IL QUADRO NORMATIVO Clausole campione
IL QUADRO NORMATIVO. L'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è una fondazione di diritto privato istituita con l'art. 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, "con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale", posto sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze. La Fondazione, sulla scorta dell’interpretazione di derivazione comunitaria con specifico riguardo al procedimento di affidamento dei contratti, ha anche l’ulteriore qualificazione di organismo di diritto pubblico, secondo i principi di cui all’art. 3, lett. d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata alla individuazione dei soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la normativa in materia di appalti pubblici. Dal 2006 l’Istituto è inoltre ricompreso nell'elenco predisposto annualmente dall’ISTAT, ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricognitivo delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, mentre non è riconducibile ad alcuna delle categorie relative alle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la conseguenza che non trovano applicazioni le norme che fanno rinvio, nell’individuare l’ambito dei soggetti richiamati, alla citata normativa, né alla categoria degli enti pubblici di ricerca di cui al d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218. Questa Sezione, nella relazione sull’esercizio 2016, si è ampiamente soffermata sulla problematica dell’applicabilità alla Fondazione delle disposizioni recate dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dal d.lgs. 24 giugno 2014, n. 90 e dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97) in materia di obblighi di trasparenza, ricostruendo gli approfondimenti che all’interno dello stesso Istituto hanno trovato spazio negli anni 2015/2016 e che hanno portato il Comitato esecutivo, su conforme parere del Collegio sindacale, ad escludere la riconducibilità dell’IIT nella categoria di “enti di diritto privato in controllo pubblico”, per come definiti dalla determinazione ANAC del 17 giugno 2015, n. 81.
1 Il Collegio sindacale nella seduta del 15 luglio 2015 aveva sottolineato l’assenza nel modello di governance dell’Istituto degli elementi indicati dal Legislatore ai fini della richiamata qualificazione. Elementi, a titolo esemplificativo, quali la...
IL QUADRO NORMATIVO. Occorre preventivamente tener conto del principio del “tempus regit actum”, in base al quale la procedura inerente al contenzioso risulta disciplinata dalle norme vigenti nel periodo in cui è stato pubblicato il bando di gara, ove non vi siano diverse disposizioni di legge che espressamente prevedano la possibilità di un’applicazione retroattiva delle norme. Si tratta di un principio generale dell’ordinamento, che si fonda sul carattere d’irretroattività della norma giuridica, la quale non si applica a fatti o rapporti sorti prima che la stessa entrasse in vigore. Ciò premesso, il quadro delle principali disposizioni di legge applicabili al contenzioso in materia di contratti pubblici è rappresentato nella seguente figura 1. Come noto, l'8 giugno 2011 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento del Codice degli Appalti pubblici, il cui articolo 358 dispone l’abrogazione, da tale data, tra gli altri: • del Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1999, n. 554 (vecchio regolamento di esecuzione della legge 109/94); • del Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 gennaio 2000, n. 34 (regolamento del • di alcuni articoli del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici” (5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37). Oltre alle norme generali in materia di lavori pubblici, nell’ambito del contenzioso trovano applicazione tutta la normativa tecnica nazionale, le norme armonizzate, le leggi di settore, nonché le norme speciali contenute nel bando di gara, nella lettera d’invito (nel caso di selezione dell’aggiudicatario mediante procedura ristretta), nel capitolato speciale d’appalto e nel contratto d’appalto. Sovente, le fattispecie oggetto di contenzioso sono già state trattate in procedimenti giudiziari o arbitrali di contenuto analogo e già conclusi, il cui sunto (o massima) risulta disponibile dalla letteratura. Le pubblicazioni di diversi autori riportano in allegato una copiosa corrispondenza in materia, che è bene sia consultata prima di procedere all’esame delle riserve da trattare. Si ritiene peraltro opportuno segnalare che sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (all’indirizzo http: // xxx.xxxx.xx), nel percorso home → Attività dell’Autorità → Massimario, sono disponibili in libera consultazione il Massimario Autorità ed il Massimario di Giurisprudenza, dai quali si p...
