Disposizioni finanziarie Clausole campione

Disposizioni finanziarie. 1. Per l’Accordo di cui all’articolo 1, re- lativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, è autorizzata la spesa di 193.040 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 196.520 euro annui a decorrere dall’anno 2021. 2. Agli oneri derivanti dal presente arti- colo, pari a 193.040 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 196.520 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede me- diante corrispondente riduzione dello stan- ziamento del fondo speciale di parte cor- rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previ- sione del Ministero dell’economia e delle fi- nanze per l’anno 2019, allo scopo parzial- mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della coo- perazione internazionale. 3. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Disposizioni finanziarie. 1) Aggiustamenti dei tassi di interesse (Tema 14.2): In tema di aggiustamenti dei tassi interesse, è previsto che l'esposizione del Concessionario/Operatore Privato alle oscillazioni dei tassi di interesse sia coperta attraverso appositi contratti (totalmente/parzialmente) e, quindi, che i canoni siano adeguati (o parzialmente adeguati) in linea con i tassi di interesse sottostanti, durante il contratto di PPP? • Sì • No 2) Partecipazione del Concedente/Amministrazione Committente al finanziamento (Tema 14.4): Indicare Committente al finanziamento o sostegno del Progetto rispetto alle spese in conto capitale da sostenere per la costruzione del bene • Tra il 50% e il 33% • Tra il 33% e il 10% • Inferiore al 10% • Nessuna contribuzione pubblica all’investimento 3) Rifinanziamento - approvazione del Concedente/Amministrazione Committente al rifinanziamento (Tema 14.6.1): Nel caso in cui si dovesse procedere ad un’operazione di rifinanziamento del progetto, che non abbia un effetto negativo sul Concedente/Amministrazione Committente (ad esempio: un aumento delle passività potenziali in caso di risoluzione anticipata o una diminuzione del quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente/Amministrazione Committente), è riconosciuto allo stesso il diritto di Concedere/non concedere la propria autorizzazione? • Sì/ Disposizione assente • No 4) Rifinanziamento - approvazione del Concedente/Amministrazione Committente al rifinanziamento (Tema 14.6.1): Nel caso in cui si dovesse procedere ad un’operazione di rifinanziamento del progetto, il Concessionario/Operatore Xxxxxxx ha il diritto di concludere tale operazione senza l'approvazione del Concedente/Amministrazione Committente, anche quando l’effetto di ciò potrebbe determinare un effetto negativo sul Concedente/Amministrazione Committente? • Sì /Disposizione assente • No 5) Diritti dei prestatori che subentrano (Tema 14.8): Il contratto di PPP prevede casi di subentro del creditore, tali da modificare i diritti/responsabilità del Concedente/Amministrazione Committente? • Sì • No
Disposizioni finanziarie. 1) Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti in ogni altro comitato del Consiglio sono a carico dello Stato che rappresentano. 2) Le altre spese che l’applicazione del presente Accordo comporta sono coperte dai contributi annuali dei Membri che sono ripartiti come indicato nell’articolo 20, nonché dai proventi della vendita ai Membri di servizi particolari e della vendita di informazioni e di studi risultanti dall’applicazione delle disposizioni degli articoli 32 e 34. 3) L’esercizio finanziario dell’Organizzazione coincide con l’annata caffearia.
Disposizioni finanziarie. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in ….euro si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che sono corrispondentemente ridotte. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della citata legge di contabilità e finanza pubblica. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Disposizioni finanziarie. L'articolo 3, comma 1, contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria ove si esplicita che il provvedimento non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica.
