CONDIZIONI GENERALI Clausole campione

CONDIZIONI GENERALI il richiamo al Peius qualora tale maggiorazione sia dovuta; - la classe di merito di assegnazione del contratto per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU). È legittimato al ritiro dell’Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei contratti di Leasing o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’usufruttua- rio) del veicolo, se persona diversa dal Contraente. In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del vei- colo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia al Contraente l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, UNI- POLSAI ASSICURAZIONI: - non rilascia l’Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferio- re ad un anno. Per tali veicoli l’Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della Polizza. - rilascia l’Attestazione in caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definiti- va all’estero, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo quando il Periodo di osservazione risulti concluso. Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più Impre- se, l’Attestazione viene rilasciata dalla delegataria. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non rilascia l’Attestazione nel caso di: • contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso; • contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; • contratti, o Applicazioni, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno; • contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all’estero, do- cumentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo; • cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.
CONDIZIONI GENERALI. Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano i contratti e i rapporti tra il Cliente che abbia già in essere un contratto Princi- pale (come nel seguito definito) e Vodafone Italia S.p.A. (di seguito “Vodafone).
CONDIZIONI GENERALI. Le presenti Condizioni generali, recependo gli usi commerciali, disciplinano il rapporto derivante dal Contratto di Abbonamento (o post pagato) per la fruizione dei Servizi di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito “VODAFONE”), società autorizzata a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico, con sede legale in ▇▇▇▇▇ (▇▇ - ▇▇▇▇▇▇), ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇. Il Contratto di abbonamento ha per oggetto esclusivo la prestazione da parte di Vodafone dei servizi di comunicazione elettronica (di seguito “SERVIZIO/I”), degli eventuali servizi accessori, opzionali e/o promozionali secondo le modalità previste dal piano tariffario prescelto, nonchè l’acquisto o l’uso di eventuali telefoni, chiavette internet o altri dispositivi hardware in bundle col servizio telefonico . Le modalità di attivazione e di fruizione, i prezzi dei Servizi, compresi i servizi accessori, opzionali e promozionali, nonché`le condizioni di acquisto o uso dei devices sono disciplinate dalle relative Condizioni generali. Il Servizio ed i Servizi accessori, opzionali e promo- zionali sono riservati all’uso personale del titolare, dei dipendenti e dei collaboratori. L’eventuale attivazione telematica, attraverso il portale Vodafone o in altro modo, di Servizi accessori, opzionali e promozionali implica l’addebito dei conseguenti corrispettivi sulla fattura non fiscale.
CONDIZIONI GENERALI. Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.
CONDIZIONI GENERALI. Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano i contratti e i rapporti tra il Cliente che abbia già in essere, ove previsto, un contratto d’Abbonamento Aziende Vodafone per la telefonia mobile e Vodafone Italia S.p.A. (di seguito “Vodafone”), Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico, con sede legale in ▇▇▇▇▇ (▇▇ - ▇▇▇▇▇▇), ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, società autorizzata a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi del D.Lgs.1 agosto 2003, n. 203, per l’erogazione da parte di Vodafone del Servizio ADSL, del Servizio Fibra e Fibra misto rame, del Servizio di Connettività Wireless e del Servizio di telefonia vocale fissa erogato tramite la rete radiomobile.
CONDIZIONI GENERALI. 1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 2. L'Azienda si impegna ad accogliere il soggetto sopra indicato per fini formativi ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi individuali, concordati con l'Università e indicati nella presente Convenzione di cui al successivo art. 2 (progetto formativo individuale). 3. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione) deve essere anticipatamente motivata e comunicata dall'Azienda all'Università. 4. L'Azienda deve garantire all'Università il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente. In proposito dichiara che, al momento dell'avvio del sotto indicato tirocinio, ha una forza lavoro, nell'unita operativa di svolgimento del tirocinio, costituita da n. XX risorse umane e vi sta ospitando contemporaneamente altri n. XX tirocinanti, di cui n. XX extracurriculari. 5. Nel caso lo stage si svolga presso una propria sede all'estero, l'Azienda si impegna a fornire al tirocinante le indicazioni necessarie per ottenere il visto più appropriato e ogni eventuale documento necessario affinché l'esperienza di stage possa essere svolta nel pieno rispetto della normativa del Paese ospitante. Le parti convengono espressamente che le formalità relative a visti e documenti necessari sono a carico del tirocinante e dell'Azienda, mentre e espressamente esclusa ogni attività e responsabilità dell'Università a riguardo.
