Disciplina delle mansioni Clausole campione

Disciplina delle mansioni. (ART. 3) L'articolo 3 opera una revisione della disciplina sull'attribuzione di mansioni e sulle variazioni delle stesse, in ossequio ai principi della legge delega (art. 1, c.7, lett. e), legge n. 183/2014), attraverso la modifica dell'articolo 2103 del codice civile rubricato "Prestazione del lavoro". La nuova normativa mira a superare le rigidità che caratterizzavano quella precedente (che vietava ogni forma di “demansionamento”), cercando di contemperare le esigenze di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale, con l’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita, anche attraverso la modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione. Vale la pena di ricordare che la previgente disciplina - che risale allo Statuto dei lavoratori - stabiliva che il lavoratore dipendente fosse adibito alle mansioni per le quali era stato assunto ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione (ogni patto contrario era considerato nullo). L'eventuale assegnazione a mansioni di livello superiore comportava il diritto al trattamento economico corrispondente e diventava definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, in ogni caso, non superiore a tre mesi (sempre che la medesima non avesse avuto luogo per sostituzione di un lavoratore assente e con diritto alla conservazione del posto). La giurisprudenza – non senza incertezze e ripensamenti – aveva comunque ammesso alcune limitate ipotesi di demansionamento (cioè, di attribuzione a mansioni inferiori): situazioni temporanee di necessità, determinate da forza maggiore; esigenza di evitare il licenziamento per motivi oggettivi o il collocamento in cassa integrazione. Rispetto a tale disciplina, contenuta nel citato articolo 2103 del codice civile, il decreto legislativo in commento apporta significative innovazioni. Innanzitutto viene ampliata la possibilità di variazione unilaterale delle mansioni da parte del datore di lavoro (cosiddetto jus variandi). Ed infatti il lavoratore può essere assegnato a mansioni "riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte". Non viene dunque più richiesta l'equivalenza delle mansioni (come nel previgente testo dell'art.2103 c.c.), essendo ritenuta sufficiente l'appartenenza allo stesso livello contrattuale di inquadramen...
Disciplina delle mansioni. 1. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili a prescindere dalla posizione economica nell’ambito delle declaratorie contenute nell’allegato A, nel rispetto dell’area professionale di appartenenza.
Disciplina delle mansioni. (art. 3) Decreti legislativi n.148, 149, 150 e 151/2015.
Disciplina delle mansioni. (art. 3)
Disciplina delle mansioni. 4. Quali sono le attività alle quali deve essere adibito il lavoratore ?
Disciplina delle mansioni. 20/11/2018
Disciplina delle mansioni. 1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001 per la parte demandata alla contrattazione.
Disciplina delle mansioni. (art. 55)
Disciplina delle mansioni. 1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:« 2103. Prestazione del lavoro. – Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni:  per le quali è stato assunto  o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito  ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.  NOVITA’: RIFERIMENTO A LIVELLO E CATEGORIA LEGALE NO ALLA EQUIVALENZA DELLE MANSIONI  IN PASSATO LA GIURISPRUDENZA AVEVA AFFERMATO CHE LE INDAGINI SULLA EQUIVALENZA DELLE MANSIONI DOVESSERO PRESCINDERE DAL FORMALE INQUADRAMENTO CONTRATTUALE PER LIVELLI MA DOVESSERE RIGURDARE IL VERO CONTENUTO PROFESSIONALE DELLE STESSE  ORA TUTTO E’ RIMESSO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E OCCORRE PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLE MODALITA’ CON CUI ESSA LI DEFINISCE (DECLARATORIA E INQUADRAMENTO CONTRATTUALE)
Disciplina delle mansioni. 1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:« 2103. Prestazione del lavoro. – In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.  IN CASO DI MODIFICA ASSETTI ORGANIZZATIVI: - ATTRIBUZIONI MANSIONI APPARTENENTI AL SOLO LIVELLO INFERIORE (NO SOTTOINQUADRAMENTO A LIVELLO INFERIORE) - MEDESIMA CATEGORIA LEGALE - FORMAZIONE - NO VARIAZIONE RETRIBUZIONE - VARIAZIONE CHE INCIDE SU POSIZIONE LAVORATIVA SPECIFICA E NON PIU’