IL QUADRO NORMATIVO. L’anno 2010 è stato caratterizzato da importanti novità sotto il profilo normativo e fiscale. Il 30 luglio, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. L’art. 32: “Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi”, ha introdotto inter alia: ▪ una modifica alla definizione, contenuta nel Testo Unico della Finanza, di fondo comune di investimento qualificato ora “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi; ▪ per i fondi istituiti in xxx xxxxxxxxx, x’xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx x’Xxxxxx; ▪ la precisazione che, per le obbligazioni contratte dalla SGR per conto del fondo, risponde il fondo con il suo patrimonio. Sotto l’aspetto fiscale il Decreto prevede che le SGR che gestiscono fondi immobiliari, che alla data di entrata in vigore dello stesso siano privi dei requisiti fissati dalla nuova disciplina, debbano:
IL QUADRO NORMATIVO. Nel corso degli anni, anche in concomitanza con la crisi economica, una copiosa produzione normativa ha interessato il settore delle entrate pubbliche e la riscossione in particolare, con una serie di misure anche in chiave anticongiunturale, nell’ottica, ora, di un riequilibrio dei conti pubblici, ora, di impulso alla ripresa. In questa sede, si darà conto soltanto degli interventi normativi che, negli ultimi anni, più significativamente hanno avuto riflessi sul quadro normativo di riferimento, in relazione alle finalità dell’indagine. Particolare attenzione sarà riservata alla l. 11 marzo 2014, n. 23, contenente la c.d. xxxxxx fiscale, e soprattutto alle novità introdotte dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, uno dei dieci decreti adottati in attuazione della delega, riservando ai pertinenti capitoli la ricostruzione della disciplina riguardante i temi specifici trattati. La l. n. 23/2014 reca disposizioni al fine dichiarato di realizzare un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Questi i princìpi e criteri direttivi generali posti dalla legge:
IL QUADRO NORMATIVO. Sommario: 1. Il quadro normativo nazionale. – 2. Il quadro normativo europeo. – 2.1. Sfide per i sistemi giudiziari nell’era digitale. – 2.2. Un pacchetto di strumenti per la digitalizzazione della giustizia. – 2.3. Sostegno finanziario agli Stati membri. – 2.4. Rendere il canale digitale l’opzione predefinita nella comunicazione giudiziaria. – 2.5. Intelligenza artificiale. – 2.6. Strumenti informatici migliori per l’accesso alle informazioni grazie all’interconnessione dei registri.
IL QUADRO NORMATIVO. Sommario: 1. La legislazione. – 2. Le convenzioni. – 3. La società Equitalia giustizia. – 4. I procedimenti adottati per il recupero dei crediti. – 4.1. Il procedimento di riscossione mediante ruolo. – 4.2. Il recupero del contributo unificato e delle relative sanzioni.
IL QUADRO NORMATIVO. 1.1 Il contesto istituzionale: le principali novità di carattere generale
1.2 Pianificazione delle frequenze e adozione di atti correlati
IL QUADRO NORMATIVO. Le condizioni di applicazione. - L’attuale sviluppo dell’arbitrato commerciale internazionale ha radici abbastanza risalenti.
IL QUADRO NORMATIVO. I presenti indirizzi si collocano in un quadro istituzionale di programmazione, definito dalle normative nazionali e regionali, che definisce l’assetto organizzativo territoriale ed il sistema di governo locale. Ai sensi della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” le Province e le Città metropolitane, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano tra le funzioni fondamentali, la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale. La Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale conferma quanto già disposto dalla Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 ovvero conferma in capo alla Regione le funzioni di programmazione generale del sistema formativo attraverso la definizione di indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione. Sono confermate in capo alla Città metropolitana di Bologna e alle Province le funzioni di programmazione della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa inerente all'istruzione, che sono esercitate nel rispetto degli indirizzi della Regione e fatte salve le competenze dei Comuni. Il presente documento di indirizzo trova inoltre il nuovo e necessario riferimento nel quadro delle norme e delle diposizioni di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e nei successivi decreti legislativi di attuazione, riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. La norma ha inteso “affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” dando piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche. In attuazione di quanto previsto dalla Legge n.107...
IL QUADRO NORMATIVO. La normativa di riferimento è costituita dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore il giorno successivo, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che ha sostituito il Codice dei Contratti, D. Lgs.163/2006, anch’esso di derivazione comunitaria. Si rileva subito che dal titolo della prima stesura della norma era scomparsa la parola “Codice”, che viene reintrodotto dal D. Lgs. 56/2017, che apporta sostanziali modifiche al D. Lgs. 50/2016, a partire dal titolo, che diventa “Codice dei Contratti Pubblici”. Per comodità di esposizione, comunque, chiameremo il D. Lgs. 50/2016 anche “Nuovo Codice dei Contratti”, per distinguerlo dal D. Lgs. 163/06. La legge Delega 11/2016 prevedeva l'intervento di manutenzione entro un anno dall’entrata in vigore del Codice. Tale intervento è stato effettuato appunto col D. Lgs. 56/2017, che comunque è entrato in vigore il 20/5/2017, ossia con un mese di ritardo, ipotizzando quindi la fattispecie dell’eccesso di delega.