IL QUADRO NORMATIVO Clausole campione

IL QUADRO NORMATIVO. 1.1 Il contesto istituzionale: le principali novità di carattere generale
IL QUADRO NORMATIVO. I presenti indirizzi si collocano in un quadro istituzionale di programmazione, definito dalle normative nazionali e regionali, che definisce l’assetto organizzativo territoriale ed il sistema di governo locale. Ai sensi della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” le Province e le Città metropolitane, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano tra le funzioni fondamentali, la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale. La Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale conferma quanto già disposto dalla Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 ovvero conferma in capo alla Regione le funzioni di programmazione generale del sistema formativo attraverso la definizione di indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione. Sono confermate in capo alla Città metropolitana di Bologna e alle Province le funzioni di programmazione della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa inerente all'istruzione, che sono esercitate nel rispetto degli indirizzi della Regione e fatte salve le competenze dei Comuni. Il presente documento di indirizzo trova inoltre il nuovo e necessario riferimento nel quadro delle norme e delle diposizioni di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e nei successivi decreti legislativi di attuazione, riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. La norma ha inteso “affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” dando piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche. In attuazione di quanto previsto dalla Legge n.107...
IL QUADRO NORMATIVO. La normativa di riferimento è costituita dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore il giorno successivo, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che ha sostituito il Codice dei Contratti, D. Lgs.163/2006, anch’esso di derivazione comunitaria. Si rileva subito che dal titolo della prima stesura della norma era scomparsa la parola “Codice”, che viene reintrodotto dal D. Lgs. 56/2017, che apporta sostanziali modifiche al D. Lgs. 50/2016, a partire dal titolo, che diventa “Codice dei Contratti Pubblici”. Per comodità di esposizione, comunque, chiameremo il D. Lgs. 50/2016 anche “Nuovo Codice dei Contratti”, per distinguerlo dal D. Lgs. 163/06. La legge Delega 11/2016 prevedeva l'intervento di manutenzione entro un anno dall’entrata in vigore del Codice. Tale intervento è stato effettuato appunto col D. Lgs. 56/2017, che comunque è entrato in vigore il 20/5/2017, ossia con un mese di ritardo, ipotizzando quindi la fattispecie dell’eccesso di delega.
IL QUADRO NORMATIVO. Sommario: 1. La sponsorizzazione: definizione e tipologie. - 2. Il contratto di sponsorizzazione nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici). - 3. Il contratto di sponsorizzazione nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio). - 3.1. La disciplina speciale dei contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali. - 4. Le linee guida ministeriali (d.m. 19 dicembre 2012). - 5. La circolare n. 28 del 17 giugno 2016. - 6. Il trattamento fiscale. - 7. Gli aspetti finanziari. - 8. La finanza di progetto (project financing). - 9. Osservazioni. La sponsorizzazione può essere definita come il contratto in forza del quale un soggetto, denominato sponsee, sponsorizzato x xxxxxxxxx, si obbliga ad associare alla propria attività il nome o il segno distintivo di una controparte, denominata sponsor, verso corrispettivo (beni, servizi, lavori, denaro, o misto), divulgandone così l’immagine presso il pubblico. La diffusione promozionale del nome e del segno si realizza nelle sponsorizzazioni, in virtù della particolare capacità di un soggetto di essere, per la propria specifica attività, di grande popolarità o di particolare prestigio e oggetto dell’attenzione del pubblico. Lo sponsee assume, infatti, contrattualmente, l’obbligo di fungere da mezzo di comunicazione, impegnandosi principalmente a porre in essere una serie di comportamenti rivolti a formare o accrescere la notorietà dello sponsor4. In linea di principio, le sponsorizzazioni nelle quali possono essere coinvolte le pubbliche amministrazioni si distinguono in attive e passive: le prime sono quelle nelle quali le amministrazioni assumono il ruolo di soggetti sponsorizzati, utilizzandole come strumento indiretto di finanziamento, mentre le seconde sono quelle nelle quali le amministrazioni finanziano l’attività di un soggetto terzo.
IL QUADRO NORMATIVO. 2.1. Come noto, l’art. 106, comma 1, del TUF, impone l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria a chiunque, “a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi”; inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del TUF, l'Opa obbligatoria deve essere promossa “a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria”.
