Common use of Controlli e debito informativo Clause in Contracts

Controlli e debito informativo. 1. La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo. 2. L’azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP; 3. Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all’art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell’installazione dell’interfaccia con Insiel (G2- G3); 4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto; 5. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della struttura; 6. L’azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182; 7. Gli importi recuperati con i controlli rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove prestazioni, fino ad un massimo del 5% del budget annuale assegnato alla struttura; gli importi eccedenti il 5% rimangono alle aziende sanitarie e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità; 8. Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione. 9. Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta di competenza dell’Azienda e la Struttura Privata Accreditata invierà, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura aziendale preposta.

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Samples: Healthcare Agreements, Healthcare Agreements, Healthcare Agreements

Controlli e debito informativo. 1. La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo. 2. L’azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP;. 3. Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all’art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell’installazione dell’interfaccia con Insiel (G2- G3);. 4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto;. 5. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della struttura;. 6. L’azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182;. 7. Gli importi recuperati con i controlli rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove prestazioni, fino ad un massimo del 5% del budget annuale assegnato alla struttura; gli importi eccedenti il 5% rimangono alle aziende sanitarie e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità;. 8. Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione. 9. Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta di competenza dell’Azienda e la Struttura Privata Accreditata invierà, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura aziendale preposta.

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Samples: Healthcare Agreements, Healthcare Agreements, Healthcare Agreements

Controlli e debito informativo. 1. La struttura, fino Struttura si impegna a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con trasmettere all’Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivotempi previsti dalle disposizioni statali e regionali. 2. L’aziendaL’Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla Struttura con le modalità previste dalla specifica normativa di settore. In particolare ci si riserva di effettuare controlli anche mediante accertamenti diretti. I controlli potranno vertere in: a. controlli in applicazione alla D.G.R. n. 182 del 02.02.2018; b. controlli amministrativi–contabili basati sulla verifica dell’osservanza delle regole amministrative concernenti l’utilizzo delle ricette, in attuazione nonché sulla verifica della DGR 20.02.2015corretta attribuzione delle prestazioni secondo le indicazioni del tariffario regionale; c. controlli sui volumi dell’attività erogata. Qualora si riscontrassero delle irregolarità nell’effettuazione delle prestazioni o nella tariffazione delle stesse o irregolarità di altra natura, n. 299l’Azienda provvederà alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate fornendo un termine di 10 gg. per la formulazione delle controdeduzioni, salvo che si attiva per mettere a disposizione delle struttureverifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo. Nel caso si verifichi una irregolarità si procederà al mancato riconoscimento della prestazione verificata, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, secondo le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP;modalità previste dalla normativa. 3. Le modalità L’Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della Struttura per verificare il rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di prescrizione riferimento e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all’art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell’installazione dell’interfaccia con Insiel dai provvedimenti regionali attuativi (G2- G3D.G.R. n. 182 del 2/2/2018);. 4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto;. 5. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della struttura; 6. L’azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica L’Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell’ambito del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182; 7. Gli importi recuperati con i controlli rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove controllo delle prestazioni, fino ad un massimo del 5% del budget annuale assegnato alla struttura; gli importi eccedenti il 5% rimangono alle aziende sanitarie ai sensi della vigente normativa in materia di controlli sulla qualità e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità; 8sull’appropriatezza delle prestazioni e sulla revisione tariffaria (art. Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione6 “Penalizzazioni” DGR n. 182/2018). 9. Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta di competenza dell’Azienda e la Struttura Privata Accreditata invierà, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura aziendale preposta.

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Samples: Contratto Per l'Acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale, Contratto Per l'Acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale, Accordo Per L’acquisto E L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale

Controlli e debito informativo. 1. La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo.effettuate; 2. L’azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP; 3. Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all’art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell’installazione dell’interfaccia con Insiel (G2- G2-G3); 4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto; 5. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della struttura; 6. L’azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182; 7. Gli importi recuperati con i controlli rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove prestazioni, fino ad un massimo del 5% del budget annuale assegnato alla struttura; gli importi eccedenti il 5% rimangono alle aziende sanitarie e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità; 8. Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione. 9. Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta sarà di competenza dell’Azienda e della struttura stessa, i cui recapiti saranno forniti al cittadino. Al fine di una completa valutazione delle segnalazioni, la Struttura Privata Accreditata invieràinvierà risposta al cittadino in merito alle verifiche effettuate, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura mettendo per conoscenza l’URP aziendale prepostae la SC Gestione Prestazioni Sanitarie e Progettazione Attività Sociosanitarie.

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Samples: Healthcare Agreements, Healthcare Agreements, Accordo Per L’acquisto E L’erogazione Di Prestazioni Di Diagnostica Strumentale

Controlli e debito informativo. 1. a) La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo.effettuate; 2. b) L’azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP; 3. c) Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all’art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell’installazione dell’interfaccia con Insiel (G2- G2-G3); 4. d) Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto; 5. e) I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della struttura; 6. f) L’azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182; 7. g) Gli importi recuperati con i controlli rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove prestazioni, fino ad un massimo del 5% del budget annuale assegnato alla struttura; gli importi eccedenti il 5% rimangono alle aziende sanitarie e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità; 8. h) Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione. 9. i) Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta sarà di competenza dell’Azienda e della struttura stessa, i cui recapiti saranno forniti al cittadino. Al fine di una completa valutazione delle segnalazioni, la Struttura Privata Accreditata invieràinvierà risposta al cittadino in merito alle verifiche effettuate, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura mettendo per conoscenza l’URP aziendale prepostae la SC Gestione Prestazioni Sanitarie e Progettazione Attività Sociosanitarie.

