Prezzo di vendita. Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente SETTORE, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.
Prezzo di vendita. 1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura del Settore Tecnico o dell’ Ufficio Tecnico Erariale o da Commissioni tecniche o da professionisti esterni appositamente incaricati.
2. La perizia estimativa deve espressamente specificare :
a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell’immobile;
b) il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all’acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita.
3. Il prezzo base di vendita sarà costituito dal valore di stima maggiorato dei costi sostenuti dall’Ente per le spese tecniche e di pubblicità.
Prezzo di vendita. Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Xxxxxxx, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate al sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
Prezzo di vendita. Il prezzo di vendita viene definito al momento dell’ordine oppure in un secondo tempo, comunque entro il mese relativo alla consegna indicata nell’ordine, secondo accordi tra le Parti.
Prezzo di vendita. In caso di sinistro che abbia originato un danno liquidabile alle merci vendute in attesa di consegna, Reale Mutua in deroga al punto 10.6 “Determinazione del danno” indennizza le merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi e le commissioni non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto sia superiore al corri- spondente valore di mercato si applica quest’ultimo. Il criterio di valutazione delle merci stabilito dal presente punto è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione del disposto del punto 10.8 “Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale”.
Prezzo di vendita. 1. I beni e/o i diritti reali da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato per i beni di caratteristiche analoghe sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più proprie alla natura del bene da valutare.
2. Tale perizia sarà redatta a cura del Settore comunale competente in materia o da professionisti esterni appositamente incaricati i quali dovranno asseverare la perizia da loro redatta, ovvero dall’ Agenzia del Territorio di Ravenna.
3. La perizia estimativa deve espressamente specificare:
a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell’immobile;
b) il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all’acquisizione configurato in relazione al territorio nazionale, regionale, locale o particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita;
c) in caso di immobile soggetto a locazione dovranno essere specificati i due valori di stima a seconda della disponibilità o meno del bene.
4. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di vendita a base d’asta, al netto dell’I.V.A., se dovuta, sul quale saranno effettuate le offerte.
5. La valutazione del bene stimato mantiene una validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della perizia di stima; decorso tale termine il valore suddetto verrà aggiornato, solamente per l’anno successivo, dal competente ufficio comunale in base al 100% dell’incremento dell’indice ISTAT – Italia, di variazione del costo della vita dei prezzi al consumo verificatosi nell’anno precedente, salvo che non si siano verificati sensibili scostamenti nel mercato immobiliare: in tale ultimo caso, e comunque decorsi due anni, la perizia di stima, ancorché aggiornata come sopra descritto, cesserà
6. Saranno poste interamente a carico dell’acquirente le spese generali, tecniche, di stima e di pubblicità sostenute dall’Ente per poter addivenire alla cessione del bene: tali spese verranno inserite all’interno delle spese contrattuali.
Prezzo di vendita. 1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura del Servizio Patrimonio e demanio o da Commissioni tecniche o da professionisti esterni appositamente incaricati.
2. La perizia estimativa deve espressamente specificare :
a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell’immobile;
b) il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all’acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita.
3. Il prezzo di stima, comprensivo delle spese tecniche sostenute o da sostenersi prevedibilmente in seguito (frazionamento, aggiornamento catastale, spese di pubblicità per la diffusione di informazioni relative alla procedura di alienazione prescelta, oneri per eventuali consulenze professionali richieste dal Consorzio, ecc...), costituisce il prezzo di vendita a base d'asta, al netto dell'I.V.A. se dovuta.
4. Il prezzo di vendita di immobili non potrà essere, in ogni caso, inferiore al valore di stima determinato in base alle precedenti disposizioni.
Prezzo di vendita. 1. Il valore base per la vendita dell’immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta da tecnici dell’Ente o, per la sua natura o per la particolare complessità, da altri soggetti qualificati;
2. La perizia estimativa deve espressamente contenere:
a) una relazione tecnica descrittiva del bene e del suo stato di conservazione,
b) la destinazione dell'immobile
c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato
d) il valore di mercato del bene al netto degli oneri fiscali
Prezzo di vendita. 21.1 Il prezzo di vendita degli immobili è determinato in funzione di: - costo area; - costo costruzione; - costo opere di urbanizzazione; - oneri di urbanizzazione; - costi di progettazione, spese tecniche e finanziamenti.
Prezzo di vendita. 4.1 Il prezzo di vendita del gas naturale, pari a ---euro/GJ, si intende comprensivo dei costi, sostenuti dal venditore, di immissione in rete del gas contrattato, ovvero: del corrispettivo di capacità per il trasporto sulla rete nazionale presso l’entry point (il Cpe), del corrispettivo unitario variabile (il CV) e del corrispettivo unitario variabile integrativo (il CVp).