IL QUADRO NORMATIVO. L’anno 2010 è stato caratterizzato da importanti novità sotto il profilo normativo e fiscale. Il 30 luglio, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. L’art. 32: “Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi”, ha introdotto inter alia: ▪ una modifica alla definizione, contenuta nel Testo Unico della Finanza, di fondo comune di investimento qualificato ora “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi; ▪ per i fondi istituiti in xxx xxxxxxxxx, x’xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx x’Xxxxxx; ▪ la precisazione che, per le obbligazioni contratte dalla SGR per conto del fondo, risponde il fondo con il suo patrimonio. Sotto l’aspetto fiscale il Decreto prevede che le SGR che gestiscono fondi immobiliari, che alla data di entrata in vigore dello stesso siano privi dei requisiti fissati dalla nuova disciplina, debbano:
IL QUADRO NORMATIVO. Occorre preventivamente tener conto del principio del “tempus regit actum”, in base al quale la procedura inerente al contenzioso risulta disciplinata dalle norme vigenti nel periodo in cui è stato pubblicato il bando di gara, ove non vi siano diverse disposizioni di legge che espressamente prevedano la possibilità di un’applicazione retroattiva delle norme. Si tratta di un principio generale dell’ordinamento, che si fonda sul carattere d’irretroattività della norma giuridica, la quale non si applica a fatti o rapporti sorti prima che la stessa entrasse in vigore. Ciò premesso, il quadro delle principali disposizioni di legge applicabili al contenzioso in materia di contratti pubblici è rappresentato nella seguente figura 1. Come noto, l'8 giugno 2011 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento del Codice degli Appalti pubblici, il cui articolo 358 dispone l’abrogazione, da tale data, tra gli altri: • del Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1999, n. 554 (vecchio regolamento di esecuzione della legge 109/94); • del Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 gennaio 2000, n. 34 (regolamento del • di alcuni articoli del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici” (5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37). Oltre alle norme generali in materia di lavori pubblici, nell’ambito del contenzioso trovano applicazione tutta la normativa tecnica nazionale, le norme armonizzate, le leggi di settore, nonché le norme speciali contenute nel bando di gara, nella lettera d’invito (nel caso di selezione dell’aggiudicatario mediante procedura ristretta), nel capitolato speciale d’appalto e nel contratto d’appalto. Sovente, le fattispecie oggetto di contenzioso sono già state trattate in procedimenti giudiziari o arbitrali di contenuto analogo e già conclusi, il cui sunto (o massima) risulta disponibile dalla letteratura. Le pubblicazioni di diversi autori riportano in allegato una copiosa corrispondenza in materia, che è bene sia consultata prima di procedere all’esame delle riserve da trattare. Si ritiene peraltro opportuno segnalare che sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (all’indirizzo http: // xxx.xxxx.xx), nel percorso home → Attività dell’Autorità → Massimario, sono disponibili in libera consultazione il Massimario Autorità ed il Massimario di Giurisprudenza, dai quali si p...
IL QUADRO NORMATIVO. Sono molto rilevanti le disposizioni dettate nell‟articolo 40 del DLgs n. 267/2000, al comma 3, per la disciplina dei rapporti tra la contrattazione nazionale e quella decentrata integrativa: “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultima prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono mille e non possono essere applicate”. Questa disposizione è ripresa anche nel CCNL 1.4.1999, in modo pressoché testuale. Essa è stata resa ancora più incisiva dal DLgs n. 150/2009. Siamo, con tutta evidenza, dinanzi alla chiara indicazione del rapporto di tipo gerarchico esistente tra il contratto nazionale e quelli decentrati integrativi. Questi ultimi traggono origine e legittimazione dal contratto nazionale. E‟ evidente che questo principio determina una differenza sostanziale rispetto alle regole in vigore nel settore privato, cioè al principio della autonomia contrattuale. La contrattazione decentrata integrativa, peraltro come indica la stessa denominazione, ha un carattere integrativo rispetto alla contrattazione nazionale e non può non solo modificarla, ma neppure discostarsene. E‟ del tutto evidente il rapporto gerarchico. Pertanto, se ne debbono trarre le seguenti indicazioni:
IL QUADRO NORMATIVO. Riassumendo, il quadro normativo56 di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato è stato dato, fino a prima che entrasse in vigore il decreto legislativo contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato […]”.
IL QUADRO NORMATIVO. Sommario: 1. Il quadro normativo nazionale. – 2. Il quadro normativo europeo. – 2.1. Sfide per i sistemi giudiziari nell’era digitale. – 2.2. Un pacchetto di strumenti per la digitalizzazione della giustizia. – 2.3. Sostegno finanziario agli Stati membri. – 2.4. Rendere il canale digitale l’opzione predefinita nella comunicazione giudiziaria. – 2.5. Intelligenza artificiale. – 2.6. Strumenti informatici migliori per l’accesso alle informazioni grazie all’interconnessione dei registri. validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.