Common use of Congedo per le donne vittime di violenza di genere Clause in Contracts

Congedo per le donne vittime di violenza di genere. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 conv. con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la prevista certificazione. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Il congedo può essere usufruito, su base oraria o giornaliera, nell'arco temporale di 3 anni. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale ove disponibile in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

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Congedo per le donne vittime di violenza di genere. La dipendente lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo all'art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013bis, L. n. 93 conv. con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119119/2013, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 3 tre mesi. Ai fini dell'esercizio Analogamente, le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nelle ipotesi sopra previste, hanno diritto alla sospensione del diritto la lavoratrice, salvo casi rapporto per un massimo di oggettiva impossibilità, tre mesi. La lavoratrice è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente della volontà di usufruire del congedo con un termine almeno sette giorni di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio anticipo e della fine del periodo di congedo e a deve produrre la prevista certificazionedocumentazione giustificativa dell'assenza. Durante il periodo di congedo, la alla lavoratrice ha diritto a percepire è corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative composta degli elementi di cui all'art. 108 (Retribuzione di fatto) del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. c.c.n.l.. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo con le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternitàcui agli artt. 1 e 2 della L. 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità nell’anzianità di servizio a tutti gli effettieffetti contrattualmente previsti, nonché ai fini della maturazione delle feriecompresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, della tredicesima mensilità e del alle ferie ed al trattamento di fine rapporto. Il congedo può essere usufruito, fruito su base oraria o giornalieragiornaliera nell'arco di tre anni. In caso di fruizione ad ore, nell'arco il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la sua intenzione con un preavviso minimo di quindici giorni, indicando: - il numero di mesi di congedo spettante ; - l'arco temporale entro il quale le ore di 3 annicongedo saranno fruite; - la programmazione mensile delle ore di congedo che dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali. In ogni caso, non sono ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere. La fruizione su base oraria del congedo a ore è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero ammessa anche a più riprese fino ad esaurimento del periodo massimo spettante ai sensi di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedolegge. La lavoratrice di cui al comma 1 del presente articolo, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale parziale, verticale o orizzontale, ove disponibile disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da