Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori Clausole campione

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’art. 19, i seguenti casi:
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i casi previsti dagli art. 1453, 1455 e 1564 C.C. Il contratto potrà essere sciolto altresì dalla Stazione Appaltante con semplice raccomandata con avviso di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di abituale deficienza e/o negligenza nell’espletamento del servizio, per gravità e/o frequenza delle infrazioni accertate e notificate, di inadempienza nella applicazione di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 60 Art. 61. Foro di competenza 62 4.11 CAPO XI. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE 63
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P. valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto d’appalto in tutti i casi previsti dal contratto medesimo e dal presente Capitolato Speciale, con le modalità esposte ai successivi commi del presente articolo. In conformità al disposto di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50 del 2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che il verificarsi di uno degli eventi indicati nei commi precedenti, o riscontri comunque che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Art. 47 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione