Contratto di affiliazione
Contratto di affiliazione
Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
Edizione gennaio 2022
Contratto di affiliazione
Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
1 Affiliazione alla Fondazione 1.1
L'impresa firmataria (di seguito chiamata impresa) si
affilia a Swisscanto Fondazione collettiva delle Ban- che Cantonali con sede a Basilea (di seguito chia- mata Fondazione) allo scopo di attuare la previdenza professionale.
1.2
La Fondazione è organizzata come fondazione col- lettiva e registrata come tale presso la BSABB, BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel e nel Registro della previdenza professionale in base all'art. 48 LPP. L'impresa affiliata costituisce un istituto di previdenza indipendente all'interno della Fondazione.
La Fondazione adempie le esigenze contenute nella legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e garantisce così le prestazioni minime pre- scritte da questa legge.
1.3
Per la copertura dei rischi di morte e d'incapacità di guadagno è stato stipulato un contratto d'assicura- zione collettiva sulla vita tra la Fondazione, in qualità di stipulante dell'assicurazione, e Helvetia Compa- gnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA a Basilea (di seguito chiamata Helvetia). Il rischio di longevità è a carico della Fondazione stessa.
1.4
L'investimento del patrimonio di previdenza avviene tramite il Consiglio di fondazione che si basa sulle di- sposizioni della LPP.
1.5
Con l'affiliazione alla Fondazione l'istituto di previ- denza affiliato ha diritto alle parti di eccedenze accor- date alla Fondazione e risultanti dal contratto di assi- curazione collettiva sulla vita, nonché ad una parteci- pazione agli utili ricavati dall'investimento dei capitali di risparmio nel quadro delle disposizioni regolamen- tari.
1.6
Se necessario la Fondazione può trasmettere alla Banca Cantonale competente, per l'elaborazione, i dati relativi all'impresa risultanti dalla gestione del rapporto d'affiliazione.
2 Basi 2.1
Diritti e doveri dei contraenti risultano dal presente contratto di affiliazione, dal piano di previdenza (pre- stazioni e finanziamento), dal regolamento inerente le spese di gestione, dall'atto di Fondazione, dal regola- mento elettorale per l'elezione del Consiglio di fonda- zione e dal regolamento d'organizzazione. L'impresa affiliata riconosce le basi giuridiche attuali nonché eventuali modifiche successive delle stesse
2.2
Il piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) come pure il regolamento inerente le spese di ge- stione sono parti integranti del presente contratto di affiliazione. L'impresa conferma di essere a cono- scenza del loro contenuto.
2.3
I rapporti tra la Fondazione e i destinatari (i beneficiari della Fondazione) sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di previdenza del personale. Il rego- lamento di previdenza del personale è composto dal piano di previdenza e dalle Disposizioni generali del regolamento della Fondazione. La Fondazione è te- nuta a realizzare la previdenza secondo il regola- mento e in particolare a erogare le prestazioni rego- lamentari.
3 Amministrazione paritetica/ commissione di previdenza
3.1
Al più tardi dopo la firma del presente contratto, l'im- presa affiliata si impegna a far eleggere, conforme- mente alle disposizioni contemplate nel regolamento d'organizzazione, i rappresentanti dei dipendenti in seno alla commissione di previdenza, nonché a desi- gnare i rappresentanti del datore di lavoro. In caso di vacanza e all'inizio di ogni periodo d'insediamento la commissione di previdenza va completata, rispettiva- mente costituita.
3.2
L'impresa affiliata è d'accordo con l'attuale composi- zione del Consiglio di fondazione e può, conforme- mente al regolamento elettorale, partecipare a possi- bili elezioni suppletive. L'impresa prende in partico- lare conoscenza delle disposizioni contenute nell'atto di Fondazione e nel regolamento elettorale in merito alla nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione e le approva.
4 Obblighi di cooperazione
4.1
L'impresa è tenuta a notificare alla Fondazione il pro- prio personale per l'ammissione nella previdenza.
4.2
Alla Fondazione vanno notificati nel termine pre- scritto:
le nuove assunzioni, incl. l'eventuale categoria di appartenenza delle persone, al più presto 90 giorni prima e al più tardi 60 giorni dopo l'inizio del rapporto di lavoro rispettivamente dell'obbligo as- sicurativo, indicando le persone che non sono as- sicurate secondo la Legge federale sull'assicura- zione contro gli infortuni (LAINF);
la modifica della categoria delle persone, i casi d'incapacità lavorativa e d'incapacità di guadagno di una durata superiore ai 3 mesi senza interru- zione e altri dati determinanti per l'attuazione della previdenza (per esempio cambiamento dello stato civile) vanno notificati immediatamente.
Vanno immediatamente notificati alla Fondazione i casi di decesso e quelli di scioglimento del rapporto di lavoro, nonché i salari che, a seguito di riduzioni salariali, non raggiungono più l'importo limite regola- mentare, fissato per l'ammissione nella previdenza. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro deve inoltre essere comunicato l'indirizzo valido per il tra- sferimento della prestazione d'uscita nonché l'indi- xxxxx privato della persona uscente. Va ugualmente notificato se lo scioglimento del rapporto di lavoro è avvenuto per motivi di salute.
Le persone da assicurare e i rispettivi salari base vanno notificati alla Fondazione all’inizio dell’anno.
4.3
L'impresa affiliata è obbligata a partecipare all'attua- zione delle misure adottate nel quadro della gestione delle prestazioni.
4.4
Per tutte le notifiche dell'effettivo del personale vanno utilizzati gli appositi moduli, messi a disposizione dalla Fondazione, che vanno compilati in modo veri- tiero e in ogni loro parte.
4.5
Per le nuove assunzioni, nonché all'inizio di ogni anno, la Fondazione redige per ogni persona assicu- rata un certificato di previdenza individuale in cui sono visibili le future prestazioni di previdenza. I cer- tificati di previdenza vengono spediti direttamente alla persona assicurata o resi accessibili per via elettro- nica.
L'impresa affiliata è tenuta a consegnare a ogni per- sona assicurata i regolamenti di previdenza del per- sonale redatti dalla Fondazione, qualora non sia pos- sibile spedirli o renderli accessibili per via elettronica a ogni persona assicurata.
4.6
L'impresa è esclusiva responsabile dell'adempimento di disposizioni contrattuali collettive (CCL). In partico- lare l'impresa è tenuta a comunicare immediatamente alla Fondazione l'assoggettamento a un CCL o le mo- difiche di disposizioni vigenti del CCL. Solo quelle di- sposizioni del CCL che sono esplicitamente conve- nute dal contratto d'affiliazione o dal regolamento di previdenza del personale hanno carattere vincolante nel rapporto di previdenza e possono essere recla- mate nei confronti della Fondazione.
5 Pagamento dei contributi/scadenza 5.1
L'impresa si impegna a versare la totalità dei contri- buti fatturati dalla Fondazione. Sono fatti salvi adatta- menti dei contributi, in particolare dovuti a variazioni delle basi di calcolo attuariali, nonché i contributi sup- plementari. I contributi dovuti dai dipendenti vanno dedotti dal loro salario e trasferiti periodicamente (come minimo trimestralmente) alla Fondazione.
5.2
Il giorno determinante è il 1o gennaio di un anno. Gli adattamenti del salario, delle prestazioni e dell'am- montare dei contributi avvengono di massima il giorno determinante.
5.3
I contributi per le prestazioni di rischio, quelli per il ri- spettivo adeguamento all’evoluzione dei prezzi, i con- tributi concernenti le spese nonché eventuali contri- buti riscossi dalla Fondazione per la costituzione di accantonamenti tecnici o necessari ai fini operativi giungono a scadenza all’inizio di ogni anno, rispetti- vamente al momento dell’ammissione di un collabo- ratore nella previdenza del personale o alla data di una mutazione in corso d’anno. Gli accrediti di vec- chiaia e i contributi per il fondo di garanzia giungono a scadenza alla fine di un anno mentre, in caso di cessazione del servizio scadono alla data stessa dello scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di decesso il giorno del decesso e in caso di riduzioni salariali inferiori al limite di ammissione regolamen- tare il giorno della fine dell'assicurazione.
