Eccezioni. Le limitazioni sull'uso e la divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle Informazioni Riservate che:
Eccezioni. Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.
Eccezioni. Articolo 18
Eccezioni. Il presente impegno di riservatezza non si applica alle Informazioni che:
Eccezioni. Si applicano l’articolo XIV e l’articolo XIVbis paragrafo 1 del GATS54, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.
Eccezioni. I seguenti veicoli sono esclusi dalla garanzia:
Eccezioni. Gli obblighi di non divulgazione e non-utilizzo di cui al punto 14.1 sopra non si applicano alle informazioni che la parte ricevente - attraverso una prova scritta idonea - potrà dimostrare: (a) essere già in possesso della parte ricevente senza alcun obbligo di riservatezza al momento che l’informazione è stata ricevuta dalla parte rivelante, (b) essere divenuta di pubblico dominio senza violazione di questa sezione dalla parte ricevente, (c) essere sviluppata indipendentemente dalla parte ricevente senza riferimento ad alcune Informazioni Confidenziali della parte rivelante, (d) essere stata legittimamente acquisita dalla parte ricevente da una terza parte senza obbligo di riservatezza, o (e) esserne stata autorizzata la divulgazione dalla parte rivelante mediante dichiarazione scritta. Inoltre, sarà consentito al ricevente di divulgare le Informazioni Riservate della parte rivelante unicamente nella misura in cui tale divulgazione sia richiesta per legge o per ordine di un tribunale di un'autorità giudiziaria o amministrativa, a condizione che la parte ricevente avvisi tempestivamente e per iscritto la parte rivelante di tale divulgazione richiesta prima della stessa e collabori con la parte rivelante, su ragionevole richiesta e spesa della parte rivelante, in qualsiasi azione legale per contestare o limitare la portata di tale divulgazione richiesta.
Eccezioni. Il presente CCL non si applica: > ai membri della Direzione del Gruppo, ai quadri (job level A – C) che rive- stono una funzione di preposto come pure agli specialisti e ai responsabili di progetti la cui funzione è equiparata a quella di preposto; > alle praticanti ed ai praticanti; > alle collaboratrici impiegate e ai collaboratori impiegati a tempo parziale che prestano in media meno di 8 ore di lavoro alla settimana; > al personale ausiliario assunto per un periodo fino a tre mesi; > agli studenti con un’occupazione accessoria immatricolati presso un’univer- sità, un politecnico federale o una scuola universitaria professionale ai sensi della Legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professio- nali e che non sono impiegati presso Swisscom per più di 624 ore per anno civile. Swisscom provvede affinché le società riportate all’articolo 3.9 aderiscano al presente CCL; gli accordi di adesione possono tuttavia discostarsi dal presente CCL. In caso di acquisizione di una partecipazione di maggioranza a una società in Svizzera, il cui organico comprenda almeno 30 posti di lavoro a tempo pieno (quadri esclusi), Swisscom, la società acquisita e i sindacati contraenti concor- dano un’adeguata fase di transizione nella quale le precedenti condizioni d’im- piego della società continuino ad essere applicate senza variazioni. Prima dello scadere di tale fase di transizione Swisscom fa in modo che questa società avvii delle trattative con i sindacati contraenti al fine di trovare una soluzione ade- guata che tenga conto degli interessi di questa società. In caso di scorporazione (vale a dire tramite scissione o trasferimento di patri- monio) in una società acquisita o di nuova fondazione con sede in Svizzera, della quale Swisscom detiene una partecipazione maggioritaria, Swisscom fa in modo che questa società avvii delle trattative con i sindacati contraenti circa una soluzione adeguata qualora più del 50 % dei collaboratori di questa società siano stati acquisiti da Swisscom nell’ambito di questa scorporazione. Se i colla- boratori che provengono da Swisscom sono meno del 50 %, viene applicata per analogia la regolamentazione in base al precedente secondo paragrafo. Durante la fase di transizione, le normative del presente CCL sono le uniche disposizioni in materia di contratto di lavoro a valere per i collaboratori di Swisscom. Con la perdita di una partecipazione maggioritaria a una società aderente al CCL Swisscom, l’adesione della relativa so...
Eccezioni. Il Ricevente può divulgare, diffondere, pubblicare ed usare liberamente le Informazioni ricevute, se:
Eccezioni. Il promittente può far valere nei confronti del beneficiario tutte le eccezioni che il promittente potrebbe far valere contro lo stipulante.