Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Clausole campione

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che l’attribuzione del valore di ricostruzione che ciascun Fabbricato Assicurato - illeso, danneggiato o distrutto - aveva al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: - per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area; - per gli impianti rientranti nella definizione di “Fabbricato”, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; l’ammontare del danno sarà indennizzato con il limite della somma assicurata al momento del sinistro, come determinata dall’Art. 7 – Determinazione della somma assicurata, fermo quanto disposto dal successivo Art. 14 – Limite massimo dell’Indennizzo.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che:
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita prevista dal Settore di garanzia interessato dal sinistro, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o rubate – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ovvero: