Compiti, diritti e doveri Clausole campione

Compiti, diritti e doveri. Ogni commissione di previdenza, propria all'istituto di previdenza affiliato, costituisce il solo organo parite- tico dello stesso. La commissione di previdenza esercita in particolare i seguenti compiti: a) approva un regolamento di previdenza del perso- nale redatto dalla Fondazione e definisce gli obiet- tivi di rendimento sulla base del piano di previ- denza offerto e scelto dalla Fondazione; b) informa i beneficiari sull'organizzazione, sull'atti- vità e sulla situazione patrimoniale dell'istituto dì previdenza affiliato; c) controlla che il datore di lavoro adduca i documenti e le comunicazioni come previsto dal contratto d'assicurazione; d) controlla che i contributi vengano versati alla loro scadenza; e) collabora nella raccolta dei documenti necessari per la giustificazione dei diritti in caso di evento assicurato; f) comunica al Consiglio di fondazione, subito dopo avere deliberato, i cambiamenti a livello regola- mentare dei diritti alle prestazioni; g) collabora nell'accertamento dei diritti alle presta- zioni e nella decisione in merito al pagamento di prestazioni; h) decide circa l'utilizzazione dei fondi accantonati nell'ambito delle misure speciali conformemente alla LPP, nella misura in cui ciò non risulta già re- golato dalla legge o dal regolamento di previdenza a favore del personale; i) decide, in conformità dello scopo della Fonda- zione, in merito all'utilizzazione dei mezzi liberi dell'istituto di previdenza affiliato; j) adempie ai suoi obblighi di informazione e di coo- perazione nei confronti della Fondazione, degli as- sicurati e dei datori di lavoro secondo le disposi- zioni del regolamento di previdenza del personale. Le comunicazioni fatte dalla Commissione di previ- denza al Consiglio di fondazione sono legalmente va- lide unicamente se giungono in forma scritta alla Sede centrale della Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche cantonali a Basilea.
Compiti, diritti e doveri. Alla commissione di previdenza spettano i seguenti compiti: a) approva un regolamento della previdenza del per- sonale preparato dalla Fondazione e stabilisce gli obbiettivi di prestazione in base al piano di previ- denza proposto dalla Fondazione e da lei scelto; b) informa i beneficiari sull'organizzazione, sull'atti- vità e sulla situazione patrimoniale dell'istituto dì previdenza affiliato; c) controlla che il datore di lavoro adduca i documenti e le comunicazioni come previsto dal contratto d'affiliazione; d) controlla che i contributi vengano versati alla loro scadenza; e) collabora nella raccolta dei documenti necessari per la giustificazione dei diritti in caso di evento assicurato; f) comunica al Consiglio di fondazione, subito dopo avere deliberato, i cambiamenti a livello regola- mentare dei diritti alle prestazioni; g) collabora nell'accertamento dei diritti alle presta- zioni e nella decisione in merito al versamento delle prestazioni; h) decide, in conformità dello scopo della Fonda- zione, in merito all'utilizzazione dei mezzi liberi dell'istituto di previdenza affiliato;