Common use of CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI Clause in Contracts

CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI. 1. La contribuzione a carico del datore di lavoro, nonché a carico degli iscritti è corrisposta, per ciascun iscritto, nella misura tempo per tempo disposta dalle Fonti Istitutive, i cui inerenti accordi divengono pro-tempore parte integrante dell’ordinamento del “Fondo Sanitario” e sono riportati all’Appendice 1 al presente Statuto. 2. Analogamente le contribuzioni per familiari degli “iscritti in servizio”, degli “iscritti in quiescenza” e per familiari di questi ultimi sono definiti dai medesimi accordi collettivi. 3. Le variazioni contributive disposte dalle Fonti Istitutive sono tempestivamente comunicate agli iscritti. 1. Le quote percentuali previste a carico degli “iscritti in servizio” e dei relativi familiari beneficiari sono applicate su tutte le voci della retribuzione imponibile ai fini INPS secondo il principio di cassa, con il limite massimo, per l’anno 2011, di € 100.000. Detto limite è rivalutato il primo gennaio di ogni anno in base all’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai rilevato il 31 dicembre dell’anno precedente. 2. Le quote percentuali previste a carico degli “iscritti in quiescenza” e dei relativi familiari beneficiari sono applicate su tutte le voci della pensione AGO comunicata all’atto del pensionamento, che sono rivalutate il primo gennaio di ogni anno in base alla dinamica perequativa prevista dall’INPS, con il limite massimo indicato al comma 1, assoggettato alle medesime rivalutazioni ivi previste. 3. Per gli “iscritti in servizio”, titolari di lavoro a tempo parziale, la retribuzione imponibile è determinata in via virtuale sulla base di quella riferita al corrispondente lavoro a tempo pieno. 4. Ove l’“iscritto in servizio” sia assente dal servizio senza trattamento retributivo o con retribuzione ridotta, corrisponde la contribuzione dovuta per sé e per i relativi familiari beneficiari, assumendo quale base imponibile la retribuzione virtuale, che percepirebbe in servizio. 5. Il contributo contemplato dal comma che precede è addebitato all'iscritto in coincidenza della prima attribuzione retributiva successiva alla ripresa del servizio, con possibilità per il dipendente di rateizzare l’importo dovuto in un periodo massimo di 12 mesi. 6. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno con diritto a trattamento pensionistico per i mesi non lavorati la retribuzione presa a riferimento per la contribuzione è, pro-quota, la retribuzione imponibile ai fini del trattamento di fine rapporto calcolata su base annua. 7. Nel caso di decesso dell’iscritto, i familiari, dal mese in cui si verifica l’evento e sino al 31 dicembre del medesimo anno, corrispondono la sola quota a loro carico. 1. Le contribuzioni a carico del datore di lavoro sono versate anticipatamente su base annuale al “Fondo Sanitario” ovvero, per il Personale di nuova assunzione, contestualmente all’iscrizione. 2. I contributi a carico degli “iscritti in servizio” per sé e per i familiari, suddivisi in rate mensili sono trattenuti dal datore di lavoro all'atto di ciascuna attribuzione retributiva e contestualmente versati al “Fondo Sanitario”. 3. Gli apporti contemplati per gli “iscritti in quiescenza”, sono addebitati sul conto corrente dell'iscritto in rate mensili e contestualmente versati al “Fondo Sanitario”, a far tempo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro. 4. Il debito contributivo di cui al comma 3 del presente articolo, relativo all’anno di cessazione, è assolto in unica soluzione a valere – ove possibile – sulle competenze di fine rapporto. 5. La contribuzione e le quote dovute dall'iscritto in conseguenza di modificazioni intervenute nel nucleo familiare nonché nei carichi fiscali di cui all'art. 5, per effetto dell'esercizio delle facoltà contemplate dall'articolo stesso, sono dovute dal mese in cui si è verificato l'evento. 6. In caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 5 l'obbligo contributivo previsto dal comma che precede viene meno dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. 7. In caso di decesso di un iscritto ovvero dei relativi beneficiari, ovvero di perdita dei requisiti, il relativo obbligo contributivo viene meno dal mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. 8. Il “Fondo Sanitario” non fa luogo a rimborsi di apporti economici ad esso versati.

