Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Clausole campione

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri: a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell’area b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è prestata unica- mente per il loro valore allo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto en- tro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato; c) per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, com- presi gli oneri fiscali. Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si appliche- ranno questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determina: a) per il contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà , allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita prevista dal Settore di garanzia interessato dal sinistro, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o rubate – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che: 1. il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo soltanto il valore dell’area; 2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante; l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Per danni alle lastre di vetro si stima la spesa necessaria per l’integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre e l’ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui. Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 6 - Assicurazione parziale.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli “valore delle cose assicurate”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri: – per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l’Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere; – per l’arredamento: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d’uso delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese; – per le lastre: si rimborsano le spese sostenute per la sostituzione con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione; – per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale; – per i valori: si stima il valore nominale.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che l’attribuzione del valore di ricostruzione che ciascun Fabbricato Assicurato - illeso, danneggiato o distrutto - aveva al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: - per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area; - per gli impianti rientranti nella definizione di “Fabbricato”, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; l’ammontare del danno sarà indennizzato con il limite della somma assicurata al momento del sinistro, come determinata dall’Art. 7 – Determinazione della somma assicurata, fermo quanto disposto dal successivo Art. 14 – Limite massimo dell’Indennizzo.