5.4
Per i pagamenti effettuati prima della data di sca- denza è accreditato un interesse mentre per quelli ar- retrati è addebitato un interesse di mora, senza noti- fica di una diffida. La Fondazione è autorizzata a fis- sare dei tassi d'interesse conformi alla situazione di mercato e ad adattarli in qualsiasi momento alle nuove circostanze.
La Fondazione non addebita tuttavia alcun interesse di mora se i pagamenti per i contributi dovuti all'inizio di un anno, rispettivamente all'ammissione di un nuovo dipendente nella previdenza per il personale, le pervengono nel termine di 30 giorni a contare dalla relativa scadenza.
Un saldo a favore della Fondazione, sussistente alla fine di un anno civile, compresi eventuali interessi di mora maturati, è riportato come credito di capitale all'anno civile successivo. Un saldo a favore dell'im- presa affiliata, compresi eventuali interessi maturati, è accreditato quale acconto sui contributi relativi all'anno successivo.
Alla fine di un anno civile la Fondazione redige un estratto del conto incasso. Il saldo che figura sullo stesso è considerato come accettato se l'impresa af- filiata non notifica per scritto eventuali obiezioni in merito nel termine di 4 settimane, a contare dalla ri- cezione dell'estratto di conto.
5.5
In caso di ritardi nel pagamento da parte dell'impresa affiliata, la Fondazione è inoltre autorizzata a ridurre le proprie prestazioni all'importo del patrimonio di pre- videnza, nella misura in cui l'impresa non ha effet- tuato il pagamento dei contributi, giunti a scadenza, entro 14 giorni dalla ricezione di una diffida scritta, sotto comminatoria delle conseguenze della mora. In vista della rimessa in vigore della precedente coper- tura assicurativa, restano dovuti anche in seguito i contributi fatturati.
Il patrimonio di previdenza si compone del patrimonio di previdenza effettivamente esistente (comprese le prestazioni di Helvetia previste dal contratto d'assicu- razione), nonché di eventuali distribuzioni ai creditori del fallimento rispettivamente ricavati della realizza- zione del pegno e di eventuali prestazioni del fondo di garanzia. La Fondazione non risponde di riduzioni delle prestazioni, attribuibili a ritardi nel pagamento nei confronti di Helvetia.
5.6
Il Consiglio di fondazione può, durante la durata del contratto di affiliazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di previdenza, applicare delle misure di risanamento come, in particolare, il prelievo di importi di risanamento straordinari, qua- lora dovesse riscontrare una copertura insufficiente della Fondazione. Gli importi di risanamento sono fat- turati direttamente al datore di lavoro quale debitore solidale, che può applicare alla lettera le modalità per il pagamento delle prestazioni di rischio per questi prelievi straordinari. Per gli istituti di previdenza che sulla base di un prodotto concordato a parte con la Fondazione presentano il grado di copertura rilevante a livello di istituto di previdenza, la copertura insuffi- ciente accertata dell'istituto di previdenza costituisce la base per dette misure.
5.7
L'impresa affiliata può accumulare presso la Fonda- zione delle riserve contributive destinate al finanzia- mento dei futuri contributi del datore di lavoro. In caso di ritardi nel pagamento la Fondazione è autorizzata a dedurre dalle riserve contributive la quota contribu- tiva del datore di lavoro che è giunta a scadenza.
L'impresa affiliata può inoltre, in caso di copertura in-
sufficiente della Fondazione, decidere di versare dei contributi su un conto bloccato specifico denominato
«riserve contributive del datore di lavoro, con rinuncia all'uso».
5.8
La Fondazione non è responsabile dell'aspetto della deducibilità fiscale dei contributi.
6 Responsabilità
Se al verificarsi di un caso assicurato sussistono delle lacune a livello di copertura, attribuibili a inadempi- mento contrattuale da parte dell'impresa affiliata, in modo particolare a inadempimento di un obbligo di cooperazione (cifra 4) o a ritardi nel pagamento, l'im- presa affiliata risponde interamente delle prestazioni regolamentari dovute dalla Fondazione.
7 Entrata in vigore/disdetta/rescissione 7.1
Il presente contratto di affiliazione entra in vigore, con la controfirma da parte della Fondazione, alla data convenuta nel piano di previdenza (prestazioni e fi- nanziamento) e sostituisce eventuali precedenti con- venzioni. È concluso per una durata fissa di 5 anni e può essere disdetto per la prima volta dopo la sca- denza di tale durata fissa per il 31 dicembre. La di- sdetta del contratto da parte dell'impresa affiliata ri- chiede l'approvazione scritta della Commissione di previdenza. Quest'ultima e il datore di lavoro devono confermare che la rescissione del contratto è avve- nuta di comune accordo con il personale o con l'even- tuale rappresentanza dei dipendenti (conformemente alla Legge sulla partecipazione).
7.2
Se la disdetta non è in possesso della Fondazione al più tardi 6 mesi prima della scadenza del contratto, esso si rinnova tacitamente, di volta in volta, per un altro anno. Il termine di disdetta rimane invariato.
7.3
La Fondazione è autorizzata a disdire, con effetto im- mediato, il presente contratto in caso di ritardi nel pa- gamento dei contributi oppure di grave inadempi- mento degli obblighi di cooperazione. Tale diritto spetta alla Fondazione anche nel caso in cui la com- missione di previdenza emani delle disposizioni o prenda decisioni che risultino in contraddizione con lo scopo della Fondazione, con i principi di quest'ultima, con il regolamento di previdenza o con il piano delle prestazioni e di finanziamento convenuto e se la com- missione di previdenza continua ad attenersi a quanto sopra nonostante un ammonimento scritto da parte della Fondazione.
7.4
La Fondazione è autorizzata a disdire il contratto an- che prima della scadenza della durata contrattuale nella misura in cui durante un periodo minimo di 12 mesi l'istituto di previdenza non registra alcuna per- sona assicurata né alcun beneficiario di una rendita.
7.5
In caso di rescissione del contratto di affiliazione è applicabile la cifra 3 del regolamento inerente le spese di gestione. La sospensione del contratto d'af- filiazione può comportare l'applicazione del regola- mento di liquidazione parziale e totale.
7.6
Dopo la rescissione del contratto di affiliazione, il pa- trimonio dell'istituto di previdenza affiliato è trasferito al nuovo istituto di previdenza, oppure – se l'impresa è contemporaneamente posta in liquidazione – è uti- lizzato conformemente alle disposizioni regolamen- tari relative alla prestazione di libero passaggio.
Se lo scioglimento del contratto di affiliazione è do- vuto alla disdetta da parte dell'impresa o se lo sciogli- mento avviene a causa di disdetta da parte della Fon- dazione poiché l'impresa stessa infrangeva l'obbligo di collaborazione rispettivamente di pagamento dei contributi, e la Fondazione nel calcolo del valore di liquidazione, nel rispetto della cifra 3 del regolamento inerente le spese di gestione, è costretta a ridurre gli accrediti di vecchiaia minimi previsti dalla LPP, l'im- presa è chiamata solidalmente con la Commissione di previdenza a rifondere la differenza (ad esempio: sotto forma di premio unico, con garanzie di copertura del disavanzo da parte della nuova Istituzione di pre- videnza).
7.7
Se lo scioglimento del contratto avviene su richiesta dell'impresa affiliata o conformemente alla cifra 7.3 vengono trasferiti alla nuova Istituzione di previdenza indicata dall'impresa stessa, oltre all'intero personale anche tutti coloro i quali ricevono delle prestazioni per incapacità lavorativa. Ciò vale pure per le persone as- sicurate la cui incapacità lavorativa è accertata solo
dopo lo scioglimento del contratto, ma la cui causa era antecedente allo scioglimento del contratto.
Con lo scioglimento del contratto d'affiliazione deca- dono per la Fondazione tutti gli obblighi previdenziali nei confronti delle persone che percepiscono delle prestazioni. L'impresa è responsabile del trasferi- mento conforme alla nuova Istituzione di previdenza sia delle persone che percepiscono delle prestazioni previdenziali, sia dei loro diritti a prestazioni previden- ziali.
