Controllo contabile. 9.1 Le Parti devono operare in modo che tutte le scritture (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) emesse ed inviate reciprocamente riflettano in modo completo ed accurato le attività e le operazioni eseguite, ai fini di una corretta registrazione delle stesse. 9.2 Le Parti devono tenere un’accurata contabilità, conservando tutta la documentazione concernente l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. 9.3 Ciascuna Parte deve prontamente informare l’altra Parte non appena venga a conoscenza di qualsiasi circostanza in cui, per qualsivoglia ragione, i suddetti principi non siano stati rispettati e deve supplire tempestivamente, ove possibile, alle deficienze.
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Controllo contabile. 9.1 9.1) Le Parti devono operare in modo che tutte le scritture (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) emesse ed inviate reciprocamente riflettano in modo completo ed accurato le attività e le operazioni eseguite, ai fini di una corretta registrazione delle stesse.
9.2 9.2) Le Parti devono tenere un’accurata contabilità, conservando tutta la documentazione concernente l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
9.3 9.3) Ciascuna Parte deve prontamente informare l’altra Parte non appena venga a conoscenza di qualsiasi circostanza in cui, per qualsivoglia ragione, i suddetti principi non siano stati rispettati e deve supplire tempestivamente, ove possibile, alle deficienze.
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