Congedo per le donne vittime di violenza di genere. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma. 3. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. 4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, tranne quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps, a seguito di domanda presentata all'Istituto dall'avente diritto, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. 5. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto concordato tra le parti. In caso di mancato accordo, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedo per le donne vittime di violenza di genere. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugiorifugio di cui all'articolo 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 conv. con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre 3 mesi.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
3prevista certificazione. Il Durante il periodo di congedo congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, tranne quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps, a seguito di domanda presentata all'Istituto dall'avente diritto, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
5. Il congedo può essere usufruito usufruito, su base oraria o giornaliera giornaliera, nell'arco temporale di tre anni secondo quanto concordato tra le parti3 anni. In caso di mancato accordo, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale ove disponibile in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
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Congedo per le donne vittime di violenza di genere. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni delle vigenti disposizioni di legge, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali in forza dell’articolo 24 del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugioD.Lgs. n. 80/2015, ha il diritto di astenersi dal lavoro ad un congedo per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesimesi da fruire in un arco temporale di tre anni.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto Il congedo può essere fruito su base giornaliera o su base oraria in misura pari a mezza giornata di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo ferie.
3. Fermo restando i casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore la lavoratrice avanzerà all’azienda la richiesta di lavoro fruizione del congedo con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio indicando la data di inizio e della di fine del congedo stesso.
4. Durante il periodo di congedo e congedo, alla lavoratrice sarà corrisposta un’indennità a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente commacarico dell’INPS.
35. L’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Istituti previdenziali a norma di legge.
6. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché incluso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, e ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
47. Durante il periodo La lavoratrice di congedocui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, la verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, tranne quanto previsto dal comma 3, ha diritto in rapporto di lavoro a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps, a seguito di domanda presentata all'Istituto dall'avente diritto, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternitàtempo pieno.
5. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto concordato tra le parti. In caso di mancato accordo, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedo per le donne vittime di violenza di genere. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni delle vigenti disposizioni di legge, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali ai sensi dell’articolo 24 del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugioD.lgs. n. 80/2015, ha il diritto di astenersi dal lavoro ad un congedo per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi3 mesi da fruire in un arco temporale di 3 anni.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto Il congedo è fruibile in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa e può essere fruito su base giornaliera o su base oraria, per un numero di ore pari alla metà dell’orario di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo punto 1 lett. a. dell’art. 41 ter (congedo parentale).
3. Fermo restando i casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore la lavoratrice avanzerà all’azienda la richiesta di lavoro con un termine fruizione del congedo nei termini di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente commapunto 2 dell’art. 41 ter (congedo parentale), indicando la data di inizio e di fine del congedo stesso.
34. Durante il periodo di congedo, alla lavoratrice sarà corrisposta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% dell’ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera sopra indicata. L’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dall’INPS.
5. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché incluso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, e ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
46. Durante il periodo Alle lavoratrici che, ai sensi delle vigenti disposizioni di congedolegge, la lavoratrice, tranne siano inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere si applica quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps, a seguito di domanda presentata all'Istituto dall'avente diritto, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternitàal punto h) dell’art.10 del presente CCNL.
5. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto concordato tra le parti. In caso di mancato accordo, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
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Congedo per le donne vittime di violenza di genere. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la La lavoratrice inserita nei in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugiorifugio di cui all’articolo 5 bis della Legge n. 119/2013, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2. Ai fini dell'esercizio Analogamente, le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nelle ipotesi sopra previste, hanno diritto alla sospensione del diritto rapporto per un periodo massimo di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, tre mesi.
3. La lavoratrice è tenuta a preavvisare il datore di lavoro della volontà di usufruire del congedo con un termine almeno sette giorni di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio anticipo e della fine del periodo di congedo e a deve produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
3. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapportodocumentazione giustificativa dell’assenza.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, tranne quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità alla lavoratrice è corrisposta direttamente dall'Inpsun’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, a seguito composta degli elementi di domanda presentata all'Istituto dall'avente diritto, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternitàcui all’articolo 62 del presente CCNL.
5. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro con le modalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
6. Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
7. Il congedo può essere usufruito fruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale nell’arco di tre anni secondo quanto concordato tra le partianni.
8. In caso di mancato accordofruizione ad ore, la lavoratrice può scegliere tra deve comunicare al datore di lavoro la sua intenzione con preavviso minimo di quindici giorni, indicando: - il numero di mesi di congedo spettante; - l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite; - la programmazione mensile delle ore di congedo che dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali.
9. In ogni caso, non sono ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere.
10. La fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria del congedo a ore è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero ammessa anche a più riprese fino ad esaurimento del periodo massimo spettante ai sensi di paga mensile immediatamente precedente legge.
11. La lavoratrice di cui al comma 1 del presente articolo, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a quello nel corso del quale ha inizio il congedotempo pieno in lavoro a tempo parziale, ove disponibile in organico.
12. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto a tempo pieno.