Le persone assicurate che al momento dello sciogli- mento del contratto vantano dei diritti per rendite di vecchiaia o per i superstiti, rimangono nella Fonda- zione anche dopo lo scioglimento del contratto d'affi- liazione.
7.8
In caso di rescissione del contratto di affiliazione da parte della Fondazione (senza che si verifichino le cause di rescissione del contratto di cui alla cifra 7.3 precedente), compete alla Fondazione, di comune accordo con l'istituto di previdenza subentrante, deci- dere se i beneficiari di rendite rimangono presso la Fondazione o passano al nuovo istituto di previdenza. Se le due parti summenzionate non riescono a met- tersi d'accordo in merito, i beneficiari di rendite riman- gono presso la Fondazione.
7.9
La Fondazione è tenuta a notificare la rescissione del contratto di affiliazione all'autorità competente previ- sta in virtù delle disposizioni legali in vigore.
7.10
Per controversie derivanti dal presente contratto il foro si definisce in base all'art. 73 LPP.
Allegati:
Piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) Regolamento dei costi
Atto di Fondazione Regolamento elettorale Regolamento d'organizzazione
L'impresa affiliata conferma di concludere il presente contratto di affiliazione di comune accordo con il personale o l'eventuale rappresentanza dei dipendenti (conformemente alla Legge sulla partecipazione).
Luogo, data: Basilea,
Impresa (denominazione in base all'iscrizione nel registro di commercio), firma/e: | Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali |
Regolamento dei costi
Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
1 Basi
Il presente regolamento è parte integrante del con- tratto di affiliazione stipulato tra la Fondazione ed il datore di lavoro (cifra 2.2).
2 Spese per maggiore aggravio amministrativo
2.1
Per coprire le spese relative ai lavori amministrativi qui di seguito elencati, la Fondazione addebita i se- guenti importi:
Interpellazioni per lettera raccomandata
in relazione a contributi arretrati CHF 300.– Accordi di pagamenti rateali CHF 250.– Procedure d'esecuzione (spese d'ufficio escluse):
- Domanda d'esecuzione CHF 500.–
- Domanda di continuazione
dell'esecuzione CHF 500.–
- Domanda di fallimento rispettiva-
mente di realizzazione del pegno CHF 500.–
Accertamenti che la Fondazione deve compiere in seguito alla non osservanza, da parte dell'impresa affiliata per l'attuazione della previdenza del personale, dell'obbligo di cooperazione
(per esempio richiesta di liste di a regia, salari alla Cassa di Compensazione al minimo AVS competente) CHF 500.–
Richiesta di prestazioni al Fondo di Garanzia per l'istituto di previdenza
affiliato insolvente CHF 500.–
Prestazioni di servizio non comprese nell'ordinaria amministrazione a regia
2.2
Questi costi sono addebitati all'impresa affiliata.
3 Scioglimento del contratto 3.1
In caso di scioglimento del contratto il valore di liqui- dazione ammonta al 100 % del patrimonio dell'istituto di previdenza affiliato, eventualmente ridotto confor- memente alle disposizioni seguenti.
3.2
Se al momento della valutazione degli investimenti della Fondazione risulta uno scoperto, lo stesso verrà dedotto percentualmente dal patrimonio dell'istituto di previdenza affiliato e contabilizzato come perdita. Per gli istituti di previdenza che sulla base di un prodotto concordato a parte con la Fondazione presentano il grado di copertura rilevante a livello di istituto di pre- videnza, la copertura insufficiente accertata dell'isti- tuto di previdenza costituisce la base per l'accerta- mento della percentuale di perdita.
3.3
Se lo scioglimento del contratto d'affiliazione com- porta un trasferimento di beneficiari di prestazioni di previdenza al nuovo istituto di previdenza, l'importo della riserva matematica d'inventario, trasferita in ag- giunta al valore di rescissione del contratto, è calco- lato dalla Fondazione, ovvero dalla Helvetia Compa- gnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, appli- cando le basi tariffarie di quest'ultima nonché le di- sposizioni legali determinanti.
3.4
In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione in seguito ad apertura di fallimento o a liquidazione dell'impresa oppure perché quest'ultima non occupa più dipendenti, dal patrimonio dell'istituto di previ- denza affiliato viene inoltre dedotto un importo sup- plementare, calcolato in base ai costi effettivi cagio- nati; tale deduzione ammonta come minimo a CHF 1500.–.
4 Modifiche del regolamento 4.1
Il Consiglio di fondazione può decidere in qualunque momento, per fondati motivi, una xxxx.xx del pre- sente regolamento.
4.2
Eventuali modifiche devono essere notificate per iscritto ai datori di lavoro affiliati almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore.
5 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Swisscanto
Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Il Consiglio di fondazione
Atto di Fondazione
Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
Versione riveduta dell'atto di fondazione del 25 giu- gno 1973 (versione conforme alla decisione dell'auto- xxxx di vigilanza del 5 gennaio 2011), conformemente alla decisione del Consiglio di fondazione del 21 giu- gno 2012 e alla conseguente decisione dell'autorità di vigilanza del 4 gennaio 2013.
Art. 1 Nome e sede
Con il nome Swisscanto Fondazione collettiva, l'U- nione delle banche cantonali svizzere e Patria So- cietà mutua svizzera di assicurazioni sulla vita a Ba- silea, chiamate in seguito fondatori, istituiscono una fondazione con sede a Basilea secondo gli art. 80 e seguenti del CC.
Art. 2 Scopo
(1) La Fondazione ha come scopo la previdenza pro- fessionale, obbligatoria e facoltativa, conformemente alla LPP, per i dipendenti ed i datori di lavoro in caso di vecchiaia e di incapacità di guadagno, rispettiva- mente, in caso di decesso degli stessi, per i loro su- perstiti o per le persone prossime. La Fondazione può anche concedere una copertura previdenziale che supera le prestazioni da assicurare obbligatoria- mente. La Fondazione si propone inoltre la previ- denza a favore dei dipendenti e dei loro superstiti che, senza colpa, si trovano in stato di bisogno.
(2) Il patrimonio della Fondazione non può essere uti- lizzato per prestazioni che i datori di lavoro, affiliati alla Fondazione, sono tenuti a versare per legge ai loro dipendenti o che sono soliti versare a comple- mento come rimunerazione per servizi resi come le indennità di carovita, le gratificazioni, i premi d'anzia- nità, ecc.
(3) La previdenza per il datore di lavoro in caso di vec- chiaia, di invalidità e di decesso deve essere limitata alle prestazioni regolamentari. Non sono ammesse le prestazioni facoltative (ex gratia). Del resto per il da- tore di lavoro valgono gli stessi diritti e doveri come per i dipendenti.
(4) La Fondazione persegue il suo scopo in special modo affidando la commercializzazione dei propri prodotti previdenziali e l'investimento del patrimonio di previdenza preferibilmente alle banche cantonali svizzere ed ai loro soci in rete affiliati all'Unione delle banche cantonali svizzere. La Fondazione gestisce inoltre una cassa di risparmio propria ad ogni singolo istituto di previdenza affiliato, conformemente ai mezzi messi a sua disposizione e sulla base del re- golamento specifico e ha la facoltà di concludere
contratti assicurativi per tutti o singoli rischi, preferibil- mente con la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicu- razioni sulla Vita SA a Basilea. La Fondazione deve sempre essere la stipulante e la beneficiaria dell'as- sicurazione.
(5) La gestione della Fondazione avviene attraverso la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA.
Art. 3 Patrimonio della Fondazione
(1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal pa- trimonio sociale e dai patrimoni di previdenza dei sin- goli istituti di previdenza affiliati.
(2) È esclusa la restituzione del patrimonio della Fon- dazione, o di parte di esso, ai datori di lavoro affiliati oppure ai fondatori. Il patrimonio della Fondazione non può essere destinato a scopi diversi da quelli della previdenza a favore del personale.
Art. 4 Patrimonio sociale
(1) Il patrimonio sociale è costituito dal deposito ini- ziale di CHF 10'000.00 versato dai fondatori, dall'au- mento di accantonamenti e riserve propri della Fon- dazione e necessari all'esercizio, da eventuali dona- zioni di terzi nonché dai ricavi del patrimonio sociale.
