Common use of Conglomerati cementizi preconfezionati Clause in Contracts

Conglomerati cementizi preconfezionati. E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purchè corrispondenti in tutto e per tutto a quanto riportato avanti. Xxxxxxx in proposito le specifiche disposizioni di cui alla Norma UNI 7163-79 per quanto non sia in contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008. Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessità di predisporre ed effettuare i prelievi per le prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto, per accertare che la resistenza del conglomerato non risulti inferiore a quella minima di progetto. La garanzia di qualità dei calcestruzzi preconfezionati potrà essere comprovata a seguito di apposite prove sistematiche effettuate dai Laboratori di cui all'art. 20 della Legge 05.11.1971 n. 1086 e di altri autorizzati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici come previsto dall'articolo citato. Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui certificati dovranno essere allegati alla "Relazione a struttura ultimata" di cui all'art. 6 della legge 05.11.1971 n. 1086. L'Impresa resta l'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'impiego di conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, etc.) sia per il confezionamento e trasporto in cantiere dal luogo di produzione. Ciò vale in particolare per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalità ed ai tempi di trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. L'Impresa inoltre assume l'obbligo di consentire che il personale addetto alla vigilanza ed alla Direzione dei lavori abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa i prelievi ed i controlli dei materiali, previsti nei paragrafi precedenti.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Conglomerati cementizi preconfezionati. E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purchè corrispondenti purché rispondenti in tutto e per tutto a quanto riportato avantiavanti riportato. Xxxxxxx in proposito le specifiche disposizioni prescrizioni di cui alla Norma norma UNI 7163-79 per quanto non sia in contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008la normativa vigente. Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessità di predisporre ed effettuare i prelievi per le prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto, getto per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non risulti inferiore a quella minima di progetto. La garanzia di qualità dei calcestruzzi preconfezionati potrà essere comprovata a seguito di apposite prove sistematiche effettuate dai Laboratori di cui all'art. 20 della Legge 05.11.1971 n. 5 novembre 1971 n° 1086 e di altri autorizzati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici come previsto dall'articolo citato. Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui certificati dovranno essere allegati alla "Relazione a struttura ultimata" di cui all'art. 6 della legge 05.11.1971 n. 5 novembre 1971 n°1086. L'Impresa resta l'unica responsabile nei confronti della Stazione stazione appaltante per l'impiego di conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, etcecc.) sia per il confezionamento e trasporto in cantiere opera del conglomerato dal luogo di produzione. Ciò vale vale, in particolare particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, quali in relazione alle modalità ed e ai tempi di trasporto in cantiere, cantiere possono subire modifiche qualitative anche sensibili. L'Impresa inoltre assume l'obbligo di consentire che il personale dell'Amministrazione, addetto alla vigilanza ed e alla Direzione dei lavori D.L., abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa i prelievi ed e i controlli dei materiali, materiali previsti nei paragrafi precedenti.

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Samples: Technical and Performance Specifications

