Sicurezza sul luogo di lavoro Clausole campione

Sicurezza sul luogo di lavoro. 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
Sicurezza sul luogo di lavoro. L'Aggiudicatario è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e xx.xx. e ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attività previste nelle sedi oggetto degli interventi di manutenzione.
Sicurezza sul luogo di lavoro. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Sicurezza sul luogo di lavoro. L’aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D.lgs. 81/08. e ss.mm.ii., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell’affidamento. Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo. L’aggiudicatario è tenuto a: - elaborare e trasmettere il “documento di valutazione dei rischi” prima dell’avvio del servizio; - predisporre il “piano di evacuazione” ed il “piano di emergenza” della struttura; - informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio; - sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti - organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze, nonché dei responsabili dell’osservanza del divieto di fumo; - garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell’emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio. - comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza e dell’addetto alla vigilanza antifumo; - dotare il personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in quantità e qualità adatta alle esigenze nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione; - dotare la struttura di presidi e di impianti antincendio (estintori, idranti, rilevazione fumi, allarme ecc.) e provvedere ai loro collaudi periodici; - provvedere al mantenimento della segnaletica di sicurezza che deve essere presente nella struttura. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
Sicurezza sul luogo di lavoro. 1. L'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
Sicurezza sul luogo di lavoro. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Sicurezza sul luogo di lavoro. 1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
Sicurezza sul luogo di lavoro. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. L’entità presunta dei lavori in oggetto non è inferiore a 200 uomini-giorno.
Sicurezza sul luogo di lavoro. 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
Sicurezza sul luogo di lavoro. 1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.