Tutela degli interessi collettivi Clausole campione

Tutela degli interessi collettivi. Per poter assolvere all'esigenza di assicurare una tutela più incisiva ai rapporti regolati dal d.lgs. n. 231/2002, l'art. 8 ha introdotto nel nostro ordinamento una figura di class action a tutela degli imprenditori, in caso di contratti contenenti clausole generali “gravemente inique” a danno del creditore, relative al termine di pagamento o alle conseguenze del ritardo nel pagamento. Tale norma intende attuare le indicazioni dell'art. 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2000/35/CE211, per cui “gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci e idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique”; perciò è necessario che si adottino “disposizioni che consentano a organizzazioni titolari di un riconoscimento ufficiale di legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese, di agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o ad organi amministrativi competenti per decidere se le condizioni contrattuali stabilite per uso generale sono gravemente inique ai sensi del paragrafo 3”. Più precisamente, legittimate ad agire per la tutela giurisdizionale in via ordinaria e cautelare degli interessi collettivi sono “le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), 210 E. LA ROSA, op. cit., cit. 211 O altresì quelle dell'art. 7, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/7/UE prevalentemente212 in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani”213. Si è perciò cercato di introdurre in tal modo un'ulteriore tutela all'interno dell'ordinamento, che assume i caratteri di un rimedio generale e preventivo “contro l'utilizzazione di condizioni inique, accanto, a monte e a livello collettivo, rispetto alla tutela individuale e successiva del singolo imprenditore che abbia già stipulato un contratto contenente clausole inique”214. Le associazioni di categoria legittimate ad agire per questa via possono pertanto convenire in giudizio gli imprenditori che concludono contratti con imprenditori appartenenti alla categoria che esse rappresentano, in via ordinaria, affinché il giudice possa adottare uno o più dei provvedimenti indicati dal co. 1. A tenore di quest'ultimo, egli perciò potrà: “a) accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di...