(2) Il patrimonio sociale risponde in primo luogo degli impegni della Fondazione che non risultano da diritti previdenziali. Per questi ultimi il patrimonio sociale ri- sponde soltanto se gli stessi non possono venire co- perti dal corrispondente patrimonio di previdenza a causa di mancanze intenzionali o colpose della Fon- dazione, del Consiglio di fondazione, della commis- sione degli investimenti, degli organi di controllo op- pure della sede centrale.
Art. 5 Patrimonio di previdenza
(1) I patrimoni di previdenza degli istituti di previdenza sono costituiti dai contributi di previdenza versati dai datori di lavoro e dai dipendenti affiliati. Questi con- tributi di previdenza vengono utilizzati per la costitu- zione di capitali di risparmio, per la stipulazione di as- sicurazioni complementari (assicurazioni di rischio, assicurazioni di rendite e simili) nonché per la costi- tuzione di accantonamenti per i rischi assunti dalla Fondazione stessa necessari per la realizzazione della previdenza professionale dei datori di lavoro e dei dipendenti affiliati.
(2) Oltre ai contributi dei datori di lavoro e dei dipen- denti, fanno parte del patrimonio di previdenza dei singoli istituti di previdenza affiliati anche le quote delle eccedenze versate agli istituti di previdenza de- rivanti dal contratto d'assicurazione, i contributi per il fondo di garanzia (conformemente alla LPP), i diritti della Fondazione nei confronti del fondo di garanzia in caso di struttura d'età sfavorevole o in caso di in- solvenza dei singoli istituti di previdenza affiliati, le ri- serve contributive dei datori di lavoro, accumulate ap- positamente, ed eventuali ulteriori donazioni dei da- tori di lavoro o di terzi.
(3) II patrimonio di previdenza di un istituto di previ- denza affiliato risponde unicamente e primariamente per gli impegni della Fondazione che risultano dai di- ritti previdenziali acquisiti dai beneficiari dell'istituto di previdenza affiliato, nonché delle conseguenze dei danni che la rispettiva commissione di previdenza ha causato intenzionalmente o colposamente.
(4) I diritti dei beneficiari di un istituto di previdenza affiliato, nell'ambito sovraobbligatorio sono limitati alla consistenza del corrispondente patrimonio previ- denziale.
Art. 6 Investimento del patrimonio della Fondazione
Per l'investimento iI Consiglio di fondazione emana delle direttive.
Art. 7 Regolamento di previdenza
Per ogni datore di lavoro affiliato e per i suoi dipen- denti viene rilasciato un regolamento di previdenza che definisce il genere e l'ammontare dei contributi di previdenza e delle prestazioni di previdenza, la cer- chia dei beneficiari, nonché tutte le altre disposizioni necessarie per la previdenza a favore del personale.
Art. 8 Organi
Gli organi della Fondazione sono:
a) il Consiglio di fondazione
b) la gerente
c) la commissione degli investimenti
d) le commissioni di previdenza
Art. 9 Consiglio di fondazione
(1) Il Consiglio di fondazione è composto da 12 (do- dici) membri (persone fisiche) di cui 6 (sei) sono rap- presentanti dei datori di lavoro e 6 (sei) sono rappre- sentanti dei dipendenti delle ditte affiliate. Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé. Al momento in cui si viene a conoscenza della disdetta del rapporto con- trattuale di adesione da parte della controparte, il ri- spettivo rappresentante del datore di lavoro, rispetti- vamente dei dipendenti, viene escluso, con effetto im- mediato, dal Consiglio di fondazione.
(2) Il Consiglio di fondazione promulga un regola- mento d'organizzazione, conforme alla LPP, modifi- cabile in qualsiasi momento, che definisce la compo- sizione delle commissioni di previdenza e la distribu- zione delle competenze e dei compiti fra gli organi come pure un regolamento elettorale che definisce le modalità per la costituzione del Consiglio di fonda- zione. L'apporto di modifiche al regolamento d'orga- nizzazione e al regolamento elettorale comporta il consenso di almeno i due terzi di tutti i membri della Fondazione.
(3) La Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA in qualità di gerente della Fondazione, per i compiti che le spettano, definisce i diritti di firma come pure le persone aventi tale diritto.
Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale se la metà dei suoi membri è presente. Fatto riservato l'art. 9 cpv. 2 e l'art. 17 lo stesso delibera a maggio- ranza semplice. In caso di parità di voti è determi- nante quello del presiedente.
(4) II Consiglio di fondazione incarica un organo di re- visione di verificare ogni anno la gestione, la contabi- lità e l'investimento patrimoniale. Lo stesso deve inol- trare il relativo rapporto al Consiglio di fondazione e all'autorità di vigilanza.
(5) II Consiglio di fondazione incarica un perito rico- nosciuto in materia di previdenza professionale di ve- rificare periodicamente l'istituto di previdenza.
Art. 10 Commissione degli investimenti
La Commissione degli investimenti è responsabile della sorveglianza del rispetto della strategia d'inve- stimento emessa dal Consiglio di fondazione come pure di inizializzare l'adeguamento di questa strategia alle mutate condizioni della situazione finanziaria della Fondazione. La commissione degli investimenti è composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri (persone fisiche). I membri sono scelti dal Consiglio di fonda- zione. Il Consiglio di fondazione elegge i membri ogni 4 (quattro) anni. I membri possono essere rieletti.
Art. 11 Commissioni di previdenza
La composizione e le modalità d'elezione per le com- missioni di previdenza paritetiche sono definite nel re- golamento d'organizzazione.
Art. 12 Contabilità
(1) La Fondazione tiene un conto separato per ogni istituto di previdenza affiliato, in modo particolare ri- guardo ai contributi di previdenza, ai capitali di rispar- mio accumulati, alle assicurazioni ed alle prestazioni di previdenza, come pure ai fondi o alle riserve per i contributi e per le prestazioni, accumulati in ecce- denza dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei suoi dipendenti.
(2) Per il patrimonio sociale viene tenuto un conto se- parato.
(3) La contabilità della Fondazione va chiusa, annual- mente, al 31 dicembre.
Art. 13 Contratti di affiliazione
(1) I contratti di affiliazione con i datori di lavoro affiliati necessitano della forma scritta.
(2) I contratti di affiliazione sono stipulati con l'accordo del personale o dell'eventuale rappresentanza dei di- pendenti (conformemente alla legge sulla partecipa- zione).
L'accordo è presunto a partire dal momento in cui i dipendenti hanno partecipato all'elezione della Com- missione di previdenza.
Art. 14 Scioglimento (parziale) di un istituto di previdenza
Le modalità di scioglimento (parziale) di un istituto di previdenza sono dettate dalle disposizioni regola- mentari emanate dal Consiglio di fondazione e modi- ficabili in ogni momento e approvate dall'Autorità di vigilanza competente.
Art. 15 Risoluzione della Fondazione
(1) In caso di scioglimento della Fondazione, il Con- siglio di fondazione decide circa l'utilizzazione di un eventuale saldo attivo del patrimonio della Fonda- zione. Prestazioni a favore dei fondatori, dei datori di lavoro affiliati oppure dei loro successori sono escluse.
(2) In tutti i casi è riservata l'approvazione dell'autorità di vigilanza.
Art. 16 Possibilità di risoluzione
(1) La Fondazione è sciolta se viene a mancare il suo scopo, oppure se lo stesso non può più essere realiz- zato.
(2) La risoluzione della Fondazione va sottoposta all'Autorità di vigilanza, per l'approvazione, sotto forma di richiesta.
Art. 17 Modifica dello statuto della Fondazione Le modifiche dello statuto, nel rispetto dello scopo della Fondazione, possono essere inoltrate da al- meno due terzi di tutti i membri del Consiglio di fon- dazione (Art. 2), sotto forma di richieste, all'Autorità di vigilanza per l'approvazione.
Regolamento elettorale
Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
per l'elezione del
Consiglio di fondazione della Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
1 Composizione del Consiglio di fondazione paritetico
Il Consiglio di fondazione è costituito da 12 membri (compreso il/la presidente). È composto dai rappre- sentanti dei dipendenti e dai rappresentanti del datore di lavoro.
