Condizioni Generali E Particolari Di Assicurazione Clausole campione

Condizioni Generali E Particolari Di Assicurazione 

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  • Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29 Data ultimo aggiornamento 25/05/2018

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • CONDIZIONI PARTICOLARI (integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

  • CONDIZIONI GENERALI a) Il servizio è attivo solo per i soggetti persone fisiche o giuridiche che fanno già parte del sistema GS1 (uso del prefisso aziendale GS1 di base “master”). b) Il numero GTIN/EAN-8 appartiene a GS1 Italy. c) Il numero GTIN/EAN-8 viene gestito e attribuito da GS1 Italy al Noleggiante, il quale si impegna ad utilizzarlo secondo le regole del sistema GS1. d) Il Noleggiante è responsabile dell’applicazione del GTIN (Global Trade Item Number), cioè del codice a barre, indipendentemente da chi o dove è stato prodotto, confezionato, assemblato il bene. e) Il Noleggiante non ha alcun titolo a vendere, ad affittare, sub-affittare, né a considerare il numero GTIN/EAN-8 come una sua proprietà. L’attribuzione, il ritiro o il trasferimento del numero GTIN/EAN-8 rimane una facoltà esclusiva di GS1 Italy. f) Il numero GTIN/EAN-8 noleggiato deve essere utilizzato per gli scopi previsti. g) Il Noleggiante si impegna a garantire che i codici stampati con numero GTIN/EAN-8 siano letti correttamente lungo tutta la filiera di riferimento. GS1 Italy non è responsabile dei problemi causati da un’errata applicazione degli standard GS1. h) Il Noleggiante è responsabile del rispetto integrale delle norme che sottendono il sistema GS1. Tali indicazioni sono raccolte nel Manuale delle Specifiche tecniche GS1. La versione aggiornata è disponibile sul sito internet xxx.xx0xx.xxx e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui il Noleggiante dichiara di aver preso visione e che si impegna pertanto a rispettare in ogni sua parte. In caso di mancato rispetto del Manuale delle Specifiche tecniche GS1 da parte del Noleggiante GS1 Italy potrà risolvere unilateralmente il presente contratto (e contratti collegati) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tramite comunicazione scritta diretta al Noleggiante e procedere con il ritiro e la disabilitazione del numero GTIN/EAN-8 e di tutti i codici da esso derivanti. i) Il Noleggiante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione sui dati comunicati al momento dell’iscrizione (cambio ragione sociale, forma giuridica, fatturato, ecc); GS1 Italy verifica periodicamente l’integrità della propria base dati anagrafica utilizzando Banche Dati Pubbliche (es. Camere di Commercio, Banche dati dei bilanci, ecc.). j) Nei casi di acquisizione, fusione, vendita di azienda o di ramo d’azienda, il Noleggiante deve comunicare a GS1 Italy la necessità di trasferimento del numero GTIN/EAN-8 entro trenta giorni dal perfezionamento dell’operazione economica in questione. Rimane in capo a GS1 Italy la facoltà di fornire la propria approvazione e trasferire così al soggetto richiedente il numero GTIN/EAN-8. k) Nei casi in cui il Noleggiante affitti integralmente o parzialmente la propria azienda o un ramo della stessa, oppure conceda in licenza d’uso esclusiva o non esclusiva il proprio marchio a soggetti terzi non utenti di GS1 Italy, l’affittante/licenziante dovrà darne immediatamente – e comunque non oltre trenta giorni dal perfezionamento del contratto stesso – comunicazione scritta a GS1 Italy, specificandone tutti i dettagli (durata, natura, ecc.). Nelle fattispecie in questione, è fatto obbligo a carico dell’affittante/licenziante di sottoscrivere una scrittura privata con GS1 Italy e l’affittuario/licenziatario che disciplini – relativamente all’utilizzo del numero GTIN/EAN-8 – diritti e obblighi in capo alle parti e preveda inter alia l’obbligo dell’affittante/licenziante di garantire in ogni caso e in via solidale con l’affittuario/licenziatario il pagamento della quota associativa e dei contributi annuali dovuti. È in ogni caso fatto obbligo all’affittante/licenziante di continuare a corrispondere la quota associativa e i contributi annuali dovuti fino al momento dell’effettiva comunicazione a GS1 Italy di cui sopra. l) In tutti i casi in cui si rileva un utilizzo errato o fraudolento del numero GTIN/EAN-8, nonché dei codici costruiti partendo da questo, GS1 Italy si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto (e contratti collegati) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e di ritirare immediatamente tale numero GTIN/EAN-8 e a inibirne la lettura in tutti i punti della filiera. GS1 Italy si riserva altresì la facoltà di intraprendere le azioni necessarie. GS1 Italy si riserva di provvedere analogamente nel caso in cui sia omessa la comunicazione di cui al punto 6-k) sopra. m) Il Noleggiante si impegna a saldare nei tempi stabiliti i documenti contabili per il rinnovo del canone di noleggio. In caso di insolvenza e di mancato pagamento del contributo una tantum iniziale o di quello canone annuale oltre il termine di 60 giorni dalla data di esigibilità degli stessi, GS1 Italy potrà risolvere unilateralmente il presente contratto (e contratti collegati) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tramite comunicazione scritta diretta al Noleggiante e procedere con il ritiro e la disabilitazione del numero GTIN/EAN-8 e di tutti i codici da esso derivanti. n) GS1 Italy non fornisce software, hardware, programmi di gestione delle anagrafiche, ecc. Tali aspetti vengono definiti e sovrintesi direttamente dal Noleggiante.

  • CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Requisiti minimi che il concorrente deve possedere Se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia A) requisiti di ordine generale: inesistenza delle condizioni di esclusione prescritte dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i.; B) requisiti di idoneità professionale: 1. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto; 2. le società cooperative ed i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico; C) requisiti di ordine speciale: previsti dalla L.R. 09.08.2002, n. 14, dal D.P.R. 25.01.2000, n. 34, dall’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i., in particolare: • Possesso dell’attestato SOA (Società organismi di attestazione), in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: Descrizione Categ. Class. Fino all’importo di Parte di opera Edifici civili e industriali OG1 I € 258.228,00 Prevalente Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo orizzontale (realizzazione lavori della stessa categoria), i requisiti di ordine speciale (qualificazione) richiesti per i concorrenti singoli devono essere posseduti dal mandatario/capofila o da un consorziato nelle misure minime del 40%; la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli altri consorziati ciascuno nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo verticale (realizzazione lavori di categoria prevalente e di categorie scorporate), i requisiti di ordine speciale (qualificazione), sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario/capofila nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da soggetti mandanti devono essere posseduti dal soggetto mandatario con riferimento alla categoria prevalente. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento alla categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Se concorrente estero Qualora il concorrente sia stabilito in altri Stati aderenti alla U.E. nonché nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. Pertanto occorre produrre appropriata documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.