CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscere usando l’ordina- ria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabili- scono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o droghe alla competenza dell’Autorità giudiziaria.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Il progettista con la firma del presente contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Contratto e nel Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento richiamate. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. L‟aggiudicatario dell‟incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. L‟interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti del- l’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto co- noscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente de- cadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla com- petenza dell’autorità giudiziaria. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Gran parte dell’attività contrattuale in Germania si svolge sulla base di condizioni standardizzate, predisposte da una delle Parti, le cosiddette condizioni generali di contratto (Allgemeine Geschäftsbedingungen). Nel settore della fornitura o dell’acquisto commerciale di merci, raramente l’acquirente o il venditore rinunciano a determinare, in un capitolato contrattuale standardizzato, delle disposizione a loro favorevoli. Le condizioni generali di contratto, qualunque sia il relativo contenuto, diventeranno parte integrante del contratto, qualora si faccia riferimento ad esse in un accordo firmato o nella corrispondenza anteriore all’esecuzione della prestazione. Le condizioni generali sono solitamente stampate sul retro dell’ordine o della conferma d’ordine oppure allegate a questi documenti. Diversamente da quella italiana, la legge e la prassi tedesche non richiedono che l’accettazione delle clausole venga confermata separatamente con la seconda sottoscrizione. La validità di ogni singola clausola deve però essere esaminata dettagliatamente. Il codice civile tedesco, in materia di condizioni generali di contratto, pone dei limiti a clausole che risultano essere svantaggiose per il contraente, anche se quest’ultimo è un imprenditore commerciale. Tali limiti risultano molto più ristretti rispetto a quelli relativi ai contratti individuali: una clausola svantaggiosa per una Parte potrebbe essere ritenuta valida nell’ambito di un accordo individuale, mentre non sarebbe considerata valida se contenuta in condizioni standardizzate. A tale proposito, è necessario considerare una ricca giurisprudenza, spesso elaborata limitatamente a specifici settori commerciali. Questo aspetto, che rappresenta sicuramente un problema in sede di elaborazione delle condizioni di contratto, potrebbe trasformarsi per altro in un notevole vantaggio al momento della stipulazione di un contratto sulla base delle condizioni predisposte dal proponente: una disposizione particolarmente svantaggiosa non verrebbe considerata valida ed al suo posto troverebbe applicazione la rispettiva norma di legge in cui si è inteso derogare contrattualmente. Bisogna però prestare attenzione: in nessun caso tali condizioni dovranno essere discusse nel corso della trattativa, in quanto potrebbero perdere il loro carattere di generalità e diventare valide quali accordo individuale. Tale controllo “sostanziale” non esiste in Italia. Il sistema legislativo conosce infatti solamente il controllo “formale...
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio/fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. Il prestatore di servizio/fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, il prestatore di servizio/fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell’art. 1341, 2° comma, le clausole del presente Capitolato contenute nei seguenti articoli: art. 9 parte seconda “cause sopravvenute – sospensione”, art. 17 parte seconda “pagamenti e fatturazione” e art. 22 parte seconda“recesso”. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorità giudiziaria.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e concessioni. Il Concessionario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 134 comma 1, comma 2, e 1342 del Codice civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, il Concessionario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del presente capitolato Speciale: artt. 1.4.1 - 1.4.2 - 1.6 - 1.8 - 3.7 - 6.3 - 6.6. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.. Il Comune di Napoli è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture e per affidamenti in concessione, il Comune di Napoli ha introdotto l’obbligo per tutti i partecipanti, pena l’esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all’offerta il Patto di Integrità. Con l’inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. Il Comune di Napoli verificherà l’applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.