1.1 Criteri elettorali
Per garantire la parità rispettivamente una adeguata rappresentanza i rappresentanti dei dipendenti e i rappresentanti del datore di lavoro devono adem- piere, possibilmente, ai seguenti criteri:
a) rappresentare i diversi settori;
b) rappresentare le diverse regioni della Svizzera. Ogni impresa affiliata può candidare per l'elezione nel Consiglio di fondazione un solo rappresentante (del datore di lavoro o dei dipendenti), rispettivamente uno solo potrà essere eletto.
1.2 Rappresentanza dei dipendenti
La rappresentanza dei dipendenti è composta da sei membri. Questi rappresentano tutti i dipendenti sala- riati che non partecipano, in seno all'impresa, a im- portanti decisioni di politica gestionale.
1.3 Rappresentanza dei datori di lavoro
La rappresentanza dei datori di lavoro è composta da sei membri. Questi rappresentano sia tutti i dipen- denti salariati che partecipano, in seno all'impresa, a importanti decisioni di politica gestionale sia gli organi societari e i proprietari delle ditte affiliate.
2 Circoscrizioni elettorali
Per l'elezione vengono formate due circoscrizioni: Circoscrizione elettorale 1: rappresentanti dei di-
pendenti della Commis- sione di previdenza delle imprese affiliate
Circoscrizione elettorale 2: rappresentati dei datori
di lavoro della Commis- sione di previdenza delle imprese affiliate
In ogni circoscrizione elettorale avrà luogo un'ele- zione autonoma.
3 Diritto di voto
3.1 Elettorato attivo
3.1.1 Per i rappresentanti dei dipendenti
Nella circoscrizione elettorale 1 hanno il diritto di voto i membri della Commissione di previdenza delle ditte affiliate, il cui contratto di affiliazione non è stato di- sdetto, rappresentanti dei dipendenti.
I membri delle Commissioni di previdenza che rap- presentano i dipendenti eleggono i sei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione, sulla base del materiale elettorale che è stato loro fornito (vedi alla cifra 5.5). Qualora su una scheda elettorale figu- rassero più di sei candidati, la stessa sarebbe consi- derata nulla.
3.1.2 Per i rappresentanti dei datori di lavoro Nella circoscrizione elettorale 2 hanno il diritto di voto i membri della Commissione di previdenza delle ditte affiliate, il cui contratto di affiliazione non è stato di- sdetto, rappresentanti del datore di lavoro.
I membri delle Commissioni di previdenza che rap- presentano il datore di lavoro eleggono i sei rappre- sentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fonda- zione, sulla base del materiale elettorale che è stato loro fornito (vedi alla cifra 5.5). Qualora su una scheda elettorale figurassero più di sei candidati, la stessa sarebbe considerata nulla.
3.2 Elettorato passivo
3.2.1 Come rappresentante dei dipendenti
Sono eleggibili i membri della Commissione di previ- denza delle ditte affiliate, rappresentanti dei dipen- denti.
3.2.2 Come rappresentante dei datori di lavoro Sono eleggibili i membri della Commissione di previ- denza delle ditte affiliate, rappresentanti del datore di lavoro.
3.3 Uso della lingua e conoscenze specifiche
Il Consiglio di fondazione delibera e protocolla le pro- prie decisioni in lingua tedesca.
Le Commissioni di previdenza si accertano che i can- didati rappresentanti dei dipendenti e rappresentanti del datore di lavoro possiedano oltre a sufficienti co- noscenze della lingua tedesca anche fondate cono- scenze nell'ambito del diritto previdenziale.
4 Proposte d'elezione
4.1 Proposte d'elezione del Consiglio di fondazione
Il Consiglio di fondazione, tenendo conto dei criteri elettorali secondo la cifra 1.1, propone alle Commis- sioni di previdenza delle ditte affiliate i candidati per il Consiglio di fondazione della loro circoscrizione.
Il Consiglio di fondazione può proporre, al minimo, sei ulteriori persone per ogni circoscrizione elettorale, af- finché in caso di uscita di un membro dal Consiglio di fondazione durante il periodo di carica, lo stesso possa essere sostituito dal subentrante (candidato di riserva).
4.2 Proposte d'elezione dalle circoscrizioni elettorali
Le Commissioni di previdenza delle ditte affiliate hanno il diritto di proporre ulteriori candidati per l'ele- zione.
Una proposta d'elezione da parte delle circoscrizioni elettorali è da inoltrare esclusivamente tramite l'appo- sito formulario e necessita, affinché sia considerata valida, dell'approvazione del candidato.
Le proposte d'elezione da parte delle circoscrizioni elettorali vanno inoltrate all'ufficio elettorale presso la sede principale della Fondazione, al più tardi 7 setti- mane prima della data delle elezioni.
Le proposte d'elezione inviate dalle circoscrizioni elettorali vengono controllate dall'ufficio elettorale in merito alla loro eleggibilità, conformemente alla cifra
3.2. La proposta d'elezione attuale viene comunicata alle circoscrizioni elettorali, al più tardi, 3 settimane prima della data delle elezioni.
4.3 Elezione tacita
Se in una o entrambe le circoscrizioni elettorali il nu- mero dei candidati alle elezioni è pari a quello dei seggi da occupare, nella rispettiva circoscrizione elet- torale non ci sarà votazione secondo la cifra 5 e i can- didati al Consiglio di fondazione figureranno eletti ta- citamente.
5 Procedimento elettorale
5.1 Principi elettorali generali
L'elezione di tutti i membri del Consiglio di fondazione avviene a scrutinio segreto.
5.2 Data dell'elezione
Le elezioni possono essere effettuate nell'ambito dell'elaborazione della dichiarazione annua dei salari.
5.3 Ufficio elettorale
Le elezioni saranno preparate ed effettuate da un uf- ficio elettorale.
Il Consiglio di fondazione designa i membri dell'ufficio elettorale scegliendoli fra i dipendenti della sede prin- cipale. Sono esclusi i membri del Consiglio di fonda- zione stesso.
L'ufficio elettorale redige prima di ogni elezione del
Consiglio di fondazione una breve istruzione eletto- rale, che è recapitata agli aventi diritto di voto, as- sieme alla documentazione elettorale.
Tutta la procedura elettorale potrà essere supportata tramite Internet.
5.4 Segreto dello scrutinio
L'ufficio elettorale determina un procedimento eletto- rale con il quale la segretezza dello scrutinio è garan- tita. Questo procedimento sarà comunicato agli aventi diritto di voto con il recapito del materiale elet- torale. Deve essere garantito che
i rappresentanti dei datori di lavoro di ogni Com- missione di previdenza non siano a conoscenza del comportamento elettorale dei rappresentanti dei dipendenti della stessa commissione di previ- denza e viceversa,
che le singole ditte affiliate non siano a cono- scenza del comportamento elettorale delle altre ditte e viceversa.
I membri dell'ufficio elettorale sono obbligati al silen- zio assoluto in merito a quanto da loro percepito, se il procedimento elettorale non può garantire in assoluto che vengano a conoscenza del comportamento elet- torale degli aventi diritto di voto.
5.5 Documentazione elettorale
La documentazione elettorale sarà recapitato separa- tamente ai membri delle Commissioni di previdenza rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro. La documentazione elettorale comprende:
l'istruzione elettorale, lista dei candidati.
5.6 Convocazione del corpo elettorale
Il giorno delle elezioni e, secondo la cifra 4.1, le pro- poste d'elezione del Consiglio di fondazione sono co- municate al più tardi 9 settimane prima delle elezioni.
5.7 Scrutinio
I candidati proposti per ogni circoscrizione elettorale saranno eletti da tutti gli aventi diritto di voto della cir- coscrizione elettorale corrispondente.
L'elezione deve avvenire tramite gli appositi formulari per l'elezione.
Sono eletti i candidati per ogni circoscrizione eletto- rale che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza semplice).
In caso di parità di voti è eletto il candidato che pre- senta la più lunga presenza quale membro nella Commissione di previdenza dell'impresa affiliata.
Qualora un eletto non ottemperasse ai criteri elettorali postulati alla cifra 1.1 l'ufficio elettorale può sostituirlo con il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti e che ottempera ai criteri richiesti.