Conglomerati cementizi preconfezionati. E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purchè corrispondenti purché rispondenti in tutto e per tutto a quanto riportato avantiavanti riportato. Xxxxxxx in proposito le specifiche disposizioni prescrizioni di cui alla Norma UNI 7163-79 per quanto non sia in contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 14.01.200809 gennaio 1996. Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessità di predisporre ed effettuare i prelievi per le prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto, getto per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non risulti inferiore a quella minima di progetto. La garanzia di qualità dei calcestruzzi preconfezionati potrà essere comprovata a seguito di apposite prove sistematiche effettuate dai Laboratori Ufficiali di cui all'artall'Art. 20 della Legge 05.11.1971 5 novembre 1971, n. 1086 e di altri autorizzati con decreto del Ministero Ministro dei Lavori Pubblici come previsto dall'articolo citato. Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui certificati dovranno essere allegati alla "Relazione a struttura ultimata" di cui all'art. 6 della legge 05.11.1971 n. 1086contabilità finale. L'Impresa resta l'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'impiego di conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, etcecc.) sia per il confezionamento e trasporto in cantiere opera del conglomerato dal luogo di produzione. Ciò vale vale, in particolare particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalità ed ai tempi di trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. L'Impresa inoltre L'Impresa, inoltre, assume l'obbligo di consentire che il personale dell'Ente appaltante., addetto alla vigilanza ed alla Direzione dei lavori Lavori, abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa i prelievi ed e i controlli dei materiali, previsti nei paragrafi precedenti. La classe di resistenza per i conglomerati impiegati nella realizzazione delle opere è fissata secondo quanto indicato nelle tavole di progetto. La granulometria e lo slump dei conglomerati dovranno essere adeguati alla tipologia ed alla densità delle armature metalliche indicate nelle tavole di progetto; sarà cura dell’impresa sottoporre prima dell’impiego una scheda prodotto (mix – design) dei materiali alla approvazione della D. Lavori N) PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI CEMENTI ARMATI Si richiama quanto è stato prescritto nelle «Generalità» all'articolo relativo ai conglomerati cementizi semplici ed armati circa l'obbligo dell'Impresa di presentare, per il preventivo benestare della Direzione dei Lavori, nel numero di copie che saranno richieste, i disegni esecutivi ed i calcoli di stabilità delle opere in c.a. e delle centine ed armature di sostegno redatti da un progettista qualificato, nonché i computi metrici relativi. L'esame o verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti e dei calcoli presentati, non esonera in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, essa Impresa rimane unica e completa responsabile delle opere; pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio. Qualora le opere in cemento armato vengano costruite in prossimità dei litorali marini, si osserveranno le prescrizioni previste dal D.M. 09 gennaio 1996, nonché quelle indicate nella circolare n. 6804 del 19 novembre 1959, del Servizio Tecnico dell'A.N.A.S., per quanto non in contrasto con il citato D.M. e delle quali si richiamano i seguenti paragrafi: a) gli inerti del conglomerato dovranno essere di adatta granulometria continua, tanto che lo strato esterno del conglomerato, rivestente i ferri, risulti impermeabile. Essi dovranno, altresì, essere lavati abbondantemente con acqua dolce in modo che siano asportati completamente i cloruri e i solfati. Per lo stesso motivo l'acqua di impasto dovrà essere limpida e dolce ed esente dalle predette sostanze nocive; b) il conglomerato dovrà essere confezionato esclusivamente con cemento portland, impiegando casseforme a superfici interne lisce e dovrà essere, in ogni caso, vibrato; c) subito dopo la sformatura, l'intera superficie esterna della struttura dovrà essere trattata con una boiacca fluidissima di cemento da somministrare e diffondere uniformemente con un pennello, previo accurato risarcimento con malta ricca di cemento delle superfici alveolari. L'osservanza delle stesse norme potrà essere ordinata dalla Direzione dei Lavori anche in zone in cui siano presenti acque con componenti di natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.). Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tener registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Nei prezzi di appalto, si intendono comprese e compensate tutte le spese per la compilazione degli elaborati di cantiere e di officina, quelle delle prove di carico delle strutture e del collaudo statico delle stesse, nonché le spese per le prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, quelle dei saggi e dei rilievi. Durante l'esecuzione delle opere la Direzione dei Lavori avrà il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterrà necessarie nell'interesse della regolarità e sicurezza del transito ed alle quali l'Impresa dovrà rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennità o compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dalle presenti Norme Tecniche e relativo Elenco Prezzi.

