Disciplina delle mansioni. 1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: «2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organiz...
Disciplina delle mansioni. 1. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili a prescindere dalla posizione economica nell’ambito delle declaratorie contenute nell’allegato A, nel rispetto dell’area professionale di appartenenza.
2. Le progressioni economiche all’interno della stessa categoria conseguenti dall’applicazione del presente contratto non comportano modifiche della posizione del lavoratore nell’ordinamento dell’Amministrazione e degli Enti.
3. Il lavoratore può, per obiettive esigenze di servizio, essere temporaneamente adibito a mansioni proprie della categoria superiore con diritto al trattamento economico corrispondente, per il periodo che le ha espletate, nel caso di:
a) sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando l’assenza sia superiore a 30 giorni, per periodi non eccedenti i 90 giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;
b) vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a novanta giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre 90 giorni ulteriori della vacanza e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti.
4. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del comma precedente, l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di tali mansioni.
5. L’adibizione a mansioni proprie della categoria superiore è disposta con provvedimento del Direttore Generale.
Disciplina delle mansioni. (art. 3)
Disciplina delle mansioni. 1. L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: «2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organiz...
Disciplina delle mansioni. 1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:« 2103. Prestazione del lavoro. – Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni: per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. NOVITA’: RIFERIMENTO A LIVELLO E CATEGORIA LEGALE NO ALLA EQUIVALENZA DELLE MANSIONI IN PASSATO LA GIURISPRUDENZA AVEVA AFFERMATO CHE LE INDAGINI SULLA EQUIVALENZA DELLE MANSIONI DOVESSERO PRESCINDERE DAL FORMALE INQUADRAMENTO CONTRATTUALE PER LIVELLI MA DOVESSERE RIGURDARE IL VERO CONTENUTO PROFESSIONALE DELLE STESSE ORA TUTTO E’ RIMESSO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E OCCORRE PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLE MODALITA’ CON CUI ESSA LI DEFINISCE (DECLARATORIA E INQUADRAMENTO CONTRATTUALE)
Disciplina delle mansioni. (…) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Disciplina delle mansioni. L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
Disciplina delle mansioni. Quali sono le attività alle quali deve essere adibito il lavoratore ?
Disciplina delle mansioni. (Mutamenti delle mansioni)
Disciplina delle mansioni. Viene riformulato l'art. 2103 c.c. che disciplina lo svolgimento delle mansioni.
1) In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro può unilateralmente modificare le mansioni del lavoratore abbassando un livello ma senza modifica della retribuzione percepita (fatte salve eventuali indennità accessorie proprie delle mansioni svolte in precedenza). La contrattazione collettiva (anche di secondo livello) potrà introdurre nuove e diverse ipotesi nelle quali adibire il lavoratore a mansioni inferiori di un livello;
2) In presenza di accordi individuali assunti in sede protetta ( DTL – sede sindacale – commissioni di certificazione – etc..) tra datore di lavoro e lavoratore, al fine di salvaguardare il posto di lavoro o per conseguire una diversa professionalità o il miglioramento delle condizioni di vita. In tale ipotesi è possibile modificare in peius sia il livello (anche più di un livello) che la retribuzione (viene decurtata e modificata); La mancanza delle forma scritta nel caso di mutamento delle mansioni comporta la nullità del mutamento delle mansioni e della retribuzione.