I candidati che non sono stati eletti sono da prendere in considerazione come candidati di riserva, confor- memente alla cifra 6.2, sulla base del numero di voti da loro ottenuti.
5.8 Verifica delle elezioni
La validità dei formulari per l'elezione richiesti e per- venuti è esaminata dall'ufficio elettorale. Sono rite- nute valide solo i formulari per l'elezione compilati correttamente, che rispettano le disposizioni del rego- lamento elettorale e le istruzioni (vedi alla cifra 5.3), inoltrate nel termine stabilito, prima del giorno delle elezioni.
L'ufficio elettorale deve mettere a verbale tutte le sue attività e accertamenti e comunicare al Consiglio di fondazione i risultati delle elezioni.
L'ufficio elettorale s'incarica di pubblicare i risultati delle elezioni in modo adeguato.
Il Consiglio di fondazione neoeletto deve, durante la sua riunione costitutiva, constatare la validità delle elezioni.
6 Periodo di carica, subentro
6.1 Periodo di carica
Il periodo di carica dura 5 anni. Il ritiro di un rappre- sentante dei dipendenti o del datore di lavoro dalla Commissione di previdenza dell'impresa affiliata, du- rante il periodo di carica, comporta la sua esclusione dal Consiglio di fondazione.
Se il contratto di affiliazione è disdetto o sciolto con effetto immediato per altre ragioni, il rappresentante dei dipendenti o del datore di lavoro rispettivo è pure dimesso dal Consiglio di fondazione, con effetto im- mediato.
6.2 Sostituzione di un membro del Consiglio di fondazione dimissionario
A un membro del Consiglio di fondazione eletto che si ritira dal Consiglio di fondazione, subentra il candi- dato non eletto (candidato di riserva) che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Se nessun candidato di riserva può subentrare du- rante il periodo di carica del membro dimissionario, i membri del Consiglio di fondazione della rispettiva circoscrizione elettorale designano un nuovo membro del Consiglio di fondazione per il periodo di carica re- siduo.
7 Ricorsi
Contro i vizi di procedura nella preparazione e nell'e- secuzione dell'elezione può essere presentato un ri- corso fondato, in forma scritta presso la sede princi- pale della Fondazione, entro le due settimane se- guenti la constatazione della validità dell'elezione da parte del Consiglio di fondazione.
Il Consiglio di fondazione decide in merito al ricorso.
8 Entrata in vigore
Il presente regolamento elettorale entra in vigore il 1o aprile 2015.
Swisscanto
Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Il Consiglio di fondazione
Regolamento d'organizzazione
Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dello statuto della Fonda- zione, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento:
Art. 1 Commissioni paritetica di previdenza
1.1 Composizione
La commissione paritetica di previdenza, esistente per ogni istituto di previdenza affiliato, è composta come segue:
a) dai rappresentanti del datore di lavoro, nominati dal datore di lavoro stesso e
b) da un uguale numero di rappresentanti dei dipen- denti, eletti in seno agli assicurati, tenendo conto delle categorie dei dipendenti.
Ogni commissione di previdenza si costituisce da sé. Il presidente resta in carica al massimo per 3 anni, in base alla decisione della commissione di previdenza. L'elezione del presidente avviene con la maggioranza semplice di tutti i membri. Egli può essere rieletto. In mancanza di nuove elezioni alla scadenza del man- dato, il periodo di carica è tacitamente prolungato, ogni volta, per un ulteriore anno.
I membri della commissione di previdenza restano in carica per 3 anni. La durata della carica può essere estesa, con decisione della commissione di previ- denza, ad un massimo di 5 anni. In mancanza di nuove elezioni alla scadenza del mandato, il periodo di carica dei membri eletti è tacitamente prolungato, ogni volta, per un ulteriore anno. I membri possono essere rieletti.
Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta l'e- sclusione dalla commissione di previdenza. Per la ri- manente durata della carica viene eletto un sostituto. I cambiamenti in seno alla commissione di xxxxx- xxxxx vanno annunciati immediatamente al Consiglio di fondazione.
1.2 Elezione dei rappresentanti dei dipendenti
Tutti i dipendenti che fanno parte dell'istituto di previ- denza affiliato sono eleggibili ed hanno diritto di voto. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei voti espressi (maggioranza relativa). Risultano eletti i can- didati con il maggiore numero di voti al primo scruti- nio.
Lo stesso procedimento è applicato in caso di elezioni suppletive come previsto all'art. 1.1, paragrafo 4. L'avvenuta elezione va comunicata in forma scritta al Consiglio di fondazione con l'invio del protocollo dell'elezione.
1.3 Sedute; deliberazione
Ogni commissione di previdenza si riunisce tutte le volte che la gestione d'affari dell'istituto di previdenza affiliato lo esige, comunque almeno una volta all'anno. La convocazione avviene o su domanda del presidente oppure se la metà dei membri della com- missione di previdenza lo richiede.
II presidente dirige le sedute.
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice di tutti i membri.
Le decisioni vanno messe a verbale e quest'ultimo deve essere ogni volta firmato da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipen- denti. Questi verbali vanno inoltrati al Consiglio di fon- dazione se la Fondazione, in seguito alle decisioni prese, deve agire.
Se il Consiglio di fondazione constata un'illegalità, lo annuncia immediatamente alla commissione di previ- denza, rinviando semmai quest'ultima alle vie legali o adendo esso stesso le vie legali. Il Consiglio di fonda- zione non può annullare una decisione della commis- sione di previdenza, ma soltanto sospenderne l'attua- zione fino al termine di un procedimento dell'Autorità di vigilanza o di un procedimento giudiziario.
In caso di parità di voti il presidente ha un voto sup- plementare. Le commissioni di previdenza possono prevedere un altro procedimento. Eventuali decisioni in merito vanno comunque immediatamente comuni- cate al Consiglio di fondazione in base al verbale.
Le decisioni possono essere prese anche per via cir- colare. Ciò è possibile se tutti i membri della commis- sione si dichiarano d'accordo.
1.4 Compiti; diritti e doveri
Ogni commissione di previdenza, propria all'istituto di previdenza affiliato, costituisce il solo organo parite- tico dello stesso.
La commissione di previdenza esercita in particolare i seguenti compiti:
a) approva un regolamento di previdenza del perso- nale redatto dalla Fondazione e definisce gli obiet- tivi di rendimento sulla base del piano di previ- denza offerto e scelto dalla Fondazione;
b) informa i beneficiari sull'organizzazione, sull'atti- vità e sulla situazione patrimoniale dell'istituto dì previdenza affiliato;
c) controlla che il datore di lavoro adduca i documenti e le comunicazioni come previsto dal contratto d'assicurazione;
d) controlla che i contributi vengano versati alla loro scadenza;
e) collabora nella raccolta dei documenti necessari per la giustificazione dei diritti in caso di evento assicurato;
f) comunica al Consiglio di fondazione, subito dopo avere deliberato, i cambiamenti a livello regola- mentare dei diritti alle prestazioni;
g) collabora nell'accertamento dei diritti alle presta- zioni e nella decisione in merito al pagamento di prestazioni;
h) decide circa l'utilizzazione dei fondi accantonati nell'ambito delle misure speciali conformemente alla LPP, nella misura in cui ciò non risulta già re- golato dalla legge o dal regolamento di previdenza a favore del personale;
i) decide, in conformità dello scopo della Fonda- zione, in merito all'utilizzazione dei mezzi liberi dell'istituto di previdenza affiliato;
j) adempie ai suoi obblighi di informazione e di coo- perazione nei confronti della Fondazione, degli as- sicurati e dei datori di lavoro secondo le disposi- zioni del regolamento di previdenza del personale.
Le comunicazioni fatte dalla Commissione di previ- denza al Consiglio di fondazione sono legalmente va- lide unicamente se giungono in forma scritta alla Sede centrale della Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche cantonali a Basilea.
Art. 2 Consiglio di fondazione
2.1 Compiti e competenze
II Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Assume la direzione generale della Fondazione, provvede all'adempimento dei compiti di legge e definisce gli obiettivi strategici e i principi della Fondazione così come i mezzi atti alla loro rea- lizzazione. Stabilisce l'organizzazione della Fonda- zione, provvede alla sua stabilità finanziaria e vigila sulla gestione.
