Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili Clausole campione

Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili. 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43, commi 6, 7 e 8, e 184, del D.P.R. 207/2010 sono indicati nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 ed 8 del d.P.R. 207 del 2010 ed all’articolo 25 del presente capitolato speciale sono indicate nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili. Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 45, commi 6, 7 ed 8, e all’art. 159 del Reg. n. 554/99, all’art. 10, comma 6, del Cap. Gen. n. 145/00 sono indicati nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 e 8 del Regolamento di esecuzione ed attuazione sono indicati nell’Art. 139 - tabella «A» allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili. 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 45, commi 6, 7 e 8, e all’art. 159 del regolamento generale, all’art. 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’art. 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte inte- grante e sostanziale.
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili. Art. 6 Interpretazione
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili. 1Come si può desumere dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dell’idoneo titolo di qualificazione, le parti dell’opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti: Opera……………………………………………………. Importo ……………………………….. Opera……………………………………………………. Importo ……………………………….. Opera……………………………………………………. Importo ……………………………….. L’esecuzione delle opere scorporabili potrà essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in categoria e classifica come di seguito: Categoria……………. Classifica……………………… Importo (fino a/oltre)………………………… Categoria……………. Classifica……………………… Importo (fino a/oltre)………………………… Categoria……………. Classifica……………………… Importo (fino a/oltre)………………………… Categoria……………. Classifica……………………… Importo (fino a/oltre)…………………………
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili. 1. I gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.