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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma

CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI. 1. La contribuzione a carico del datore di lavoro/committente, nonché a carico degli iscritti è corrisposta, per ciascun iscritto, nella misura tempo per tempo disposta dalle Fonti Istitutive, i cui inerenti accordi divengono pro-tempore parte integrante dell’ordinamento del “Fondo Sanitario” e sono riportati all’Appendice 1 al presente Statuto. 2. Analogamente le contribuzioni per familiari degli “iscritti in servizio”, degli “iscritti in quiescenza” e degli iscritti alla “Gestione mista” e per i rispettivi familiari di questi ultimi sono definiti dai medesimi accordi collettivicollettivi e riportati nella medesima Appendice 1. 3. La Gestione del “Fondo Protezione” viene alimentata nella misura tempo per tempo disposta dalle Fonti Istitutive, i cui inerenti accordi divengono pro-tempore parte integrante dell’ordinamento del Fondo Sanitario e sono riportati sempre nell’Appendice 1 al presente Statuto. 4. Le variazioni contributive disposte dalle Fonti Istitutive sono tempestivamente comunicate agli iscritti. 1. Le quote percentuali previste a carico degli “iscritti in servizio” e dei relativi familiari beneficiari sono applicate su tutte le voci della retribuzione imponibile ai fini INPS secondo il principio di cassa, con il limite massimo, per l’anno 20112021, di € 100.000€109.100,75. Detto limite è rivalutato il primo gennaio di ogni anno in base all’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai rilevato il 31 dicembre dell’anno precedente. 2. Le quote percentuali previste a carico degli “iscritti in quiescenza” e dei relativi familiari beneficiari sono applicate su tutte le voci della pensione AGO comunicata all’atto del pensionamento, che sono rivalutate il primo gennaio di ogni anno in base alla dinamica perequativa prevista dall’INPS, con il limite massimo indicato al comma 1, assoggettato alle medesime rivalutazioni ivi previste. 3. Per gli “iscritti in servizio”, titolari di lavoro a tempo parziale, la retribuzione imponibile è determinata in via virtuale sulla base di quella riferita al corrispondente lavoro a tempo pieno. 4. Per gli iscritti destinatari di trattamento pensionistico di reversibilità le quote percentuali previste a carico degli “iscritti in quiescenza” e dei relativi familiari beneficiari sono applicate sul 65% del trattamento pensionistico che sarebbe spettato al titolare deceduto e comunque su una base minima di € 20.000. Nel caso di iscritti destinatari di trattamento pensionistico indiretto le relative quote sono applicate sul 65% dell’ultima retribuzione in servizio. In entrambi i casi si applicano nel tempole rivalutazioni previste al comma 2 che precede. 5. Ove l’“iscritto in servizio” sia assente dal servizio senza trattamento retributivo o con retribuzione ridotta, corrisponde la contribuzione dovuta per sé e per i relativi familiari beneficiari, assumendo quale base imponibile la retribuzione virtuale, che percepirebbe in servizio. 56. Il contributo contemplato dal comma che precede è addebitato all'iscritto in coincidenza della prima attribuzione retributiva successiva alla ripresa del servizio, se l’assenza è pari o inferiore a 12 mesi, con possibilità per il dipendente dipendente, di rateizzare l’importo dovuto in un periodo massimo di 12 mesi, ovvero tramite addebito annuale sul conto corrente, in caso di assenze di durata superiore. 67. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno con diritto a trattamento pensionistico per i mesi non lavorati la retribuzione presa a riferimento per la contribuzione è, pro-pro- quota, la retribuzione imponibile ai fini del trattamento di fine rapporto calcolata su base annua. 78. Nel caso di decesso dell’iscrittodell’iscritto alla “Gestione iscritti in servizio” o dell’iscritto alla “Gestione iscritti in quiescenza”, i familiari, dal mese in cui si verifica l’evento e sino al 31 dicembre del medesimo anno, corrispondono la sola quota a loro carico. 9. Nel caso previsto all’art. 4, comma 18. per il periodo di fruizione delle prestazioni di cui all’Appendice 2, l’iscritto versa il contributo definito dalle Fonti Istitutive per le prestazioni previste dalla predetta Appendice 2, nonché quello per gli eventuali familiari non a carico resi beneficiari e corrisponderà inoltre, a titolo di contributo d’ingresso: - un importo pari allo 0,50% dell’imponibile pensionistico - un importo pari allo 0,25% dell’imponibile pensionistico se il passaggio alla “Gestione mista” è avvenuto dalla “Gestione iscritti in servizio” senza concludere il percorso di ingresso di cui al successivo art. 33 ovvero dalla Gestione iscritti in servizio con richiesta di mantenimento dell’iscrizione alla Gestione mista all’atto del pensionamento. 