CONDIZIONI GENERALI Clausole campione

CONDIZIONI GENERALI il richiamo al Peius qualora tale maggiorazione sia dovuta; - la classe di merito di assegnazione del contratto per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU). È legittimato al ritiro dell’Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei contratti di Leasing o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’usufruttua- rio) del veicolo, se persona diversa dal Contraente. In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del vei- colo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia al Contraente l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, UNI- POLSAI ASSICURAZIONI: - non rilascia l’Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferio- re ad un anno. Per tali veicoli l’Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della Polizza. - rilascia l’Attestazione in caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definiti- va all’estero, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo quando il Periodo di osservazione risulti concluso. Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più Impre- se, l’Attestazione viene rilasciata dalla delegataria. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non rilascia l’Attestazione nel caso di: • contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso; • contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; • contratti, o Applicazioni, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno; • contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all’estero, do- cumentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo; • cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.
CONDIZIONI GENERALI. Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.
CONDIZIONI GENERALI. 1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che: a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti; b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(solo nel caso in cui non sia costituita la Società di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni]; c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario; d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto; e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice. 2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13. 3. Non è ammessa la cessione del Contratto.
CONDIZIONI GENERALI. Le presenti Condizioni generali, recependo gli usi commerciali, disciplinano il rapporto derivante dal Contratto di Abbonamento (o post pagato) per la fruizione dei Servizi di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito “VODAFONE”), società autorizzata a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico, con sede legale in Xxxxx (XX - Xxxxxx), Xxx Xxxxxx 00. Il Contratto di abbonamento ha per oggetto esclusivo la prestazione da parte di Vodafone dei servizi di comunicazione elettronica (di seguito “SERVIZIO/I”), degli eventuali servizi accessori, opzionali e/o promozionali secondo le modalità previste dal piano tariffario prescelto, nonchè l’acquisto o l’uso di eventuali telefoni, chiavette internet o altri dispositivi hardware in bundle col servizio telefonico . Le modalità di attivazione e di fruizione, i prezzi dei Servizi, compresi i servizi accessori, opzionali e promozionali, nonché`le condizioni di acquisto o uso dei devices sono disciplinate dalle relative Condizioni generali. Il Servizio ed i Servizi accessori, opzionali e promo- zionali sono riservati all’uso personale del titolare, dei dipendenti e dei collaboratori. L’eventuale attivazione telematica, attraverso il portale Vodafone o in altro modo, di Servizi accessori, opzionali e promozionali implica l’addebito dei conseguenti corrispettivi sulla fattura non fiscale.
CONDIZIONI GENERALI. Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano i contratti e i rapporti tra il Cliente che abbia già in essere un contratto Princi- pale (come nel seguito definito) e Vodafone Italia S.p.A. (di seguito “Vodafone).
CONDIZIONI GENERALI. Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano i contratti e i rapporti tra il Cliente che abbia già in essere, ove previsto, un contratto d’Abbonamento Aziende Vodafone per la telefonia mobile e Vodafone Italia S.p.A. (di seguito “Vodafone”), Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico, con sede legale in Xxxxx (XX - Xxxxxx), Xxx Xxxxxx 00, società autorizzata a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi del D.Lgs.1 agosto 2003, n. 203, per l’erogazione da parte di Vodafone del Servizio ADSL, del Servizio Fibra e Fibra misto rame, del Servizio di Connettività Wireless e del Servizio di telefonia vocale fissa erogato tramite la rete radiomobile.
CONDIZIONI GENERALI. Le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Nell’espletamento di ogni prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto, l’Impresa subappaltatrice è tenuta ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant’altro previsto o richiamato nel presente Contratto e nei documenti strettamente connessi, i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano materialmente allegati al presente Atto, in quanto l’Impresa subappaltatrice dichiara di averli conosciuti ed accettati. Per l’esecuzione dei lavori l’Impresa subappaltatrice è tenuta a prestare, assumendone i relativi rischi, un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi allegati. Resta di competenza dell’impresa subappaltante l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dell’impresa subappaltatrice, assicurando una propria risorsa responsabile della gestione del contratto. L’Impresa subappaltatrice non può apportare variazioni al progetto senza il consenso scritto dell’impresa subappaltante e del committente. Tuttavia, qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l’esecuzione dell’opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo. L’Impresa subappaltatrice non può cedere in subappalto le opere subappaltate. L’ impresa subappaltante può verificare in ogni momento lo svolgimento dei lavori.
CONDIZIONI GENERALI. Condizione. Gli effetti del presente Contratto decorrono dal giorno in cui l'Utente ha legalmente acquistato il Software e verranno automaticamente a cessare in caso di violazione di uno qualsiasi dei suoi termini.
CONDIZIONI GENERALI. 1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 2. L'Azienda si impegna ad accogliere il soggetto sopra indicato per fini formativi ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi individuali, concordati con l'Università e indicati nella presente Convenzione di cui al successivo art. 2 (progetto formativo individuale). 3. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione) deve essere anticipatamente motivata e comunicata dall'Azienda all'Università. 4. L'Azienda deve garantire all'Università il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente. In proposito dichiara che, al momento dell'avvio del sotto indicato tirocinio, ha una forza lavoro, nell'unita operativa di svolgimento del tirocinio, costituita da n. XX risorse umane e vi sta ospitando contemporaneamente altri n. XX tirocinanti, di cui n. XX extracurriculari. 5. Nel caso lo stage si svolga presso una propria sede all'estero, l'Azienda si impegna a fornire al tirocinante le indicazioni necessarie per ottenere il visto più appropriato e ogni eventuale documento necessario affinché l'esperienza di stage possa essere svolta nel pieno rispetto della normativa del Paese ospitante. Le parti convengono espressamente che le formalità relative a visti e documenti necessari sono a carico del tirocinante e dell'Azienda, mentre e espressamente esclusa ogni attività e responsabilità dell'Università a riguardo.
CONDIZIONI GENERALI. Codesta società è tenuta a osservare e a far osservare dal proprio personale le disposizioni in vigore all’interno dell’AgID e a soddisfare la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento. Il personale di codesta società dovrà attenersi strettamente alle norme di sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in vigore nei locali dell’AgID; a tal fine verranno fornite dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tutte le notizie relative all’attività dell’AgID, comunque venute a conoscenza di codesta società, in relazione all’esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge. Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-contratto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di contabilità di stato. Il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (Agenzia per l’Italia Digitale – Roma, Via Xxxxx, n. 21 - tel. 00.00000000, e-mail: xxxxxxx@xxxx.xxx.xx ). Si invita a restituire tempestivamente la presente lettera-contratto, firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante di codesta società, nonché il Patto di Integrità di cui al precedente paragrafo 10, debitamente compilato e sottoscritto dal predetto rappresentante legale. I suddetti documenti contrattuali dovranno essere trasmessi all’indirizzo PEC di questa Agenzia, xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx.