I CONTRATTI Clausole campione

I CONTRATTI. CAPO I Compravendita
I CONTRATTI. CAPO I -
I CONTRATTI. I contratti di riferimento sono disponibili sul sito del M.I.T. come allegati al D.M. 16 gennaio 2017. CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017)
I CONTRATTI. CAPO I Compravendita Art. 41 - Alienazione e acquisto di beni 1. Le alienazioni di beni immobili avvengono, di regola, a seguito di pubblico incanto (o procedura aperta) con uno dei criteri previsti dalla normativa che disciplina la contabilità dello Stato. Il ricorso alla trattativa privata (o procedura negoziata) è consentito, in conformità alla normativa vigente, quando si verificano circostanze eccezionali che devono essere adeguatamente motivate. 2. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse. 3. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per l'alienazione di beni mobili registrati e non, divenuti non più idonei all'uso. 4. I beni mobili, di cui al comma 3, possono essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini di lucro che ne facciano richiesta, se la gara ad evidenza pubblica è andata deserta o vi sono fondate ragioni per ritenere che vada deserta. 5. Il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento dei sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso il termine di ammortamento, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di valutazione.
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