Il Consiglio di fondazione adempie ai seguenti compiti intrasmissibili e inalienabili:
a) definisce il sistema di finanziamento;
b) redige e approva il conto annuale;
c) ove possibile, stabilisce l'ammontare del tasso d'interesse tecnico e degli altri parametri tecnici;
d) nomina le persone incaricate della gestione (ivi comprese persone giuridiche);
e) promulga tramite regolamento le modalità di for- mazione e scioglimento delle riserve e degli ac- cantonamenti necessari per lo svolgimento delle attività;
f) organizza la contabilità;
g) emette e modifica tutti i regolamenti della Fonda- zione;
h) emana decisioni in merito all'offerta di prodotti di previdenza, in particolare riguardo ai piani delle prestazioni e di finanziamento (piani di previ- denza), e stabilisce i principi per l'utilizzo dei fondi liberi;
i) provvede alla nomina e alla revoca dell'ufficio di revisione con il consenso di almeno due terzi dei propri membri;
j) provvede alla nomina e alla revoca del perito in materia di previdenza professionale con il con- senso di almeno due terzi dei propri membri;
k) garantisce la formazione e il perfezionamento dei membri del Consiglio di fondazione e decide in merito a un'indennità adeguata per i suoi membri;
l) esegue un controllo periodico della conformità a medio e lungo termine degli investimenti del patri- monio agli obblighi della Fondazione.
Il Consiglio di fondazione adempie inoltre ai seguenti compiti:
m) disciplina in un regolamento il diritto di firma per la Fondazione secondo le disposizioni dell'atto di Fondazione. La corrispondenza mediante formu- lari nonché altri documenti scritti per le transazioni commerciali giornaliere ed emessi in grandi quan- tità possono essere forniti dalla Fondazione senza le firme degli aventi diritto di firma;
n) approva il rapporto di gestione;
o) decide annualmente sull'impiego dei risultati dell'investimento del patrimonio della Fondazione e sulle eccedenze ricavate dai contratti di assicu- razione;
p) approva il bilancio preventivo;
q) decide sulla sicurezza supplementare totale o par- ziale della Fondazione e sull'eventuale riassicura- tore e stipula il contratto di assicurazione;
r) si fa carico dell'obbligo d'informazione nei con- fronti degli assicurati quando questo obbligo non spetta al datore di lavoro o alla commissione di previdenza. Il Consiglio di fondazione può dele- gare l'obbligo di informazione alla gerente.
s) decide riguardo ai provvedimenti, basandosi sulla perizia attuariale del perito in materia di previ- denza professionale e sul rapporto dell'ufficio di revisione;
t) definisce i principi per i contratti con i partner di distribuzione (contratti quadro, regolamento sulle indennità);
u) approva i testi di base per le disposizioni generali dei regolamenti di previdenza del personale e dei contratti d'affiliazione;
v) stipula contratti per l'investimento e la gestione del patrimonio della Fondazione;
w) sceglie i membri della commissione d'investi- mento;
x) si fa garante dell’esistenza di un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità.
Se possibile, tutti gli altri compiti sono delegati alla gerente.
2.2 Decisioni
Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale se la metà dei suoi membri è presente. Fatto salvo l'art. 9 cpv. 2 dello statuto e per quanto riguarda la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione e dei periti in materia di previdenza professionale, delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti è determinante quello del presidente. Le decisioni possono essere prese anche per via circolare.
Art. 3 Gerente
3.1 Delegazione
Il Consiglio di fondazione trasferisce, nella misura consentita dalla legge, la gestione e l'esecuzione operativa della previdenza conformemente al con- tratto di affiliazione, al regolamento di previdenza e ad eventuali decisioni delle Commissioni di previ- denza, come pure delle decisioni del Consiglio di fon- dazione alla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicu- razioni sulla Vita SA (di seguito la Helvetia) in qualità di gerente.
3.2 Compiti della gerente
L'entità dei compiti delegati alla gerente da parte del Consiglio di fondazione è descritta alla cifra 3.1. I seguenti compiti rientrano nei compiti della gerente:
a) relazioni con le imprese affiliate, gli assicurati, le commissioni di previdenza, i partner di distribu- zione e i partner di rete delle banche cantonali, con le autorità (segnatamente l'Autorità di xxxx- xxxxx), il fondo di garanzia, la Fondazione istituto collettore, l'ufficio di revisione (esclusa l'accetta- zione dei rapporti di revisione), il perito in materia di previdenza professionale (esclusa l'accetta- zione del rapporto peritale), come pure gli altri isti- tuti di previdenza e di libero passaggio (segnata- mente nei casi di previdenza e libero passaggio e nelle fattispecie di liquidazione). La corrispon- denza mediante formulari nonché altri documenti scritti per le transazioni commerciali giornaliere ed emessi in grandi quantità possono essere forniti dalla gerente senza le firme degli aventi diritto di firma;
b) svolgimento dei compiti operativi e responsabilità tecnica per la realizzazione della previdenza pro- fessionale riguardo al portafoglio e agli affari nuovi, segnatamente in relazione alla consulenza e all'assistenza per le imprese affiliate, gli assicu- rati, le commissioni di previdenza e i canali di di- stribuzione;
c) esecuzione di tutti i compiti regolamentari non at- tribuiti a un altro organo della Fondazione;
d) proposta al Consiglio di fondazione riguardo al bi- lancio preventivo della Fondazione e assunzione della responsabilità in materia di bilancio preven- tivo;
e) stesura periodica del verbale di gestione all'atten- zione del Consiglio di fondazione;
f) attuazione della politica di accettazione secondo i principi stabiliti dal Consiglio di fondazione e nel rispetto delle direttive attuariali dell'assicuratore per la parte di prodotti riassicurata,
g) garanzia dell'amministrazione;
h) esecuzione della pianificazione delle vendite e supporto di marketing alla distribuzione;
i) gestione dei prodotti per la parte di prodotti non definita dal contratto d'assicurazione;
j) esecuzione dei compiti di investimento e del Cash Management (gestione della liquidità);
k) attuazione della partecipazione alle eccedenze ra- tificata dal Consiglio di fondazione;
l) esecuzione delle decisioni emesse dal Consiglio di fondazione;
m) esecuzione dei compiti che le sono delegati da parte del Consiglio di fondazione;
n) tenuta della contabilità e predisposizione delle basi per il conto annuale che deve essere redatto dal Consiglio di fondazione;
o) gestione del controlling della Fondazione;
p) predisposizione dei testi di base approvati dal Consiglio di fondazione per i regolamenti di previ- denza del personale, i piani di previdenza e i con- tratti d'affiliazione;
q) delega di un proprio rappresentante alle sessioni del Consiglio di fondazione con il compito di pro- tocollare le decisioni del Consiglio di fondazione stesso;
r) elaborazione delle basi per i regolamenti e gli ade- guamenti ai regolamenti richiesti dal Consiglio di fondazione o necessari per legge;
s) attuazione del controllo interno.
Nel caso in cui la Commissione di previdenza di un istituto di previdenza affiliato non può essere costi- tuita nel rispetto dell'art. 1.1 (per esempio nel caso di rescissione del contratto di affiliazione a seguito di li- quidazione dell'impresa affiliata o nel caso di man- cata presenza di dipendenti) il Consiglio di fonda- zione è chiamato ad agire e, a sua volta, delega i compiti spettanti alla Commissione di previdenza che non può essere costituita alla gerente.
I diritti e gli obblighi della gerente attinenti all'organiz- zazione degli investimenti sono disciplinati dal "Rego- lamento in materia di organizzazione degli investi- menti, compiti e competenze degli organi d'investi- mento della Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali" (regolamento in materia d'investi- menti) del Consiglio di fondazione.
3.3 Sede centrale
L'Helvetia si presenta ai suoi assicurati, ai datori di lavoro affiliati, alle autorità e a terzi anche come sede centrale della Fondazione.