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Congedo per le donne vittime di violenza di genere. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugiorifugio di cui all'art. 5-bis, L. n. 119/2013, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2. Ai fini dell'esercizio Analogamente, le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nelle ipotesi sopra previste, hanno diritto alla sospensione del diritto rapporto per un massimo di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, tre mesi. La lavoratrice è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente della volontà di usufruire del congedo con un termine almeno sette giorni di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio anticipo e della fine del periodo di congedo e a deve produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
3. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
4documentazione giustificativa dell'assenza. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, tranne quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire alla lavoratrice è corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativaretribuzione, composta degli elementi di cui all'art. 108 (Retribuzione di fatto) del c.c.n.l.. L'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps, a seguito dal datore di domanda presentata all'Istituto dall'avente diritto, secondo lavoro con le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
5cui agli artt. 1 e 2 della L. 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto. Il congedo può essere usufruito fruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto concordato tra le partianni. In caso di mancato accordofruizione ad ore, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la lavoratrice può scegliere tra sua intenzione con un preavviso minimo di quindici giorni, indicando: - il numero di mesi di congedo spettante ; - l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite; - la programmazione mensile delle ore di congedo che dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali. In ogni caso, non sono ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere. La fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria del congedo a ore è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero ammessa anche a più riprese fino ad esaurimento del periodo massimo spettante ai sensi di paga mensile immediatamente precedente legge. La lavoratrice di cui al comma 1 del presente articolo, ha diritto alla trasformazione del rapporto a quello nel corso del quale ha inizio il congedotempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto a tempo pieno.
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Congedo per le donne vittime di violenza di genere. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la lavoratrice La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugiorifugio di cui all'articolo 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 conv. con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre 3 mesi.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente commaprevista certificazione.
3. Il Durante il periodo di congedo congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, tranne quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps, a seguito di domanda presentata all'Istituto dall'avente diritto, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
5. Il congedo può essere usufruito usufruito, su base oraria o giornaliera giornaliera, nell'arco temporale di tre anni secondo quanto concordato tra le parti3 anni. In caso di mancato accordo, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
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Congedo per le donne vittime di violenza di genere. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni la La lavoratrice inserita nei in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugiorifugio di cui all’articolo 5 bis della Legge n. 119/2013, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2. Ai fini dell'esercizio Analogamente, le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nelle ipotesi sopra previste, hanno diritto alla sospensione del diritto rapporto per un periodo massimo di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, tre mesi.
3. La lavoratrice è tenuta a preavvisare il datore di lavoro della volontà di usufruire del congedo con un termine almeno sette giorni di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio anticipo e della fine del periodo di congedo e a deve produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
3. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapportodocumentazione giustificativa dell’assenza.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, tranne quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità alla lavoratrice è corrisposta direttamente dall'Inpsun’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, a seguito composta degli elementi di domanda presentata all'Istituto dall'avente diritto, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternitàcui all’articolo 62 del presente CCNL.
5. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro con le modalità di cui all’articolo 1,commi 1 e 2, della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
6. Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
7. Il congedo può essere usufruito fruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale nell’arco di tre anni secondo quanto concordato tra le partianni.
8. In caso di mancato accordofruizione ad ore, la lavoratrice può scegliere tra deve comunicare al datore di lavoro la sua intenzione con preavviso minimo di quindici giorni, indicando: - il numero di mesi di congedo spettante; - l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite; - la programmazione mensile delle ore di congedo che dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali.
9. In ogni caso, non sono ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere.
10. La fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria del congedo a ore è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero ammessa anche a più riprese fino ad esaurimento del periodo massimo spettante ai sensi di paga mensile immediatamente precedente legge.
11. La lavoratrice di cui al comma 1 del presente articolo, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a quello nel corso del quale ha inizio il congedotempo pieno in lavoro a tempo parziale, ove disponibile in organico.
12. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto a tempo pieno.
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Congedo per le donne vittime di violenza di genere. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni del D. lgs 15.6.2015, n. 80, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugiocertificati, ha il diritto di astenersi dal lavoro lavoro, per motivi connessi al percorso di protezione a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di tre mesi.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo Salvo casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a preavvisare il farne richiesta scritta al datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giornigiorni calendariali, con l'indicazione l’indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo di congedo e a produrre la corredata della certificazione attestante l'inserimento nei percorsi nel percorso di cui al precedente commaprotezione, a termini del citato art. 24, comma 1.
3. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ed è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione globale mensile, con riferimento alle sole voci fisse e continuative, corrisposta dal datore di lavoro con le modalità dell’indennità di maternità.
4. Il periodo è computato ai fini dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle compresi quelli relativi alle ferie, della tredicesima alle mensilità e del supplementari, al trattamento di fine rapporto.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, tranne quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps, a seguito di domanda presentata all'Istituto dall'avente diritto, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
5. Il La lavoratrice può scegliere di usufruire del congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto concordato tra le partianni. In caso di mancato accordo, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la La fruizione su base oraria è consentita avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale in cui ha inizio il congedo.
6. La lavoratrice in parola ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. Per quanto non previsto, si applicano le pertinenti disposizioni di legge.
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