Valori di riscatto e riduzione Clausole campione

Valori di riscatto e riduzione. Il contratto non prevede il diritto di riscatto o riduzione del Premio versato.
Valori di riscatto e riduzione. Il contratto prevede riscatti ma non riduzioni. Decorso il termine legale per l’esercizio del recesso è data la facoltà al Contraente di richiedere il riscatto parziale o totale del capitale maturato nel contratto, presentando all’impresa la documentazione indicata dall’art. 17 delle condizioni di assicurazione. Il riscatto totale determina l’immediato scioglimento del contratto, mentre per effetto dell’esercizio del riscatto parziale, che determina una diminuzione proporzionale del valore del capitale maturato, il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata. In caso di riscatto parziale occorre indicare i fondi interessati e l’importo da riscattare, fermo restando che, a seguito del riscatto, il controvalore residuo delle quote dei fondi non potrà essere inferiore a 500.000 euro (o al relativo controvalore in altra valuta) per i fondi interni dedicati e a 100.000 euro (o al relativo controvalore in altra valuta) per tutti gli altri fondi. Per i fondi a tasso garantito, il valore di riscatto è pari alla somma del premio e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto delle spese e degli eventuali riscatti parziali già intervenuti, aumentato degli interessi già accreditati e della partecipazione ai risultati attribuita nel corso degli esercizi precedenti, riferito al terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta dall’impresa la richiesta di riscatto. Per i fondi a capitale variabile, il valore di riscatto è determinato moltiplicando il numero delle quote assegnate al contratto per il valore unitario di ciascuna quota, riferito al terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta dall’impresa la richiesta di riscatto del Contraente o, nel caso di fondi che non valorizzano le quote con frequenza quotidiana, alla prima data di valorizzazione successiva a tale giorno, salvo il caso di attivi caratterizzati da liquidità limitata. Il valore del riscatto può essere inferiore ai premi e ai versamenti aggiuntivi complessivamente versati dal Contraente.
Valori di riscatto e riduzione. Non è previsto l’esercizio del diritto di riscatto. Qualora il pagamento del premio venga interrotto dopo che siano state pagate per intero le prime 10 annualità di premio, la copertura di non autosufficienza resta in vigore per un importo di rendita ridotto (rendita ridotta). La rendita ridotta è pari a: - in caso di interruzione del pagamento dei premi prima della ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento premi moltiplicata per il rapporto tra il numero di rate di premio pagate ed il numero di rate di premio che intercorrono dalla decorrenza del contratto fino alla ricorrenza annua in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili); - in caso di interruzione del pagamento dei premi dopo la ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento dei premi. Nel caso sia stata attivata alla decorrenza la copertura accessoria facoltativa, in caso di riduzione della copertura di non autosufficienza, la copertura accessoria facoltativa decade. Entro un anno dalla data di interruzione del pagamento dei premi il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto e le eventuali coperture accessorie. La riattivazione del contratto è possibile previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi, calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione, per il periodo di tempo intercorso tra le rispettive date di scadenza del pagamento del premio e la data di ripresa del versamento del premio. Il tasso annuo di riattivazione è pari alla misura annua di rivalutazione attribuita al contratto, con un minimo del tasso di interesse legale in vigore alla data di ripresa del versamento del premio. La riattivazione può avvenire solo dietro espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta dell’Impresa, che si riserva di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere in merito alla possibilità di riattivazione. La riattivazione del contratto - effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento delle somme dovute - il valore delle prestazioni che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata l’interruzione del pagamento dei premi.
Valori di riscatto e riduzione. Il contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia.
Valori di riscatto e riduzione. Non previsto Richiesta di informazioni Non prevista Questo prodotto può essere sottoscritto solo da Lavoratori Dipendenti Privati residenti in Italia. L’ammontare totale del Premio dipende dall’importo della rata di rimborso del Finanziamento e dalla durata del Finanziamento; In caso di rimborso del premio per estinzione anticipata o trasferimento Finanziamento le relative spese di rimborso sono di 25,00 euro come indicato nel Modulo di adesione.
Valori di riscatto e riduzione. Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.
Valori di riscatto e riduzione. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita e nel DIP Danni.
Valori di riscatto e riduzione. Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale), purché l’Assicurato sia in vita e siano trascorsi sei mesi (per il riscatto totale) o un anno (per il riscatto parziale) dalla decorrenza del contratto, fino ad esaurimento delle azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto. Dopo l’esaurimento delle azioni della SICAV sottostanti il contratto non è possibile esercitare il diritto di riscatto. In caso di riscatto l’Impresa non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento nonché dei prelievi delle azioni effettuati nel corso della vita del contratto vi è la possibilità che il Contraente ottenga un ammontare significativamente inferiore al premio versato. Il valore di riscatto totale è pari, sia in epoca antecedente all’erogazione della prima rata di Rendita, sia durante l’erogazione della Rendita, al numero di azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto alla data di riferimento moltiplicato per il valore unitario delle stesse. I valori sono calcolati alla stessa data di riferimento, che coincide con l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte di Allianz Global Life dac, della richiesta di riscatto (corredata della documentazione di cui all’articolo 3 delle Condizioni di assicurazione e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo). Nel caso la richiesta di riscatto sia inviata a mezzo posta ad altra Società invece che ad Allianz Global Life dac, per ricevimento da parte dell’Impresa si intende il ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Allianz Global Life dac. Il valore di riscatto parziale si ottiene con le stesse modalità del riscatto totale, considerando l’importo che il Contraente intende riscattare e a condizione che: - la rendita ridotta a seguito del riscatto parziale esercitato dal Contraente non risulti inferiore a 500,00 euro annui; - l’importo riscattato non risulti inferiore a 500,00 euro. Il riscatto parziale determina la riduzione della rendita in misura proporzionale all’importo riscattato. In particolare la rendita viene ridotta di una percentuale pari al rapporto tra l’importo riscattato e il controvalore delle azioni sottostanti il contratto prima dell’esercizio del riscatto parziale. I valori sono calcolati alla stessa data di riferimento, che coincide con l’ottavo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della richiesta di...