1. Le contribuzioni a carico del datore di lavoro lavoro/committente sono versate anticipatamente su base annuale al “Fondo Sanitario” ovvero, per il Personale di nuova assunzione, contestualmente all’iscrizione. 2. I contributi a carico degli “iscritti in servizio” per sé e per i familiari, suddivisi in rate mensili sono trattenuti dal datore di lavoro all'atto di ciascuna attribuzione retributiva e contestualmente versati al “Fondo Sanitario”. 3. Gli apporti contemplati per gli iscritti alla Gestione iscritti in quiescenza”, sono addebitati sul conto corrente dell'iscritto in rate mensili e contestualmente versati al “Fondo Sanitario”, a far tempo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro. 4. Il contributo a carico degli iscritti alla “Gestione Mista”, definito dalle Fonti Istitutive per le prestazioni previste all’Appendice 3, nonché quello per gli eventuali familiari resi beneficiari, è addebitato in unica soluzione sul conto corrente dell'iscritto in via anticipata. 5. Il debito contributivo di cui al comma 3 del presente articolo, relativo all’anno di cessazione, è assolto in unica soluzione a valere – ove possibile – sulle competenze di fine rapporto. 56. La contribuzione e le quote dovute dall'iscritto in conseguenza di modificazioni intervenute nel nucleo familiare nonché nei carichi fiscali di cui all'art. 55 ed all’art.6, per effetto dell'esercizio delle facoltà contemplate dall'articolo stessonegli articoli stessi, sono dovute dal mese in cui si è verificato l'evento, con la precisazione che la variazione di carico fiscale ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno in cui interviene. 67. In caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 5 l'obbligo contributivo previsto dal comma che precede viene meno dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La contribuzione è comunque trattenuta fino al momento della comunicazione laddove la stessa sia effettuata oltre quattro mesi dal verificarsi dell’evento. 78. In caso di decesso di un iscritto ovvero dei relativi beneficiari, ovvero di perdita dei requisiti, il relativo obbligo contributivo viene meno dal mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. 89. Il “Fondo Sanitario” non fa luogo a rimborsi di apporti economici ad esso versati, fatta eccezione e fino a concorrenza, per la compensazione con eventuali prestazioni fruite successivamente alla perdita dei requisiti, come disciplinato dal comma 7 dell’art.11.

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Samples: Fondo Sanitario

CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI. 1. La contribuzione a carico del datore di lavoro/committente, nonché a carico degli iscritti è corrisposta, per ciascun iscritto, nella misura tempo per tempo disposta dalle Fonti Istitutive, i cui inerenti accordi divengono pro-tempore parte integrante dell’ordinamento del “Fondo Sanitario” e sono riportati all’Appendice 1 al presente Statuto. 2. Analogamente le contribuzioni per familiari degli “iscritti in servizio”, degli “iscritti in quiescenza” e degli iscritti alla “Gestione mista” e per i rispettivi familiari di questi ultimi sono definiti dai medesimi accordi collettivicollettivi e riportati nella medesima Appendice 1. 3. La Gestione del “Fondo Protezione” viene alimentata nella misura tempo per tempo disposta dalle Fonti Istitutive, i cui inerenti accordi divengono pro-tempore parte integrante dell’ordinamento del Fondo Sanitario e sono riportati sempre nell’Appendice 1 al presente Statuto. 4. Le variazioni contributive disposte dalle Fonti Istitutive sono tempestivamente comunicate agli iscritti. 1. Le quote percentuali previste a carico degli “iscritti in servizio” e dei relativi familiari beneficiari sono applicate su tutte le voci della retribuzione imponibile ai fini INPS secondo il principio di cassa, con il limite massimo, per l’anno 2011201321, di € 100.000105.677 109.100,75-. Detto limite è rivalutato il primo gennaio di ogni anno in base all’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai rilevato il 31 dicembre dell’anno precedente. 2. Le quote percentuali previste a carico degli “iscritti in quiescenza” e dei relativi familiari beneficiari sono applicate su tutte le voci della pensione AGO comunicata all’atto del pensionamento, che sono rivalutate il primo gennaio di ogni anno in base alla dinamica perequativa prevista dall’INPS, con il limite massimo indicato al comma 1, assoggettato alle medesime rivalutazioni ivi previste. 3. Per gli “iscritti in servizio”, titolari di lavoro a tempo parziale, la retribuzione imponibile è determinata in via virtuale sulla base di quella riferita al corrispondente lavoro a tempo pieno. 