Parte Introduttiva Clausole campione

Parte Introduttiva. Art. 1 - Oggetto del contratto. (1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali; (2) produttrici di piante ornamentali da serra; (3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati; (4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
Parte Introduttiva. 1. Protocollo d’intesa Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in vigore dal 7 ottobre 2015 al 6 ottobre 2018 - Le parti contraenti sottoscrivono il presente ccnl per il personale con qualifica di operaio impiegato, quadro e dirigente in armonia con quanto sancito dall’art. 2095 del c.c. e dalla L. 190/85. Le Parti nel sottoscrivere il ccnl in oggetto si impegnano in nome e per conto dei propri associati e per i propri iscrit- ti ad applicare e rispettare il presente ccnl che viene accettato per totale e incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine in 8 copie in originale. Le Parti convengono che il presente ccnl sottoscritto e aperto alla firma per adesione da parte di tutte le Organizza- zioni, Confederazioni e Federazioni autonome datoriali e dei lavoratori dipendenti delle aziende sanitarie private, delle altre strutture residenziali, assistenziali, socio- assistenziali e delle cooperative socio-sanitarie che lo ritenessero oppor- tuno e che si impegnano a dare il massimo della diffusione del ccnl presso le proprie basi associative e iscritti. Infine le parti delegano ESAARCO a depositare il presente atto, di cui il ccnl è parte integrante, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a norma delle leggi vigenti e presso il CNEL - Archivio dei contratti. Si autorizza CIU, FNAOPS, ONAPS, FISNALCTA UGL, SI-CEL, CEPA Sanità, CEPA-A e ESAARCO a stampa- re e diffondere il presente ccnl.
Parte Introduttiva. Il presente Contratto Collettivo Provinciale assieme al vigente Contratto Collettivo Nazionale regola i rapporti di lavoro tra le Aziende ▇▇▇▇▇▇▇▇ e Florovivaiste singole ed associate della Provincia di Terni ed i lavoratori. Le norme del presente C:C.P.L. si intendono pertanto sostitutive ed integrative delle corrispondenti norme contenute nel C.C.N.L. Il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro si applica anche alle imprese che svolgono lavori sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, nonché alla attività agri turistiche e faunistiche venatorie.
Parte Introduttiva. Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rap- porti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, co- munque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche1 e le imprese che svolgono la- vori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli operai agricoli da esse dipendenti. Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo: - le aziende ortofrutticole; - le aziende oleicole; - le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie; - le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura); - le aziende vitivinicole; - le aziende funghicole; - le aziende casearie; - le aziende tabacchicole; - le aziende faunistico-venatorie; - le aziende agrituristiche; - le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura. La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e pro- vinciale. 1) Sono florovivaistiche le aziende: - vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali; - produttrici di piante ornamentali da serra; - produttrici di fiori recisi comunque coltivati; - produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali. CONTRATTO NAZIONALE Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di la- voro, nonché il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. La dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area nell’ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coe- rente con l’obiettivo di salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell’economia e del mercato del la- voro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agri- colo.
Parte Introduttiva. Art. 1 (Oggetto e sfera di applicazione del contratto) (1) Sono florovivaistiche le aziende: 1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali; 2) produttrici di piante ornamentali da serra; 3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati; 4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali. Art. 2 (Struttura ed assetto del contratto)
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