CONDIZIONI GENERALI. 1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che: a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti; b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(solo nel caso in cui non sia costituita la Società di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni]; c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario; d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto; e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice. 2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13. 3. Non è ammessa la cessione del Contratto.
CONDIZIONI GENERALI. Condizione. Gli effetti del presente Contratto decorrono dal giorno in cui l'Utente ha legalmente acquistato il Software e verranno automaticamente a cessare in caso di violazione di uno qualsiasi dei suoi termini.
CONDIZIONI GENERALI. Art. 1 Fatte salve le esigenze di tutela dell’integrità fisica e culturale dei beni e le disposizioni sulle riproduzioni e i diritti spettanti agli autori, l’uso individuale, strumentale e precario dei beni culturali in consegna al Comune di Trieste è oggetto di provvedimenti di natura autorizzatoria assunti dal Dirigente responsabile del bene. Non sono ammesse utilizzazioni di beni culturali a fini politici. Art. 2 L’uso è concesso su domanda del richiedente, rivolta al Dirigente responsabile della struttura, recante ogni dato e informazione, ivi compresa la finalità dell’uso, necessaria per valutarla e darvi seguito. Vanno indicate con precisione le specifiche modalità di effettuazione dell’uso, i mezzi impiegati, i tempi dell’attività, le quantità che eventualmente si intendono immettere sul mercato nonché le forme di distribuzione. Quando si tratti di occupazioni occasionali di spazi va indicato lo spazio che si intende occupare, la durata dell’occupazione, che include il tempo necessario all’allestimento e al disallestimento. Art. 3 L’atto autorizzatorio precisa le eventuali condizioni e le modalità dell’uso stesso; l’autorizzazione o la concessione sono incedibili e intrasferibili, vengono rilasciate dagli organi competenti in via non esclusiva per una sola volta, previo accertamento dell’esistenza di tutti i requisiti prescritti. Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza apposita autorizzazione scritta. Art. 4 L’uso speciale o particolare del bene è condizionato al pagamento dei corrispettivi, dall’eventuale rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione, che viene fatturato, al pagamento diretto dei servizi (pulizie, sorveglianza, servizio tecnico...) e al versamento di una idonea cauzione, se prevista. L’uso volto a finalità di ricerca con rigoroso carattere tecnico-scientifico, non lucrativo, è soggetto al solo rimborso delle spese sostenute e all’eventuale versamento di cauzione e/o assicurazione. Nel caso di usi richiesti da iniziative rientranti nei fini istituzionali dell’ Amministrazione ed organizzate da terzi in collaborazione con il Comune di Trieste, l’atto autorizzatorio determinerà le condizioni e le modalità dei depositi cauzionali e delle assicurazioni. Art. 5 I pagamenti, con l’indicazione della specifica causale ed il numero di fattura vanno effettuati in contanti o sull’apposito conto corrente postale o bancario intestato alla locale tesoreria comunale. Art. 6 La cauzione, la cui misura viene de...
CONDIZIONI GENERALI. Il Cedente si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dal Partecipante. La non veridicità di esse comporta la decadenza dall’aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, salve comunque le responsabilità di natura di legge. Il Cedente, in tal caso, avrà diritto a riscuotere l’intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque pretendere il risarcimento del maggior danno. Il verbale di gara, l’aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicazione definitiva non tengono luogo del contratto; tutti gli effetti connessi alla vendita della partecipazione si producono unicamente con la conclusione del Contratto. Si procede ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. Il Cedente si riserva, comunque, la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento la procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti. Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione all’investimento ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.