Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori Clausole campione

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del ...
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108 commi 3 e 4 del DLgs 50/2016, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 108 c. 1 del DLgs 50/2016 e deve risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 108 c. 2 del DLgs 50/2016, in caso di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e se nei confronti dell’appaltatore è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., la Stazione Appaltante ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del DLgs 50/2016.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall’art. 136 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. 2. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse: a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappalto; b) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo 2.1 comma 6 del presente capitolato. c) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.7. d) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 8.2 comma 4 del presente capitolato. e) nel caso di mancata consegna dei piani di cui all’art. 2.1 comma1 lettera a). f) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136. g) di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza di cui all’art. 8.2, comma 1. h) di mancata consegna del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi. i) di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento entro il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11. 3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2. 4. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa. 5. A seguito di risolu...
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 60 Art. 61. Foro di competenza 62 4.11 CAPO XI. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE 63
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 2. di norme sostanziali regolanti il subappalto;
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106; b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 27 ART. 3.29 -
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. Art. 54 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. 1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice. 2. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in contraddittorio con il medesimo 4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l’adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione. 5. Il contratto potrà essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014