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Samples: Project Agreement

Conglomerati cementizi preconfezionati. E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purchè corrispondenti purché rispondenti in tutto e per tutto a quanto riportato avantiavanti riportato. Xxxxxxx in proposito le specifiche disposizioni prescrizioni di cui alla Norma UNI 7163-79 per quanto non sia in contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 14.01.20089.1.1996. Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessità di predisporre ed effettuare i prelievi per le prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto, getto per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non risulti inferiore a quella minima di progetto. La garanzia di qualità dei calcestruzzi preconfezionati potrà essere comprovata a seguito di apposite prove sistematiche effettuate dai Laboratori Ufficiali di cui all'art. 20 all'art.20 della Legge 05.11.1971 n. legge 5.11.1971, n°1086 e di altri autorizzati con decreto del Ministero Ministro dei Lavori Pubblici LL.PP. come previsto dall'articolo citato. Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui certificati dovranno essere allegati alla "Relazione a struttura ultimata" di cui all'art. 6 della legge 05.11.1971 n. 1086contabilità finale. L'Impresa resta l'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'impiego di conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, etcecc.) sia per il confezionamento e trasporto in cantiere opera del conglomerato dal luogo di produzione. Ciò vale vale, in particolare particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalità ed ai tempi di trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. L'Impresa inoltre L'Impresa, inoltre, assume l'obbligo di consentire che il personale addetto alla vigilanza ed alla Direzione dei lavori Lavori abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa i prelievi ed e i controlli dei materiali, previsti nei paragrafi precedenti.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Conglomerati cementizi preconfezionati. E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purchè corrispondenti purché rispondenti in tutto e per tutto a quanto riportato avantiavanti riportato. Xxxxxxx in proposito le specifiche disposizioni prescrizioni di cui alla Norma UNI 7163-79 per quanto non sia in contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008. 14/01/08 Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessità di predisporre ed effettuare i prelievi per le prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto, getto per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non risulti inferiore a quella minima di progetto. La garanzia di qualità dei calcestruzzi preconfezionati potrà essere comprovata a seguito di apposite prove sistematiche effettuate dai Laboratori Ufficiali di cui all'artall'Art. 20 della Legge 05.11.1971 5 novembre 1971, n. 1086 e di altri autorizzati con decreto del Ministero Ministro dei Lavori Pubblici come previsto dall'articolo citato. Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui certificati dovranno essere allegati alla "Relazione a struttura ultimata" di cui all'art. 6 della legge 05.11.1971 n. 1086contabilità finale. L'Impresa resta l'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'impiego di conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, etc.ecc...) sia per il confezionamento e trasporto in cantiere opera del conglomerato dal luogo di produzione. Ciò vale vale, in particolare particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalità ed ai tempi di trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. L'Impresa inoltre L'Impresa, inoltre, assume l'obbligo di consentire che il personale della DCA e dell’ENAC, addetto alla vigilanza ed alla Direzione dei lavori Lavori, abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa i prelievi ed e i controlli dei materiali, previsti nei paragrafi precedenti.

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Samples: Construction Contract

Conglomerati cementizi preconfezionati. E' ammesso prescritto l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purchè corrispondenti purché rispondenti in tutto e per tutto a quanto riportato avantiavanti riportato. Xxxxxxx in proposito le specifiche disposizioni prescrizioni di cui alla Norma UNI 7163-79 per quanto non sia in contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 14.01.200814 gennaio 2008. Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessità di predisporre ed effettuare i prelievi per le prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto, getto per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non risulti inferiore a quella minima di progetto. La garanzia di qualità dei calcestruzzi preconfezionati potrà essere comprovata a seguito di apposite prove sistematiche effettuate dai Laboratori Ufficiali di cui all'art. 20 della Legge 05.11.1971 5 novembre 1971, n. 1086 e di altri autorizzati con decreto del Ministero Ministro dei Lavori Pubblici come previsto dall'articolo citato. Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui certificati dovranno essere allegati alla "Relazione a struttura ultimata" di cui all'art. 6 della legge 05.11.1971 n. 1086contabilità finale. L'Impresa resta l'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'impiego di conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, etcecc.) sia per il confezionamento e trasporto in cantiere opera del conglomerato dal luogo di produzione. Ciò vale vale, in particolare particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalità ed ai tempi di trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. L'Impresa inoltre L'Impresa, inoltre, assume l'obbligo di consentire che il personale addetto dell’Amministrazione appaltante nonché di eventuali professionisti incaricati , addetti alla vigilanza ed alla Direzione dei lavori abbia Lavori, abbiano libero accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa i prelievi ed e i controlli dei materiali, previsti nei paragrafi precedenti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto