Concessioni di valorizzazione. 1. Ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 25/09/2001 n. 351 convertito dalla L. 23/11/2001 n. 410 e dall’art. 58 della Legge n. 133/2008 i beni immobili di cui al presente regolamento possono essere concessi a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini. 2. Le concessioni di cui al primo comma sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico–finanziario dell’iniziativa. Al termine della concessione tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale senza diritto a rimborsi o indennizzo alcuno. 3. L’accertamento del possesso dei requisiti da parte dei partecipanti alla procedura di pubblica evidenza deve essere realizzato dall’Amministrazione tenendo conto: a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con l’Amministrazione; b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie; c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di attività, valutabili anche in termini di analogia rispetto alle attività da esercitarsi nell’immobile richiesto in uso; d) per l’affidabilità organizzativa, dell’assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare. 4. Tutti gli oneri derivanti dal recupero, restauro, risanamento, ristrutturazione (edilizia e urbanistica), nuova costruzione e ampliamento inclusa la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di dettaglio, inclusi gli oneri urbanistici derivanti dal cambio di destinazione urbanistica e contributi di costruzione, inclusi gli oneri di adeguamento catastale, rimangono a totale ed esclusivo onere del concessionario. Il progetto definitivo dell’opera dovrà essere preventivamente validato dall’Amministrazione. 5. L’Amministrazione richiede ai soggetti partecipanti alla procedura per l’affidamento in gestione dell’immobile la formalizzazione di specifiche garanzie in relazione all’esecuzione dei lavori di riqualificazione e riconversione.
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Samples: Regolamento Comunale
Concessioni di valorizzazione. 1. Ai sensi del disposto dell’art. 3 58 del D.L. 112 in data 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge in data 6 giugno 2008 n. 133 e ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 25/09/2001 25 settembre 2001 n. 351 351, convertito con modificazioni dalla L. 23/11/2001 legge 23 novembre 2001, n. 410 e dall’art. 58 della Legge n. 133/2008 410, i beni immobili di cui al presente regolamento possono essere concessi a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta 50 (cinquanta) anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione ristrutturazione, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadinicui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
2. Le concessioni di cui al primo comma precedente sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico–economico finanziario dell’iniziativadell’iniziativa e comunque non superiore a 50 (cinquanta) anni. Il quadro economico dell’iniziativa e la valutazione del canone di concessione sono determinati dal Servizio Demanio e Patrimonio.
3. Al termine della concessione tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale senza diritto a rimborsi rimborso o indennizzo alcuno.
3. L’accertamento del possesso dei requisiti da parte dei partecipanti alla procedura di pubblica evidenza deve essere realizzato dall’Amministrazione tenendo conto:
a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con l’Amministrazione;
b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di attività, valutabili anche in termini di analogia rispetto alle attività da esercitarsi nell’immobile richiesto in uso;
d) per l’affidabilità organizzativa, dell’assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare.
4. Tutti gli oneri derivanti dal recupero, restauro, risanamento, ristrutturazione (edilizia e urbanistica)ristrutturazione, nuova costruzione e ampliamento inclusa la progettazione preliminaree/o ampliamento, definitiva, esecutiva e di dettaglio, inclusi gli eventuali oneri urbanistici derivanti dal cambio di destinazione urbanistica e/o catastali, nonché quelli relativi alla registrazione e contributi di costruzione, inclusi gli oneri di adeguamento catastaletrascrizione dei contratti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, rimangono a totale ed esclusivo onere carico del concessionario. Il progetto definitivo dell’opera dovrà essere preventivamente validato dall’Amministrazione.
5. L’Amministrazione richiede ai soggetti partecipanti alla procedura per l’affidamento in gestione dell’immobile la formalizzazione di specifiche garanzie in relazione all’esecuzione dei lavori di riqualificazione e riconversione.
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Concessioni di valorizzazione. 1. Ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 25/09/2001 n. 351 convertito dalla L. 23/11/2001 n. 410 e dall’art. 58 della Legge n. 133/2008 i beni immobili di cui al presente regolamento possono essere concessi a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini.n.
2. Le concessioni di cui al primo comma sono assegnate preferibilmente con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico–finanziario dell’iniziativa. Al termine della concessione tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale senza diritto a rimborsi o indennizzo alcuno.
3. L’accertamento del possesso dei requisiti da parte dei partecipanti alla procedura di pubblica evidenza deve essere realizzato dall’Amministrazione tenendo conto:
a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con l’Amministrazione;
b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di attività, valutabili anche in termini di analogia rispetto alle attività da esercitarsi nell’immobile richiesto in uso;
d) per l’affidabilità organizzativa, dell’assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare.
4. Tutti gli oneri derivanti dal recupero, restauro, risanamento, ristrutturazione (edilizia e urbanistica), nuova costruzione e ampliamento inclusa la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di dettaglio, inclusi gli oneri urbanistici derivanti dal cambio di destinazione urbanistica e contributi di costruzione, inclusi gli oneri di adeguamento catastale, rimangono a totale ed esclusivo onere del concessionario. Il progetto definitivo dell’opera dovrà essere preventivamente validato dall’Amministrazione.
5. Alla concessione non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e succ. modif. ed integraz. né le norme sulla locazione.
6. L’Amministrazione richiede ai soggetti partecipanti alla procedura per l’affidamento in gestione dell’immobile la formalizzazione di specifiche garanzie in relazione all’esecuzione dei lavori di riqualificazione e riconversione.
