Common use of Cristalli (clausola 45) Clause in Contracts

Cristalli (clausola 45). L’Impresa si obbliga ad indennizzare le spese documentate sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale. Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature e non sono compresi i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni sinistro e per anno as- sicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con deduzione di una franchigia fissa pari a euro 154,00.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni

Cristalli (clausola 45). L’Impresa si obbliga ad indennizzare le spese documentate sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo assicuratoAssicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale. Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature e non sono compresi i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato Assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. La garanzia è prestata fino fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni sinistro e per anno as- sicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con deduzione di una franchigia fissa fissa pari a euro 154,00.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni

Cristalli (clausola 45). L’Impresa si obbliga ad indennizzare le spese documentate sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale. Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature e non sono compresi i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. La garanzia è prestata fino fino alla concorrenza indicata sull’allegato di euro 500,00 polizza per ogni sinistro e per anno as- sicurativoassicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con deduzione di una franchigia fissa pari a uno scoperto del 10% con il minimo di euro 154,00100,00.

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