Contratti di formazione specialistica aggiuntivi Clausole campione

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi. 1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: « 7-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, i contratti di formazione specialistica aggiuntivi di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), sono stipulati tra le strutture pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ai sensi della medesima lettera, e i candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale nelle prove di cui all'articolo 36.