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Samples: Regolamento Per La Concessione in Uso Dei Beni Immobili
Concessioni di valorizzazione. 1. Ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 25/09/2001 n. 351 convertito dalla L. 23/11/2001 n. 410 e dall’art. 58 della Legge n. 133/2008 i beni immobili di cui al presente regolamento possono essere concessi a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini.
2. Le concessioni di cui al primo comma sono assegnate preferibilmente con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico–finanziario dell’iniziativa. Al termine della concessione tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale senza diritto a rimborsi o indennizzo alcuno.
3. L’accertamento del possesso dei requisiti da parte dei partecipanti alla procedura di pubblica evidenza deve essere realizzato dall’Amministrazione tenendo conto:
a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con l’Amministrazione;
b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di attività, valutabili anche in termini di analogia rispetto alle attività da esercitarsi nell’immobile richiesto in uso;
d) per l’affidabilità organizzativa, dell’assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare.
4. Tutti gli oneri derivanti dal recupero, restauro, risanamento, ristrutturazione (edilizia e urbanistica), nuova costruzione e ampliamento inclusa la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di dettaglio, inclusi gli oneri urbanistici derivanti dal cambio di destinazione urbanistica e contributi di costruzione, inclusi gli oneri di adeguamento catastale, rimangono a totale ed esclusivo onere del concessionario. Il progetto definitivo dell’opera dovrà essere preventivamente validato dall’Amministrazione.
5. Alla concessione non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e succ. modif. ed integraz. né le norme sulla locazione.
6. L’Amministrazione richiede ai soggetti partecipanti alla procedura per l’affidamento in gestione dell’immobile la formalizzazione di specifiche garanzie in relazione all’esecuzione dei lavori di riqualificazione e riconversione.
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Samples: Regolamento Per La Concessione in Uso Dei Beni Immobili
Concessioni di valorizzazione. 1. Ai sensi del disposto dell’art. 3 58 del D.L. 112 in data 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge in data 6 giugno 2008 n. 133 e ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 25/09/2001 25 settembre 2001 n. 351 351, convertito con modificazioni dalla L. 23/11/2001 legge 23 novembre 2001, n. 410 e dall’art. 58 della Legge n. 133/2008 410, i beni immobili di cui al presente regolamento possono essere concessi a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione ristrutturazione, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini.
2cui al D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Le concessioni di cui al primo comma precedente sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico–economico finanziario dell’iniziativa. Il quadro economico dell’iniziativa e la valutazione del canone di concessione sono determinati dal Servizio Patrimonio. Al termine della concessione tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale comunale, senza diritto a rimborsi rimborso o indennizzo alcuno.
3. L’accertamento del possesso dei requisiti da parte dei partecipanti alla procedura di pubblica evidenza deve essere realizzato dall’Amministrazione tenendo conto:
a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con l’Amministrazione;
b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di attività, valutabili anche in termini di analogia rispetto alle attività da esercitarsi nell’immobile richiesto in uso;
d) per l’affidabilità organizzativa, dell’assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare.
4. Tutti gli oneri derivanti dal recupero, restauro, risanamento, ristrutturazione (edilizia e urbanistica)ristrutturazione, nuova costruzione e ampliamento inclusa la progettazione preliminaree/o ampliamento, definitiva, esecutiva e di dettaglio, inclusi gli eventuali oneri urbanistici derivanti dal cambio di destinazione urbanistica e contributi di costruzione, inclusi gli oneri di adeguamento catastale, e/o catastali rimangono a totale ed esclusivo onere carico del concessionario. Il progetto definitivo dell’opera dovrà essere preventivamente validato dall’Amministrazione.
5. L’Amministrazione richiede ai soggetti partecipanti alla procedura per l’affidamento in gestione dell’immobile la formalizzazione di specifiche garanzie in relazione all’esecuzione dei lavori di riqualificazione e riconversione.
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Samples: Regolamento Per l'Uso E La Gestione Degli Impianti E Delle Strutture Comunali
Concessioni di valorizzazione. 1. Ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 25/09/2001 n. 351 convertito dalla L. 23/11/2001 n. 410 e dall’art. 58 della Legge n. 133/2008 i beni immobili di cui al presente regolamento possono essere concessi a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta venti anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini.
2. Le concessioni di cui al primo comma sono assegnate preferibilmente con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico–finanziario dell’iniziativa. Al termine della concessione tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale senza diritto a rimborsi o indennizzo alcuno.
3. L’accertamento del possesso dei requisiti da parte dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica evidenza deve essere realizzato dall’Amministrazione tenendo conto:
a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con l’Amministrazione;
b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di attività, valutabili anche in termini di analogia rispetto alle attività da esercitarsi nell’immobile richiesto in uso;
d) per l’affidabilità organizzativa, dell’assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare.
4. Tutti gli oneri derivanti dal recupero, restauro, risanamento, ristrutturazione (edilizia e urbanistica), nuova costruzione e ampliamento inclusa la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di dettaglio, inclusi gli oneri urbanistici derivanti dal cambio di destinazione urbanistica e contributi di costruzione, inclusi gli oneri di adeguamento catastale, rimangono a totale ed esclusivo onere del concessionario. Il progetto definitivo dell’opera dovrà essere preventivamente validato dall’Amministrazioneapprovato dall’Amministrazione Comunale.
5. Alla concessione non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e succ. modif. ed integraz. né le norme sulla locazione.
6. L’Amministrazione richiede ai soggetti partecipanti alla procedura per l’affidamento in gestione dell’immobile la formalizzazione di specifiche garanzie in relazione all’esecuzione dei lavori di riqualificazione e riconversione.
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Samples: Regolamento Per La Concessione in Uso Dei Beni Immobili