Common use of Convenzioni Clause in Contracts

Convenzioni. Preso atto che: - l'azienda o il gruppo di aziende, sulla base dell'articolo 17 della legge 28 Febbraio 1987 n. 56 «Norme sulla organizzazione del mercato del lavoro» possono proporre, anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi di assunzione di lavoratori alle Commissioni di collocamento; - sulla base di tali programmi e dell'esame preventivo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del contratto, le Commissioni di collocamento possono stipulare convenzioni con le singole aziende o con gruppi di aziende nelle quali siano stabiliti, tra l'altro, i tempi delle assunzioni, le qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, nonché‚ eventuali deroghe alle norme legislative esistenti in materia di richiesta numerica; le parti allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondente alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo del settore convengono quanto segue: 1) i programmi di assunzione di cui sopra, stante la stagionalità che caratterizza l'attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno all'interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente. 2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e presentati, con il parere favorevole di entrambi, alle competenti Commissioni di collocamento. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni di collocamento a far stipulare alle stesse le relative Convenzioni. Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito, dovrà essere armonizzato con eventuali nuovi provvedimenti legislativi.

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Convenzioni. Preso atto che: - l'azienda • l’azienda o il gruppo di aziende, sulla base dell'articolo dell’articolo 17 della legge 28 Febbraio 1987 n. 56 «Norme sulla organizzazione del mercato del lavorola- voro» possono proporre, anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi di assunzione di lavoratori alle Commissioni di collocamento; - sulla base di tali programmi e dell'esame dell’esame preventivo con le Organizzazioni Organizzazio- ni Sindacali Territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del contratto, le Commissioni di collocamento possono stipulare convenzioni con le singole aziende o con gruppi di aziende nelle quali siano stabiliti, tra l'altrol’altro, i tempi delle assunzioni, le qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, nonché‚ eventuali deroghe alle norme legislative esistenti in materia di richiesta numerica; le parti allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondente alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo del settore convengono quanto segue: 1) i programmi di assunzione di cui sopra, stante la stagionalità che caratterizza l'attività ca- ratterizza l’attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata occu- pata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno all'interno nell’anno all’interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari calen- dari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione l’uti- lizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi pro- grammi saranno predisposti da più aziende congiuntamente. 2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti com- petenti e presentati, con il parere favorevole di entrambi, alle competenti com- petenti Commissioni di collocamento. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni di collocamento a far stipulare alle stesse le relative Convenzioni. Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito, dovrà essere armonizzato ar- monizzato con eventuali nuovi provvedimenti legislativi.

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Convenzioni. Preso atto che: - l'azienda l’azienda o il gruppo di aziende, sulla base dell'articolo dell’articolo 17 della legge 28 Febbraio 1987 n. 56 «Norme sulla organizzazione del mercato del lavoro» possono proporre, anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi di assunzione di lavoratori alle Commissioni di collocamento; - sulla base di tali programmi e dell'esame dell’esame preventivo con le Organizzazioni Or- ganizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del contratto, le Commissioni di collocamento possono stipulare convenzioni con le singole aziende o con gruppi di aziende nelle quali siano stabiliti, tra l'altrol’altro, i tempi delle assunzioni, le qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali at- titudinali dei lavoratori da assumere, nonché‚ eventuali deroghe alle norme legislative esistenti in materia di richiesta numerica; le parti allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondente alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro la- voro e del processo produttivo del settore convengono quanto segue: 1) i programmi di assunzione di cui sopra, stante la stagionalità che caratterizza l'attività l’attività produttiva, riguarderanno la manodopera mano- dopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno all'interno nell’anno all’interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione as- sunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche ca- ratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione l’utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno o stagione, o mese, o settimanesetti- mane, o giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente. 2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni Organiz- zazioni Sindacali dei Lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente territo- rialmente competenti e presentati, con il parere favorevole di entrambi, alle competenti Commissioni di collocamento. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni di collocamento a far stipulare alle stesse le relative ConvenzioniCon- venzioni. Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito, dovrà essere armonizzato con eventuali nuovi provvedimenti legislativi.