Disposizioni finanziarie. 1. Le spese affrontate dal Sottocomitato sulla prevenzione per la operatività del presente Protocollo sono a carico delle Nazio- ni Unite. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite metterà a disposi- zione il personale e le strutture necessarie per consentire al Sottocomitato sulla prevenzione di svolgere con effettività le funzioni attribuitele dal presente Protocollo. 1. È costituito un fondo speciale, nel rispetto delle procedure in materia di competenza dell’Assemblea Generale, da gestire secondo i regolamenti finanziari e le norme delle Nazioni Uni- te, allo scopo di sostenere l’attuazione delle raccomandazioni adottate dal Sottocomitato sulla prevenzione a seguito della visita effettuata presso uno Stato Parte, nonché per realizzare programmi formativi rivolti ai meccanismi nazionali di pre- venzione. 2. Il fondo speciale può essere finanziato attraverso contributi volontari forniti da governi, organizzazioni intergovernative e non-governative e altri enti pubblici o privati.
Disposizioni finanziarie. 1. A decorrere dalla data di adesione, la Croazia versa seguente importo, corrispondente alla sua quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti: Croazia 42 720 000 EUR Tale contributo e' versato in otto rate uguali, esigibili il 30 novembre 2013, il 30 novembre 2014, il 30 novembre 2015, il 31 maggio 2016, il 30 novembre 2016, il 31 maggio 2017, il 30 novembre 2017 e il 31 maggio 2018. 2. La Croazia contribuisce in otto rate uguali, esigibili alle date di cui al paragrafo 1, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca europea per gli investimenti, in ragione degli importi che corrispondono alla seguente percentuale delle riserve e provviste: Croazia 0,368% 3. Il capitale e i versamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati dalla Croazia in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimita' dal consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. 4. Le cifre relative alla Croazia di' cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, punto 1, possono essere adattate mediante decisione degli organi decisionali della Banca europea per gli investimenti sulla base degli ultimi dati definitivi del PIL pubblicati da Eurostat prima dell'adesione. 1. La Croazia versa il seguente importo al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio(1): (EUR, prezzi correnti) Croazia 494 000. 2. Il contributo al Fondo di ricerca carbone e acciaio e' corrisposto, a partire dal 2015, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, come segue: 2015: 15% 2016: 20% 2017: 30% 2018: 35%. (1) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42. 1. A decorrere dalla data di adesione sono gestiti dalle agenzie esecutive croate le gare d'appalto, le concessioni di sovvenzioni e i pagamenti a titolo di assistenza finanziaria di preadesione nell'ambito della componente "sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale" e della componente "cooperazione transfrontaliera" dello strumento di assistenza preadesione (...
Disposizioni finanziarie. (Disposizioni finanziarie)
Disposizioni finanziarie. Per la realizzazione delle azioni previste dal presente Accordo, è prevista una copertura finanziaria di euro 4.000.000,00 (quattro milioni); 1. La copertura finanziaria complessiva è specificata come di seguito: 1 Incremento e potenziamento del progetto “Alfabetizzazione Motoria nella scuola primaria” 2.000.000 2 Organizzazione nell’ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi delle fasi nazionali delle discipline maggiormente praticate, che saranno definite dal MIUR e dal CONI 1.000.000 3 “Sport e Legalità” nelle scuole in contesti a rischio 500.000
Disposizioni finanziarie. 1. Al fine della sottoscrizione, tra A.T.E.R. del Comune di Roma e ASP, dell’atto di disciplina dei termini e delle modalità per la cessione degli immobili e delle relative aree di cui al precedente articolo 4 garantendo all’A.T.E.R. la disponibilità delle risorse, la Regione Lazio erogherà la necessaria quota dello stanziamento previsto per l’intervento. Le ulteriori risorse finanziarie residue previste a copertura del nuovo progetto di riqualificazione del Polo dell’ASP Istituto Romano di San Xxxxxxx saranno attribuite all’ATER del Comune di Roma ed erogate secondo le seguenti modalità: - 30% all’approvazione del progetto da parte di ATER e trasmissione dello stesso alla Regione, previa acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico di cui all’articolo 9 della l.r. n. 30/2002 che attesti la conformità dell’intervento - 20% all’affidamento dei lavori; - 20% al raggiungimento del 50% dell’esecuzione dei lavori; - 30 % completamento dei lavori.