4. Per gli iscritti destinatari di trattamento pensionistico di reversibilità le quote percentuali previste a carico degli “iscritti in quiescenza” e dei relativi familiari beneficiari sono applicate sul 65% del trattamento pensionistico che sarebbe spettato al titolare deceduto e comunque su una base minima di € 20.000. Nel caso di iscritti destinatari di trattamento pensionistico indiretto le relative quote sono applicate sul 65% dell’ultima retribuzione in servizio. In entrambi i casi si applicano nel tempo le rivalutazioni previste al comma 2 che precede. 5. Ove l’“iscritto in servizio” sia assente dal servizio senza trattamento retributivo o con retribuzione ridotta, corrisponde la contribuzione dovuta per sé e per i relativi familiari beneficiari, assumendo quale base imponibile la retribuzione virtuale, che percepirebbe in servizio. 56. Il contributo contemplato dal comma che precede è addebitato all'iscritto in coincidenza della prima attribuzione retributiva successiva alla ripresa del servizio, se l’assenza è pari o inferiore a 12 mesi, con possibilità per il dipendente dipendente, di rateizzare l’importo dovuto in un periodo massimo di 12 mesi, ovvero tramite addebito annuale sul conto corrente, in caso di assenze di durata superiore. 67. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno con diritto a trattamento pensionistico per i mesi non lavorati la retribuzione presa a riferimento per la contribuzione è, pro-pro- quota, la retribuzione imponibile ai fini del trattamento di fine rapporto calcolata su base annua. 78. Nel caso di decesso dell’iscrittodell’iscritto alla “Gestione iscritti in servizio” o dell’iscritto alla “Gestione iscritti in quiescenza”, i familiari, dal mese in cui si verifica l’evento e sino al 31 dicembre del medesimo anno, corrispondono la sola quota a loro carico. 9. Nel caso previsto all’art. 4, comma 18. per il periodo di fruizione delle prestazioni di cui all’Appendice 2, l’iscritto provvederà al pagamento del premio di polizza per sé e per gli eventuali familiari non a carico resi beneficiari e corrisponderà inoltre, a titolo di contributo d’ingresso: - un importo pari allo 0,50% dell’imponibile pensionistico - un importo pari allo 0,25% dell’imponibile pensionistico se il passaggio alla “Gestione mista” è avvenuto dalla “Gestione iscritti in servizio” senza concludere il percorso di ingresso di cui al successivo art. 33 ovvero dalla Gestione iscritti in servizio con richiesta di mantenimento dell’iscrizione alla Gestione mista all’atto del pensionamento. 1. Le contribuzioni a carico del datore di lavoro lavoro/committente sono versate anticipatamente su base annuale al “Fondo Sanitario” ovvero, per il Personale di nuova assunzione, contestualmente all’iscrizione. 2. I contributi a carico degli “iscritti in servizio” per sé e per i familiari, suddivisi in rate mensili sono trattenuti dal datore di lavoro all'atto di ciascuna attribuzione retributiva e contestualmente versati al “Fondo Sanitario”. 3. Gli apporti contemplati per gli iscritti alla Gestione iscritti in quiescenza”, sono addebitati sul conto corrente dell'iscritto in rate mensili e contestualmente versati al “Fondo Sanitario”, a far tempo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro. 4. I premi annuali a carico degli iscritti alla “Gestione mista” sono addebitati in unica soluzione sul conto corrente dell'iscritto in via anticipata. 5. Il debito contributivo di cui al comma 3 del presente articolo, relativo all’anno di cessazione, è assolto in unica soluzione a valere – ove possibile – sulle competenze di fine rapporto. 56. La contribuzione e le quote dovute dall'iscritto in conseguenza di modificazioni intervenute nel nucleo familiare nonché nei carichi fiscali di cui all'art. 55 ed all’art.6, per effetto dell'esercizio delle facoltà contemplate dall'articolo stessonegli dall'articolio stessio, sono dovute dal mese in cui si è verificato l'evento, con la precisazione che la variazione di carico fiscale ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno in cui interviene. 67. In caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 5 l'obbligo contributivo previsto dal comma che precede viene meno dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La contribuzione è comunque trattenuta fino al momento della comunicazione laddove la stessa sia effettuata oltre quattro mesi dal verificarsi dell’evento. 78. In caso di decesso di un iscritto ovvero dei relativi beneficiari, ovvero di perdita dei requisiti, il relativo obbligo contributivo viene meno dal mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. 89. Il “Fondo Sanitario” non fa luogo a rimborsi di apporti economici ad esso versati, fatta eccezione e fino a concorrenza, per la compensazione con eventuali prestazioni fruite successivamente alla perdita dei requisiti, come disciplinato dal comma 7. dell’art.11.

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Samples: Verbale Di Accordo