CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI. Ai sensi dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 98 non possono essere adottati nei confronti del la- voratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del richiamo ver- bale di cui al primo comma dell’art. 98 non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che gli ha dato causa. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impu- gnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’art. 101 e seguenti del presente contratto.
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CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI. Ai sensi dell’artdell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 98 97 non possono essere adottati nei confronti del la- voratore lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del richiamo ver- bale verbale di cui al primo comma dell’art. 98 97 non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che gli ha dato causa. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impu- gnare impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’art. 101 all'art.100 e seguenti del presente contratto.
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CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI. Ai sensi dell’artdell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 98 99 non possono essere adottati nei confronti del la- voratore lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del richiamo ver- bale verbale di cui al primo comma dell’art. 98 non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che gli ha dato causa. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impu- gnare impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’artall'art. 101 e seguenti del presente contratto.
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CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI. Ai sensi dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 98 99 non possono essere adottati nei confronti del la- voratore lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del richiamo ver- bale verbale di cui al primo comma dell’art. 98 99 non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che gli ha dato causa. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impu- gnare impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’art. 101 102 e seguenti del presente contratto.
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