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Convenzioni. Preso atto che: - l'azienda l’azienda o il gruppo di aziende, sulla base dell'articolo dell’articolo 17 della legge 28 Febbraio 1987 n. 56 «Norme sulla organizzazione del mercato del lavoro» possono proporre, anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi di assunzione di lavoratori alle Commissioni di collocamento; - sulla base di tali programmi e dell'esame dell’esame preventivo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del contratto, le Commissioni di collocamento possono stipulare convenzioni con le singole aziende o con gruppi di aziende nelle quali siano stabiliti, tra l'altrol’altro, i tempi delle assunzioni, le qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, nonché‚ eventuali deroghe alle norme legislative esistenti in materia di richiesta numerica; le parti allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondente alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo del settore convengono quanto segue: 1) i programmi di assunzione di cui sopra, stante la stagionalità che caratterizza l'attività l’attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno all'interno nell’anno all’interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione l’utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente. 2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e presentati, con il parere favorevole di entrambi, alle competenti Commissioni di collocamento. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni di collocamento a far stipulare alle stesse le relative Convenzioni. Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito, dovrà essere armonizzato con eventuali nuovi provvedimenti legislativi.

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Convenzioni. Preso atto che: - l'azienda l’azienda o il gruppo di aziende, sulla base dell'articolo dell’articolo 17 della legge 28 Febbraio 1987 n. 56 «Norme sulla organizzazione del mercato del lavoro» possono proporre, anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi di assunzione di lavoratori alle Commissioni di collocamento; - sulla base di tali programmi e dell'esame dell’esame preventivo con le Organizzazioni Organiz- zazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari firma- tari del contratto, le Commissioni di collocamento possono stipulare convenzioni con le singole aziende o con gruppi di aziende nelle quali siano stabiliti, tra l'altrol’altro, i tempi delle assunzioni, le qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, nonché‚ eventuali deroghe alle norme legislative esistenti in materia di richiesta numerica; le parti allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondente alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo del settore convengono quanto segue: 1) i programmi di assunzione di cui sopra, stante la stagionalità che caratterizza l'attività ca- ratterizza l’attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali sta- gionali presenti nell'anno all'interno nell’anno all’interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari ca- lendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino indi- chino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione l’utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente. 2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti com- petenti e presentati, con il parere favorevole di entrambi, alle competenti com- petenti Commissioni di collocamento. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni di collocamento a far stipulare alle stesse le relative Convenzioni. Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito, dovrà essere armonizzato ar- monizzato con eventuali nuovi provvedimenti legislativi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Convenzioni. Preso atto che: - l'azienda l’azienda o il gruppo di aziende, sulla base dell'articolo dell’art. 17 della legge 28 Febbraio 1987 28/2/1987 n. 56 «(“Norme sulla organizzazione sull’organizzazione del mercato del lavoro» ”) possono proporre, anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi di assunzione assunzioni di lavoratori alle Commissioni ai competenti organi di collocamento; collocamento - sulla base di tali programmi e dell'esame dell’esame preventivo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari firmatarie del contratto, le Commissioni gli Organismi di collocamento possono stipulare convenzioni con le singole aziende o con gruppi di aziende nelle quali siano stabiliti, tra l'altrol’altro, i tempi delle assunzioni, i profili professionali e le qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali mansioni dei lavoratori da assumere. Le parti, nonché‚ eventuali deroghe alle norme legislative esistenti in materia di richiesta numerica; le parti anche allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondente corrispondenti alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo del settore in agricoltura, convengono quanto segue: 1) i programmi di assunzione di cui sopraassunzione, stante la stagionalità che caratterizza l'attività l’attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno all'interno all’interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno anno, o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente.; 2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni Sindacali sindacali dei Lavoratori lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e presentati, con il loro parere favorevole di entrambifavorevole, alle ai competenti Commissioni di collocamentocentri per l’impiego. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni nei competenti organi di collocamento a far stipulare alle stesse le relative Convenzioni. Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito, dovrà essere armonizzato con eventuali nuovi provvedimenti legislativiconvenzioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti