CONDIZIONI GENERALI Clausole campione

CONDIZIONI GENERALI il richiamo al Peius qualora tale maggiorazione sia dovuta; - la classe di merito di assegnazione del contratto per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU). È legittimato al ritiro dell’Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei contratti di Leasing o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’usufruttua- rio) del veicolo, se persona diversa dal Contraente. In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del vei- colo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia al Contraente l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, UNI- POLSAI ASSICURAZIONI: - non rilascia l’Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferio- re ad un anno. Per tali veicoli l’Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della Polizza. - rilascia l’Attestazione in caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definiti- va all’estero, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo quando il Periodo di osservazione risulti concluso. Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più Impre- se, l’Attestazione viene rilasciata dalla delegataria. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non rilascia l’Attestazione nel caso di: • contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso; • contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; • contratti, o Applicazioni, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno; • contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all’estero, do- cumentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo; • cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.
CONDIZIONI GENERALI. Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.
CONDIZIONI GENERALI. 1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che: a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti; b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(solo nel caso in cui non sia costituita la Società di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni]; c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario; d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto; e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice. 2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13. 3. Non è ammessa la cessione del Contratto.
CONDIZIONI GENERALI. Le presenti Condizioni generali, recependo gli usi commerciali, disciplinano il rapporto derivante dal Contratto di Abbonamento (o post pagato) per la fruizione dei Servizi di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito “VODAFONE”), società autorizzata a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico, con sede legale in Xxxxx (XX - Xxxxxx), Xxx Xxxxxx 00. Il Contratto di abbonamento ha per oggetto esclusivo la prestazione da parte di Vodafone dei servizi di comunicazione elettronica (di seguito “SERVIZIO/I”), degli eventuali servizi accessori, opzionali e/o promozionali secondo le modalità previste dal piano tariffario prescelto, nonchè l’acquisto o l’uso di eventuali telefoni, chiavette internet o altri dispositivi hardware in bundle col servizio telefonico . Le modalità di attivazione e di fruizione, i prezzi dei Servizi, compresi i servizi accessori, opzionali e promozionali, nonché`le condizioni di acquisto o uso dei devices sono disciplinate dalle relative Condizioni generali. Il Servizio ed i Servizi accessori, opzionali e promo- zionali sono riservati all’uso personale del titolare, dei dipendenti e dei collaboratori. L’eventuale attivazione telematica, attraverso il portale Vodafone o in altro modo, di Servizi accessori, opzionali e promozionali implica l’addebito dei conseguenti corrispettivi sulla fattura non fiscale.
CONDIZIONI GENERALI. Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano i contratti e i rapporti tra il Cliente che abbia già in essere un contratto Princi- pale (come nel seguito definito) e Vodafone Italia S.p.A. (di seguito “Vodafone).
CONDIZIONI GENERALI. Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano i contratti e i rapporti tra il Cliente che abbia già in essere, ove previsto, un contratto d’Abbonamento Aziende Vodafone per la telefonia mobile e Vodafone Italia S.p.A. (di seguito “Vodafone”), Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico, con sede legale in Xxxxx (XX - Xxxxxx), Xxx Xxxxxx 00, società autorizzata a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi del D.Lgs.1 agosto 2003, n. 203, per l’erogazione da parte di Vodafone del Servizio ADSL, del Servizio Fibra e Fibra misto rame, del Servizio di Connettività Wireless e del Servizio di telefonia vocale fissa erogato tramite la rete radiomobile.
CONDIZIONI GENERALI. 1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 2. L'Azienda si impegna ad accogliere il soggetto sopra indicato per fini formativi ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi individuali, concordati con l'Università e indicati nella presente Convenzione di cui al successivo art. 2 (progetto formativo individuale). 3. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione) deve essere anticipatamente motivata e comunicata dall'Azienda all'Università. 4. L'Azienda deve garantire all'Università il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente. In proposito dichiara che, al momento dell'avvio del sotto indicato tirocinio, ha una forza lavoro, nell'unita operativa di svolgimento del tirocinio, costituita da n. XX risorse umane e vi sta ospitando contemporaneamente altri n. XX tirocinanti, di cui n. XX extracurriculari. 5. Nel caso lo stage si svolga presso una propria sede all'estero, l'Azienda si impegna a fornire al tirocinante le indicazioni necessarie per ottenere il visto più appropriato e ogni eventuale documento necessario affinché l'esperienza di stage possa essere svolta nel pieno rispetto della normativa del Paese ospitante. Le parti convengono espressamente che le formalità relative a visti e documenti necessari sono a carico del tirocinante e dell'Azienda, mentre e espressamente esclusa ogni attività e responsabilità dell'Università a riguardo.
CONDIZIONI GENERALI. Il presente Accordo è stipulato in numero tre originali, uno a mani di ASK Università Bocco- ni, uno a mani di Fondazione e uno a mani del Comune di Milano. Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da tutte le Parti. Ai sensi dei termini e delle condizioni previste nel presente Accordo, ciascuna delle Parti conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile per assicurare che le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte e per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordo. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio di documento, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti in relazione alle questioni oggetto del presente Accordo. Le previsioni del presente Accordo sono intese esclusivamente a beneficio delle Parti del presente Accordo e non conferiscono diritti a beneficio di terze parti. L’invalidità di una previsione del presente Accordo non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto non regolamentato dal presente Accordo, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stesso.
CONDIZIONI GENERALI. Il servizio di “Certificazione di accordo preventivo” di OEC srl è aperto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che si impegnano all’osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applica- te politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazio- ne di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonché, in ogni caso, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamento. Il rilascio delle Certificazione di accordo preventivo non attesta, quindi, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento, che dovrà essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srl, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incarico. La sottoscrizio- ne dell’incarico e delle condizioni di fornitura da parte del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso. Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato. Il Richiedente, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’in...
CONDIZIONI GENERALI. Condizione. Gli effetti del presente Contratto decorrono dal giorno in cui l'Utente ha legalmente acquistato il Software e verranno automaticamente a cessare in caso di violazione di uno qualsiasi dei suoi termini.