Prezzo di vendita Clausole campione

Prezzo di vendita. Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile in base al presente SETTORE, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.
Prezzo di vendita. 1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura del Settore Tecnico o dell’ Ufficio Tecnico Erariale o da Commissioni tecniche o da professionisti esterni appositamente incaricati.
Prezzo di vendita. Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
Prezzo di vendita. Il prezzo di vendita viene definito al momento dell’ordine oppure in un secondo tempo, comunque entro il mese relativo alla consegna indicata nell’ordine, secondo accordi tra le Parti.
Prezzo di vendita. In caso di sinistro che abbia originato un danno liquidabile alle merci vendute in attesa di consegna, Reale Mutua in deroga al punto 10.6 “Determinazione del danno” indennizza le merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi e le commissioni non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto sia superiore al corri- spondente valore di mercato si applica quest’ultimo. Il criterio di valutazione delle merci stabilito dal presente punto è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione del disposto del punto 10.8 “Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale”. Reale Mutua riconosce all’Assicurato, in eccedenza alle somme assicurate, un importo forfettario pari al 10% dell’inden- nizzo dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata. La garanzia opera sui beni, se assicurati, Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroniche, Impianti per la produzione di energie rinnovabili, per i rischi di cui al punto 6.1 “Ri- schio assicurato”, e se operante per le Condizioni facoltative E “Aumento del limite di indennizzo del fenomeno elettrico”, F Danni di fenomeno elettrico per apparecchiature elettroniche”, G “Integrazione delle spese di demolizione e sgombero” e I “Allagamento plus”. Il limite di indennizzo per i danni di fenomeno elettrico direttamente causati a fabbricato, macchinario e impianti per la produzione di energie rinnovabili, è aumentato dell’importo indicato sul modulo polizza, fermo quanto previsto al punto
Prezzo di vendita. 5.1 La possibile fornitura prevede un ammontare minimo del valore imponibile di Euro 300,00.
Prezzo di vendita. EURO ( )2 da corrispondersi, in parte anche mediante mutuo, con le seguenti modalità Il venditore richiede che il rogito debba essere stipulato entro il Sulle cifre pattuite non saranno computati interessi e rivalutazioni monetarie.
Prezzo di vendita. 21.1 Il prezzo di vendita degli immobili è determinato in funzione di: - costo area; - costo costruzione; - costo opere di urbanizzazione; - oneri di urbanizzazione; - costi di progettazione, spese tecniche e finanziamenti.
Prezzo di vendita. 1. Il valore base per la vendita dell’immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta da tecnici dell’Ente o, per la sua natura o per la particolare complessità, da altri soggetti qualificati;
Prezzo di vendita. 4.1 Il prezzo di vendita del gas naturale, pari a ---euro/GJ, si intende comprensivo dei costi, sostenuti dal venditore, di immissione in rete del gas contrattato, ovvero: del corrispettivo di capacità per il trasporto sulla rete nazionale presso l’entry point (il Cpe), del corrispettivo unitario variabile (il CV) e del corrispettivo unitario variabile integrativo (il CVp).