Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori Clausole campione

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. La Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: ▪ frode nell'esecuzione dei lavori; ▪ inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; ▪ manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; ▪ inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; ▪ sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; ▪ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; ▪ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; ▪ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; ▪ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Amministrazione Comunale è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due test...
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione dei lavori; - mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri) - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; - nei casi in cui le transazioni finanziarie di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE pag.23
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. La Stazione appaltante può dichiarare risolto il contratto, nei casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.d., anche nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Art. 48 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione