direttore del Cantiere insieme all’Impresa, sono responsabili dell’organizzazione dei cantieri stessi, nonché dell’incolumità della persone e delle cose. Rimane pertanto esonerata la persona del Direttore dei Lavori e del personale addetto alla Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da incidenti alle persone ed alle cose in conseguenza dei lavori stessi. L’impresa risponde, altresì, di tutto il personale addetto al cantiere, che dovrà portare un identificativo con il proprio nominativo, l’impresa di appartenenza e tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e dovrà essere di gradimento della D.L. e del CSE (ove nominato), i quali hanno il diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. 12.1 L’Appaltatore, nei confronti dei propri lavoratori, le cui prestazioni concernono le attività oggetto del Contratto, si impegna: (i) ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza, vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; (ii) rispettare le norme in materia retributiva (comprese le quote di TFR) e previdenziale, nonché a garantire la regolare effettuazione e l’esatto versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente previste dall’ordinamento vigente, il pagamento dell’IVA, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, contributivi e assistenziali in conformità alle disposizioni di legge; (iii) rispettare la legislazione in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro assicurando il rispetto della normativa sull’orario di lavoro (in particolare durata, riposo giornaliero e settimanale) e servirsi nell’esecuzione del Contratto di lavoratori qualificati e idonei rispetto al lavoro da svolgere; (iv) assicurare il rispetto da parte dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento; (v) utilizzare per i lavoratori impegnati nell’appalto tipologie di contratto coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate, in conformità alla disciplina vigente in materia; (vi) assicurare l’invarianza di trattamento economico per i lavoratori riassunti da parte dell’Appaltatore subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni comparativamente più rappresentative.
12.2 L’Appaltatore si impegna, ai sensi dell’articolo 1381 codice civile, a far rispettare gli obblighi sopra menzionati anche ai lavoratori del subappaltatore/subfornitore, nonché a vigilare sul rispetto da parte di tutti i lavoratori sia autonomi che subordinati dal subappaltatore/subfornitore.
12.3 L’Appaltatore, in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, deve produrre il DURC relativamente a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del Contratto. Stante la natura ed il contenuto del DURC, non è ammesso comprovare la regolarità tramite dichiarazioni sostitutive ex ar...
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sul- l'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando alla con- segna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: ∙ i regolamenti in vigore in cantiere; ∙ le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. 10.1. L’Appaltatore dovrà avvalersi esclusivamente di proprio personale (regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione), in numero e con qualifiche ed esperienza idonei alle singole attività da svolgere, impegnandosi a sostituirlo in caso di non idoneità o su richiesta (non immotivata) della Committente e ad integrarlo nel numero o nelle qualifiche ogni qualvolta necessario per la corretta esecuzione del Contratto. Tale personale dovrà essere utilizzato nel rispetto della disciplina del “normale orario di lavoro” di cui al d.lgs. 66/2003. In caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari in distacco, dovrà essere consegnata anche la documentazione idonea richiesta dalla legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di attività lavorativa in Italia (permesso di soggiorno, nulla osta, ecc….)
10.2. L’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente, prima dell’inizio dei Lavori e/o Servizi, l’elenco del personale impiegato nell’esecuzione del Contratto, completo di tutti i dati anagrafici e identificativi (ivi inclusi la residenza, data di nascita, numero di matricola, qualifica contrattuale) (il “Personale Dedicato”). L’elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato dall’Appaltatore in caso di variazioni, quali assunzioni o licenziamenti o cambi di qualifica, nel corso dell’esecuzione del Contratto. Resta inteso che l’OAS si intenderà perfezionato, e quindi efficace, solo dopo la trasmissione della documentazione suddetta e verifica della stessa da parte dei rappresentanti della Committente nell’Impianto. L'ingresso nell’Impianto, sarà consentito solo al personale previamente comunicato per il quale sia stata esibita la documentazione attestante quanto sopra richiesto.
10.3. L'Appaltatore, ove previsto e qualora intenda avvalersi degli istituti del distacco e della somministrazione di lavoro, previsti dal D.Lgs. 276/03 e "riforma Biagi", dovrà inviare apposita comunicazione ai rappresentanti della Committente in Impianto contenente:
a) l'indicazione della/e ditta/e designata/e come distaccante о dell'Agenzia per il lavoro somministratrice;
b) l'elenco dei lavoratori interessati, completo di generalità;
10.4. Alla comunicazione di cui all’art. 10.3 dovranno essere allegati, per ogni ditta somministratrice/distaccante:
a) copia autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/00, dei contratti di (a seconda dei casi): (i) distacco (anche sotto forma di scambio di lettere), contenente almeno tutti gli elementi necessari pe...
PERSONALE DELL’APPALTATORE. La ditta Aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e comunque non inferiore a quello delle Cooperative Sociali, e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, applicabili alla data della presentazione dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati CCNL fino alla loro sostituzione e si estende a tutte le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro CCNL applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi vincolano la Ditta Aggiudicataria anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. La Ditta Aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale. L’impresa si impegna ad essere in regola con le norme che disciplinano l’assunzione dei dipendenti, ivi compresa la Legge n. 68/1999. In considerazione della peculiarità delle prestazioni oggetto del presente appalto, l’operatore economico aggiudicatario non sarà tenuto a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori già impiegati ex art. 50 D. Lgs. 50/2016.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Per lo svolgimento del servizio, l’Appaltatore si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), assunto con rapporto di lavoro subordinato, prevalentemente a tempo indeterminato, evitando forme di lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di collaborazione, a progetto, o comunque determinati. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e xx.xx., ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa; L’Appaltatore si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori. L'Appaltatore deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalità previste nel contratto d’appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione, su quanto contenuto nel DUVRI. L’Appaltatore dovrà consegnare, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche, mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto ed assolvimento del percorso formativo. La ditta avrà l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza il Comune di Pietrasanta da ogni responsabilità in merito. La ditta ed il personale da essa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale previste dal Comune di Pietrasanta per il proprio personale, rese note attraverso il ...
PERSONALE DELL’APPALTATORE. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con il cronoprogramma e con la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
PERSONALE DELL’APPALTATORE. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire e ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione lavori. L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti a osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità sia penale che civile per i danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere. La stazione appaltante procederà d’ufficio alle verifiche di legge.
PERSONALE DELL’APPALTATORE l personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere da eseguire; sarà dunque formato e informato in materia di sicurezza sul lavoro, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:
1. I regolamenti in vigore in cantiere;
2. Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione;
4. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’appaltatore medesimo. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.