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Samples: Agreement for the Purchase and Provision of Outpatient Specialist Services, Accordo Per L’acquisto E L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale, Accordo Per l'Acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni Di Diagnostica Strumentale

Controlli e debito informativo. 1. La strutturaStruttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per compilare e trasmettere la SDO, alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo.effettuate; 2. L’azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere nella messa a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP; 3. Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all’art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell’installazione dell’interfaccia con Insiel (G2- G2-G3); 4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto; 5. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della strutturaStruttura; 6. L’azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182; 7. Gli importi recuperati con i controlli rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove prestazioni, fino ad un massimo del 5% del budget annuale assegnato alla struttura; gli importi eccedenti il 5% rimangono alle aziende sanitarie e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità; 8. Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione. 9. Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta sarà di competenza dell’Azienda e della struttura stessa, i cui recapiti saranno forniti al cittadino. Al fine di una completa valutazione delle segnalazioni, la Struttura Privata Accreditata invieràinvierà risposta al cittadino in merito alle verifiche effettuate, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura mettendo per conoscenza l’URP aziendale prepostae la SC Gestione Prestazioni Sanitarie e Progettazione Attività Sociosanitarie.

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Samples: Accordo Per l'Acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie, Accordo Per l'Acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie

Controlli e debito informativo. 1. La strutturaStruttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per compilare e trasmettere la SDO, alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo.effettuate; 2. L’aziendaL’Azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP; 3. Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all’art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell’installazione dell’interfaccia con Insiel (G2- G2-G3); 4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto; 5. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della strutturaStruttura; 6. L’aziendaL’Azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182; 7. Gli importi recuperati con i controlli rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove prestazioni, fino ad un massimo del 5% del budget annuale assegnato alla struttura; gli importi eccedenti il 5% rimangono alle aziende sanitarie e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità; 8. Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’aziendadall’Azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione. 9. Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta sarà di competenza dell’Azienda e della struttura stessa, i cui recapiti saranno forniti al cittadino. Al fine di una completa valutazione delle segnalazioni, la Struttura Privata Accreditata invieràinvierà risposta al cittadino in merito alle verifiche effettuate, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura mettendo per conoscenza l’URP aziendale prepostae la SC Gestione Prestazioni Sanitarie e Progettazione Attività Sociosanitarie.

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Samples: Accordo Per l'Acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie, Accordo Per l'Acquisto E l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie

Controlli e debito informativo. 1. La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo. 2. L’azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP;. 3. Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all’art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell’installazione dell’interfaccia con Insiel (G2- G2-G3);. 4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto;. 5. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della struttura;. 6. L’azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182;. 7. Gli importi recuperati con i controlli rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove prestazioni, fino ad un massimo del 5% del budget annuale assegnato alla struttura; gli importi eccedenti il 5% rimangono alle aziende sanitarie e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità;. 8. Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione. 9. Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta di competenza dell’Azienda e la Struttura Privata Accreditata invierà, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura aziendale preposta.

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Samples: Accordo Per l'Erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale

Controlli e debito informativo. 1. a) La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo.effettuate; 2. b) L’azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP; 3. Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all’art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell’installazione dell’interfaccia con Insiel (G2- G3); 4. c) Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto; 5. d) I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della struttura; 6. e) L’azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182; 7. f) Gli importi recuperati con i controlli rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove prestazioni, fino ad un massimo del 5% del budget annuale assegnato alla struttura; gli importi eccedenti il 5% rimangono alle aziende sanitarie e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità; 8. g) Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione. 9. h) Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta sarà di competenza dell’Azienda e della struttura stessa, i cui recapiti saranno forniti al cittadino. Al fine di una completa valutazione delle segnalazioni, la Struttura Privata Accreditata invieràinvierà risposta al cittadino in merito alle verifiche effettuate, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura mettendo per conoscenza l’URP aziendale prepostae la SC Gestione Prestazioni Sanitarie e Progettazione Attività Sociosanitarie.

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Samples: Healthcare Agreements

Controlli e debito informativo. 1. La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo. 2. L’aziendaL’Azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP;. 3. Le modalità di prescrizione e prenotazione delle visite/prestazioni di controllo, di cui all’art. 3 piè di pagina, saranno rese esecutive a seguito dell’installazione dell’interfaccia con Insiel (G2- G2-G3);. 4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorniadempiere; il mancato adempimento dopo il decorso di tale del termine indicato nella diffida può essere causa di risoluzione anticipata del contratto;. 5. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della struttura;Struttura. 6. L’aziendaL’Azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182;. 7. Gli importi recuperati con i controlli non rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove prestazioni, fino ad un massimo del 5% del budget annuale assegnato alla struttura; gli importi eccedenti il 5% rimangono alle aziende sanitarie prestazioni e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità;all’annualità 2022. 8. Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione. 9. Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta di competenza dell’Azienda e la Struttura Privata Accreditata invierà, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura aziendale preposta.

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Samples: Accordi Per L’erogazione Di Prestazioni Di Specialistica Ambulatoriale