Definizione di Lettera B

Lettera B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P. 6.11.2013, n. 24: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%). Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P. n. 23/2013. N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di xxxxxx.
Lettera B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio
Lettera B ovvero da imprese di cui alla lettera (a). Ai sensi dell’art. 5.2 dello statuto, a eccezione dei soci titolari di Azioni B, nessun socio può detenere una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente superiore al 5%.

Examples of Lettera B in a sentence

  • B) Nel caso di cui al Punto 6 Lettera B non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione.

  • Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi della Lettera B dell’articolo 83 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006 valutata in base ai seguenti elementi ed i relativi fattori ponderali: ♦ Qualità della fornitura : punteggio massimo assegnabile 60 punti.

  • Lettera B Il sovrappremio pagabile per l’estensione relativa alla Responsabilitá Civile per Danni Responsabilitá Civile per Danni Materiali e Corporali verso Terzi Materiali e Corporali verso Terzi è da intendersi pari al 20% del premio annuo piú qualsiasi altro sovrappremio pagato.

  • Tale dichiarazione va inserita nel DGUE, Parte IV, Lettera B, punto 1).

  • I permessi retribuiti - compresi quelli previsti alla successiva Lettera B) eventualmente trasformati con effetto 1°/7 - di cui non sia stato richiesto e/o effettuato il godimento entro il 31/12 dell’anno cui si riferiscono, non saranno considerati a nessun effetto contrattuale e non verranno quindi retribuiti.

  • Eventuali richieste di informazioni in merito ai Documenti di Gara dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta certificata dell’amministrazione aggiudicatrice, segnalato alla Lettera B del presente Bando.

  • C) E’ data facoltà ad ogni dipendente di integrare volontariamente il contributo a proprio carico, anche destinando ulteriori quote del proprio TFR maturando, contribuendo al Fondo con un versamento in una delle misure indicate nella seguente Tabella 2 - tutte le percentuali comprendono già il contributo obbligatorio di cui alla Lettera B) - nonché anche in una misura superiore liberamente determinata dal dipendente con incrementi dello 0,50%.

  • A) Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica ai dipendenti - con una delle Imprese di cui alla successiva Lettera B) - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui venga applicata la Disciplina Speciale, Parte Prima, del CCNL 17/9/2007 per la disciplina dei rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il Personale dipendente non Dirigente.

  • Lettera B Il sovrappremio pagabile per l’estensione relativa alla Responsabilitá Civile per Responsabilitá Civile per danni Danni Materiali e Corporali verso terzi è da intendersi pari al 20% del premio annuo piú qualsiasi altro sovrappremio pagato.

  • C) Piè di lista: alle medesime condizioni previste nella Lettera B), in alternativa al trattamento di cui alla stessa Lettera, il dipendente ha facoltà di optare entro il 31/12 e per tutto l’anno successivo per il trattamento a piè di lista.


More Definitions of Lettera B

Lettera B quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (cd. piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, non attuati dall’Ente); lettera e: eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 (da considerare fuori dal limite), pari ad € 1.676,56;
Lettera B lo stipulante deve essere informato sui principi della determinazione delle eccedenze. Queste informazioni riguardano l’entità della partecipazione alle ecce- denze che dipende da diversi fattori imprevedibili e solo limitatamente influenzabili. I principali fattori influenzabili (evoluzione degli interessi sul mercato dei capitali, evoluzione dei rischi assicurati e dei costi) devono essere citati. Nell’ambito dell’assicurazione sulla vita, la determinazione della partecipazione alle eccedenze avviene quindi in tre fasi: prima della conclusione del contratto l’impresa di assicu- razione informa sui principi e i metodi della determinazione e della ripartizione delle eccedenze (compreso anche un modello di calcolo, che deve essere indicato come tale). L’obbligo d’informare in merito ai principi della ripartizione delle eccedenze comprende informazioni sul sistema di ripartizione delle eccedenze applicabile, sulla modalità di ripartizione tra una partecipazione alle eccedenze in corso e un’ecce- denza finale come pure sui relativi interessi. È poi previsto che il contratto deve imperativamente evocare i punti menzionati nell’articolo 105. In proposito vi è una certa sovrapposizione tra l’informazione precontrattuale e il contenuto minimo del contratto imperativamente prescritto dall’articolo 105. Questa ridondanza è però fondata sulla natura delle informazioni precontrattuali e sussiste per esempio anche per quanto concerne l’obbligo d’informare sull’entità della protezione assicurativa (art. 12 cpv. 1 lett. c), pure definita nelle condizioni generali di assicurazione. Infine l’articolo 105 capoverso 2 prevede che ogni anno l’impresa di assicurazione fornisca informazioni in merito all’assegnazione e alla situazione della quota individuale di eccedenze. Inoltre, lo stipulante deve essere informato che la determinazione della partecipazione alle eccedenze si basa sul consuntivo della singola assicurazione e non sul risultato del gruppo a cui appartiene. Se uno stipulante non può o non vuole proseguire il processo di risparmio legato alla costituzione di capitale nell’ambito dell’assicurazione sulla vita, la legge offre due possibilità di disinvestimento: il riscatto e la conversione. La lettera b sancisce un obbligo d’informare anche a questo riguardo riprendendo, sotto il profilo materiale, l’articolo 3 capoverso 1 lettere e ed f LCA. Con il riscatto il contratto è sciolto e l’impresa di assicurazione rimborsa allo stipulante il valore di liquidazione che co...
Lettera B. Sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa

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  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Decorrenza Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Modulo di Proposta documento accluso alla Polizza Vita il cui contenuto viene confermato dal Contraente in occasione della sottoscrizione dell’Accordo e con cui il Contraente rende le dichiarazioni ivi formulate che si intendono rilasciate prima di ogni Proposta e con riferimento ad ogni singola copertura richiesta.

  • Spese Sono a carico del Cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio del soggetto finanziatore prescelto.

  • Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

  • Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

  • Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto con il candidato idoneo classificato alla prima posizione della graduatoria finale. La stipula avverrà in funzione delle esigenze determinate dall’avvio operativo dei progetti e dallo svolgimento delle attività previste nel POR FESR 2014-2020. Il contratto verrà attribuito al candidato dichiarato vincitore e la decorrenza sarà stabilita sulla base delle esigenze operative indicate da Sardegna Ricerche. Il candidato dichiarato vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto di consulenza professionale tecnica nella forma del rapporto di lavoro autonomo, stipulato ai sensi della normativa vigente in materia. Il conferimento dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli di Sardegna Ricerche. Ai fini fiscali il contratto è disciplinato dalla normativa vigente in materia. È riservata a Sardegna Ricerche la facoltà di non procedere ad alcun conferimento di incarico. L’inserimento nella graduatoria non comporta pertanto alcun diritto da parte del candidato a ottenere il conferimento dell’incarico stesso. Prima della stipula del contratto Sardegna Ricerche provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione e alla acquisizione dei documenti relativi a tutti i titoli autocertificati. In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile di Sardegna Ricerche giudichi la prestazione non conforme a quanto previsto dal contratto stesso, richiede al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di ulteriore inadempienza Sardegna Ricerche può recedere dal contratto, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto. Il professionista ha la facoltà di recedere dal contratto.

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

  • Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

  • Data di Decorrenza la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa ha effetto.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può anche essere contenuto. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • viaggiatore chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Capitolato Speciale Pag. 10 a 12

  • Codice della Strada il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;

  • Destinazione dei proventi Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

  • Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto.

  • Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.

  • Capitale assicurato iniziale Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

  • Spese di giustizia le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.