Art. 4 Compiti della commissione d'investi- menti
Alla commissione d'investimento spetta la responsa- bilità della vigilanza, attuazione e inizializzazione dell'adeguamento della strategia d'investimento alle eventuali variazioni della situazione finanziaria della Fondazione. L'attività della commissione d'investi- mento si svolge, per il resto, nel rispetto delle dispo- sizioni contenute nel regolamento in materia d'inve- stimenti, emanato dal Consiglio di fondazione.
Il Consiglio di fondazione elegge i membri della com- missione d'investimento.
La commissione d'investimento esercita i seguenti compiti:
a) verifica periodicamente la tolleranza del rischio e la conformità degli obiettivi strategici d'investi- mento. Guida il Consiglio di fondazione in caso si verifichino eventi speciali e richiede, all'occor- renza, l'applicazione di modifiche alla strategia d'investimento;
b) prende opportune precauzioni per un monitorag- gio conforme del rischio, derivandone all'occor- renza le misure necessarie. Redige e consegna i rapporti necessari a tal fine e i parametri per valu- tare l'attività d'investimento, e nel quadro delle sue competenze decide in merito alle relative conse- guenze e misure riguardo all'investimento;
c) segue lo sviluppo dei mercati finanziari e propone al Consiglio di fondazione, all'occorrenza, l'ade- guamento della strategia d'investimento;
d) decide in merito all'attuazione della strategia d'in- vestimento e presenta i contratti necessari a tal fine alla gerente per la firma;
e) verifica tutte le pratiche attinenti alla gestione pa- trimoniale, dalle questioni legate all'investimento a quelle riguardanti l'organizzazione degli investi- menti, e propone al Consiglio di fondazione in par- ticolare le direttive d'investimento (comprese le ri- serve per fluttuazioni di valore da costituire), le condizioni di investimento e finanziarie, come pure l'organizzazione degli investimenti;
f) elabora raccomandazioni sull'adeguatezza della conformità a medio e lungo termine degli investi- menti del patrimonio agli obblighi della Fonda- zione (Asset Liability Model) che sottopone poi all'attenzione del Comitato Strategia e Gover- xxxxx;
g) elabora valutazioni periodiche dei contratti di ge- stione patrimoniale in essere, all'attenzione del Consiglio di fondazione;
h) riferisce regolarmente al Consiglio di fondazione in merito all'andamento del rendimento e del va- lore globale del portafoglio degli investimenti;
i) collabora all'elaborazione di raccomandazioni all'attenzione del Consiglio di fondazione riguardo alla correttezza dei contenuti e alla conformità dell'intero quadro statutario, regolamentare e con- trattuale su cui si basa la Fondazione.
Art. 5 Comitato Audit
A supporto dei suoi compiti di controllo nel monitorag- gio dell'esecuzione operativa il Consiglio di fonda- zione nomina tra i suoi membri il Comitato Audit.
5.1 Composizione
Il Comitato Audit è formato dal Presidente del Consi- glio di fondazione, dal Vicepresidente e da 1-3 altri membri definiti dal Consiglio stesso. Il responsabile del Comitato Audit è il Vicepresidente del Consiglio di fondazione.
La durata del mandato dei membri del Comitato Audit coincide con quella dei membri del Consiglio di fon- dazione.
Alle sessioni del Comitato Audit partecipano il re- sponsabile della Sede centrale e altri 2 rappresentanti della Helvetia, che sono a disposizione del Comitato in qualità di partecipanti permanenti. Il Comitato Audit può inoltre coinvolgere ad hoc ulteriori specialisti della Helvetia o esterni.
5.2 Compiti
Al Comitato Audit non possono essere delegati re- sponsabilità e poteri decisionali spettanti al Consiglio di fondazione. Il Comitato Audit supporta il Consiglio di fondazione nei suoi compiti legati alla vigilanza ge- nerale e al controllo finanziario.
Al Comitato Audit spettano in particolare le mansioni seguenti:
a) valuta la completezza, l'integrità e la trasparenza delle chiusure dei conti, la loro conformità agli standard contabili vigenti e la correttezza della rendicontazione verso terzi;
b) vigila sulla corretta attuazione del contratto d'assi- curazione tra la Fondazione e l'assicuratore;
c) si incarica di preparare il bilancio preventivo pro- posto dalla gerente;
d) vigila sul funzionamento e l'efficacia del sistema di controllo interno;
e) vigila sull'attività della gerente ed esamina e giu- dica i rapporti periodici di gestione della gerente;
f) collabora alla preparazione dei piani di verifica dell'ufficio di revisione, esamina i risultati della re- visione e presenta raccomandazioni al Consiglio di fondazione;
g) esamina il rapporto del perito in materia di previ- denza professionale e presenta raccomandazioni al Consiglio di fondazione;
h) verifica costantemente la correttezza dei contenuti e la conformità dell'intero quadro statutario, rego- lamentare e contrattuale su cui si basa la Fonda- zione;
i) conferisce incarichi urgenti e straordinari all'ufficio di revisione.
Art. 6 Comitato Strategia e Governance
Per lo sviluppo della strategia, per il controllo della sua attuazione, per la gestione di questioni essenziali legate alla cooperazione con la Helvetia e le banche cantonali, così come per la garanzia di una buona Corporate Governance, il Consiglio di fondazione no- mina tra i suoi membri e tra i rappresentanti della Helvetia e delle banche cantonali il Comitato Strate- gia e Governance.
6.1 Composizione
Il Comitato Strategia e Governance è composto dal Presidente del Consiglio di fondazione e da 2-4 altri membri nominati dal Consiglio di fondazione definiti dal Consiglio di fondazione, 2 rappresentanti proposti dalla Helvetia e 2 rappresentanti delle banche canto- nali proposti dall'Unione delle Banche cantonali sviz- zere (UBCS). Il responsabile del Comitato Strategia e Governance è il Presidente del Consiglio di fonda- zione.
La durata del mandato dei membri del Comitato Stra- tegia e Governance coincide con quella dei membri del Consiglio di fondazione.
Alle sessioni del Comitato Strategia e Governance partecipa il responsabile della Sede centrale in qua- lità di partecipante permanente. Il Comitato Strategia e Governance può inoltre coinvolgere ad hoc ulteriori specialisti della Helvetia, delle banche cantonali o esterni.
6.2 Compiti
Al Comitato Strategia e Governance non possono es- sere delegati responsabilità e poteri decisionali spet- tanti al Consiglio di fondazione. Al Comitato Strategia e Governance spettano in particolare le mansioni se- guenti:
a) vigila sull'attuazione della strategia approvata dal Consiglio di fondazione;
b) esegue la verifica periodica della strategia;
c) verifica periodicamente l'adeguatezza della strate- gia; guida il Consiglio di fondazione in caso si ve- rifichino eventi speciali e richiede, all'occorrenza, l'applicazione di modifiche alla strategia;
d) giudica la Governance della Fondazione e pre- senta proposte al Consiglio di fondazione;
e) elabora le raccomandazioni della commissione d'investimento sull'adeguatezza della conformità a medio e lungo termine degli investimenti del patri- monio agli obblighi dell'istituzione di previdenza (Asset Liability Model);
f) prepara le nuove elezioni del Consiglio di fonda- zione e vigila sull'esecuzione delle elezioni;
g) tratta le questioni attinenti allo sviluppo della coo- perazione tra l'UBCS e la Helvetia.
Art. 7 Compiti dell'ufficio di revisione
L'ufficio di revisione esercita il proprio mandato con- formemente alle disposizioni della LPP e della rela- tiva ordinanza d'esecuzione.
L'ufficio di revisione può vedersi affidare ulteriori com- piti da parte del Consiglio di fondazione, in modo par- ticolare il controllo di istituti di previdenza affiliati.
Art. 8 Compiti del perito in materia di previdenza professionale
II perito in materia di previdenza professionale eser- cita il proprio mandato conformemente alle disposi- zioni della LPP e della relativa ordinanza d'esecu- zione.
Art. 9 Situazione in merito ai regolamenti di previdenza del personale
II presente regolamento d'organizzazione è parte in- tegrante dì tutti i regolamenti di previdenza del perso- nale e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.
Basilea, novembre 2022 Swisscanto
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Edizione gennaio 2022