Condizioni diverse per prestazioni equivalenti. Ulteriori fattispecie contrattuali rilevanti ai fini dell'applicazione del divieto di cui al co. 2 art. 62 D.L. 1/2012, nonostante la mancata trasposizione di queste ultime all'interno del decreto attuativo, si rinvengono all'interno dello stesso comma in esame, in virtù della loro accertata rilevanza e abusività sul piano contrattualistico nella contrattazione d'impresa. In particolare, ci si riferisce alle lett. b) e d) del co. 2 246 La strategia dei prezzi predatori crea una barriera all'entrata sul mercato. Ad esempio, in un mercato con pochi operatori (oligopolio), tali imprese, per scongiurare il rischio che un'altra impresa esterna al mercato di riferimento vi possa entrare, possono ridurre il prezzo di vendita del bene o servizio al di sotto del costo marginale di produzione, in modo da ridurre il proprio profitto o anche generare una temporanea perdita. Tale prezzo di mercato ribassato ovviamente mette in difficoltà la nuova impresa, la quale è costretta ad uscire dal mercato per non subire ingenti perdite. Una volta ottenuto tale risultato, le imprese oligopolistiche possono tornare ad applicare i prezzi precedenti e compensare così i minori profitti o le perdite subite.