COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. 4.1. La garanzia è esclusa: a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; c) materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo nei procedimenti penali e dove espressamente previsto nelle garanzie scelte; d) controversie e procedimenti relativi alla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo dove espressamente previsto in polizza; e) per controversie relative a rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di immobili; f) controversie e procedimenti riferibili a immobili diversi da quelli indicati in polizza; g) vertenze con condomini o conduttori, salvo dove espressamente previsto nelle garanzie scelte; h) vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali; i) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo; j) per controversie nei confronti di DAS. 4.2. Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite è pari o inferiore a 500 euro, la garanzia viene prestata solo per le fasi di risoluzione amichevole della controversia, con esclusione della fase giudiziale. 4.3. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale Per I Condomini
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. 4.17.4.1. La garanzia è esclusa:
a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o se il valore della sanzione amministrativa applicata è inferiore a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme250 euro;
b) fatti conseguenti per richieste di risarcimento di danni non derivanti da obbligazioni contrattuali causati dall’assicurato a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrateterzi;
c) materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo nei procedimenti penali e dove espressamente previsto nelle garanzie scelte;
d) controversie e procedimenti relativi alla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo dove espressamente previsto in polizza;
e) per controversie relative a rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di immobili;
f) controversie e procedimenti riferibili a immobili diversi da quelli indicati in polizza;
g) vertenze con condomini o conduttori, salvo dove espressamente previsto nelle garanzie scelte;
h) vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
i) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se l’assicurato viene vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo);
jd) per controversie nei confronti opposizione a sanzioni amministrative non correlate a incidente stradale, se non vi è accoglimento almeno parziale dell’opposizione;
e) se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di DASlegge o in difformità da immatricolazione; se l’assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dall’evento.
4.2. Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite è pari o inferiore a 500 euro, la garanzia viene prestata solo per le fasi di risoluzione amichevole della controversia, con esclusione della fase giudiziale.
4.3. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
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COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. 4.1. La garanzia è esclusa:
a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato controversie di calamità naturale o lo stato di allarmediritto civile;
b) per la materia amministrativa, salvo per i procedimenti penali e per l’opposizione a sanzioni amministrative come previsto dall’articolo 1.2;
c) per l’opposizione a sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
d) se il valore della sanzione amministrativa al netto di oneri accessori è inferiore a 500 euro;
e) per fatti conseguenti a relativi alla circolazione di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
f) per procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l’attività d’impresa o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
g) per fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e o serrate;
c) materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo nei procedimenti penali e dove espressamente previsto nelle garanzie scelte;
d) controversie e procedimenti relativi alla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo dove espressamente previsto in polizza;
e) per controversie relative a rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di immobili;
f) controversie e procedimenti riferibili a immobili diversi da quelli indicati in polizza;
g) vertenze con condomini o conduttori, salvo dove espressamente previsto nelle garanzie scelte;
h) vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
i) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, . In questo caso la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o ), derubricazione del reato da doloso a colposocolposo o se interviene la prescrizione del reato o il procedimento si conclude con patteggiamento;
ji) per controversie nei confronti procedimenti che riguardano il reato di DASdiffamazione a mezzo stampa.
4.2. Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite è pari o inferiore a 500 euro, la garanzia viene prestata solo per le fasi di risoluzione amichevole della controversia, con esclusione della fase giudiziale.
4.3. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie Per Le Imprese
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. 4.17.4.1. La garanzia è esclusa:
a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o se il valore della sanzione amministrativa applicata è inferiore a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme250 euro;
b) fatti conseguenti per richieste di risarcimento di danni non derivanti da obbligazioni contrattuali causati dall’assicurato a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrateterzi;
c) materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo nei procedimenti penali e dove espressamente previsto nelle garanzie scelte;
d) controversie e procedimenti relativi alla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo dove espressamente previsto in polizza;
e) per controversie relative a rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di immobili;
f) controversie e procedimenti riferibili a immobili diversi da quelli indicati in polizza;
g) vertenze con condomini o conduttori, salvo dove espressamente previsto nelle garanzie scelte;
h) vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
i) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se l’assicurato viene vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo);
jd) per controversie nei confronti opposizione a sanzioni amministrative non correlate a incidente stradale, se non vi è accoglimento almeno parziale dell’opposizione;
e) se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di DASlegge o in difformità da immatricolazione; se l’assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dall’evento.
4.2. Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite è pari o inferiore a 500 euro, la garanzia viene prestata solo per le fasi di risoluzione amichevole della controversia, con esclusione della fase giudiziale.
4.37.4.2. In caso di controversia vertenze tra contraente e un’altra persona assicurata più assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
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COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. 4.11.4.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento è inferiore a 500 euro, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
b) per controversie relative a immobili diversi dall’abitazione di residenza del contraente;
c) per controversie di diritto civile di natura contrattuale;
d) per diritto del lavoro, diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
e) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
bf) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
c) materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo nei procedimenti penali e dove espressamente previsto nelle garanzie scelte;
d) per controversie e procedimenti relativi alla proprietà o guida all’utilizzo di veicoliveicoli a motore, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo dove espressamente previsto in polizza;
e) per controversie relative a rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di immobili;
f) controversie e procedimenti riferibili a immobili diversi da quelli indicati in polizza;
g) vertenze per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se non esiste una apposita polizza di responsabilità civile, se l’evento rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di responsabilità civile o se tale polizza non è in regola con condomini o conduttori, salvo dove espressamente previsto nelle garanzie scelteil pagamento dei premi;
h) vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
i) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo;
j) per controversie nei confronti di DAS.
4.2. Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite è pari o inferiore a 500 euro, la garanzia viene prestata solo per le fasi di risoluzione amichevole della controversia, con esclusione della fase giudiziale.
4.31.4.2. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
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COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA. 4.11.4.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento è inferiore a 500 euro, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
b) per controversie relative a immobili diversi dall’abitazione di residenza del contraente;
c) per controversie di diritto civile di natura contrattuale;
d) per diritto del lavoro, diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
e) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
bf) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
c) materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo nei procedimenti penali e dove espressamente previsto nelle garanzie scelte;
d) per controversie e procedimenti relativi alla proprietà o guida all’utilizzo di veicoliveicoli a motore, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo dove espressamente previsto in polizza;
e) per controversie relative a rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di immobili;
f) controversie e procedimenti riferibili a immobili diversi da quelli indicati in polizza;
g) vertenze per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se non esiste una apposita polizza di responsabilità civile, se 2 di 15 l’evento rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di responsabilità civile o se tale polizza non è in regola con condomini o conduttori, salvo dove espressamente previsto nelle garanzie scelteil pagamento dei premi;
h) vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
i) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo;
j) per controversie nei confronti di DAS.
4.2. Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite è pari o inferiore a 500 euro, la garanzia viene prestata solo per le fasi di risoluzione amichevole della controversia, con esclusione della fase giudiziale.
4.31.4.2. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
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